Corte di Cassazione – Sentenza n. 11722 del 8 giugno 2016

SENTENZA

sul ricorso 13395-2009 proposto da:

(OMISSIS) SAS;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 62/2008 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata l’11/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/2016 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

(OMISSIS) s.a.s. ricorre nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) per la cassazione della sentenza n. 62/42/08 con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di recupero di credito di imposta per l’anno 2002, la CTR della Campania, accogliendo l’appello dell’Agenzia, ha confermato l’avviso opposto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Col primo motivo, deducendo violazione degli articoli 148 e 149 c.p.c., la ricorrente chiede a questa Corte di dire se la mancata compilazione della relata di notificazione, anche nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, costituisca o meno una causa di inesistenza dell’atto impositivo rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

La censura, anche prescindendo dai pur possibili rilievi di inammissibilita’ (relativi alla inadeguatezza del quesito di diritto ed alla novita’ della questione, che non risulta – ne’ dalla sentenza impugnata ne’ dal ricorso – essere stata proposta in primo grado e in ogni caso riproposta in appello) e’ infondata.

In proposito e’ sufficiente rilevare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimita’, in relazione agli atti d’imposizione tributaria, la notificazione non e’ un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d’efficacia, sicche’ la sua inesistenza o invalidita’ non determina in via automatica l’inesistenza dell’ atto (v. tra le altre da ultimo cass. n. 8374 del 2015).

Inoltre, secondo la giurisprudenza suddetta (v. cass. nn. 14255 del 2015, 21762 del 2009 e 9493 del 2009, diff. 19564 del 2014), alla quale il collegio intende dare continuita’ in assenza di valide ragioni per discostarsene, qualora la notifica dell’accertamento tributario sia effettuata a mezzo del servizio postale, la fase essenziale del procedimento e’ costituita dall’attivita’ dell’agente postale, mentre quella dell’ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notificazione) ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell’avvenuta spedizione e l’indicazione dell’ufficio postale al quale e’ stato consegnato il plico, sicche’, qualora all’atto sia allegato l’avviso di ricevimento ritualmente compilato, la mancata apposizione sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dalla L. n. 890 del 1982, articolo 3 non comporta l’inesistenza della notifica, ma una mera irregolarita’, che non puo’ essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento che non e’ previsto nel suo interesse.

Col secondo motivo, deducendo violazione della L. n. 388 del 2000, articolo 8 la ricorrente chiede a questo giudice di dire se sia legittima la rideterminazione del credito di imposta di cui la societa’ ricorrente ha goduto per avere acquistato un bene destinato all’esercizio della propria attivita’ solo perche’ lo stesso contribuente avrebbe venduto altri e diversi beni strumentali dei quali non e’ stato provato ne’ l’acquisto ne’ la successiva rivendita per non essere avvenuti ne’ l’uno ne’ l’altra.

La censura e’ inammissibile per assoluta inidoneita’ del quesito di diritto che, inammissibilmente formulato come un mero interpello ed inadeguato a svolgere la sua funzione (che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimita’, e’ quella di far comprendere alla Corte di legittimita’, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, quale sia l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale, secondo la prospettazione del ricorrente, la regula iuris da applicare al caso concreto ed inoltre), e’ prospettato in maniera che la risposta al quesito necessariamente involga e presupponga la soluzione di una quaestio facti (v. in proposito tra le altre SU n. 23860 del 2008).

Il ricorso deve essere pertanto respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna la soccombente alle spese del presente giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito.