CTP Caltanissetta – Sentenza n. 637 del 18 maggio 2016

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La ricorrente impugna la cartella di pagamento notificata in data 18.10.2012, afferente irpef.
addizionali e sanzioni per l’anno d’imposta 2007 per € 2072.41.

Assume l’omessa notifica dell’avviso di accertamento presupposto.

Serit deduce:
l’inesistenza della notificazione, in quanto effettuata a mezzo di società privata;
il difetto di legittimazione passiva quanto ai rilievi relativi al merito della pretesa.
L’Agenzia deduce la rituale notificazione dell’atto presupposto.

L’istanza di sospensiva è stata rigettata il 28.4.2014.

All’udienza di discussione del 2.5.2016 nessuno compariva per la ricorrente. I rappresentanti del
concessionario e dell’Agenzia insistevano nelle conclusioni dimesse. La commissione tratteneva la
causa in decisione

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rilevato che la ricorrente ha convenuto sia il concessionario della riscossione
che l’Agenzia delle Entrate.
Effettivamente la notificazione del ricorso al concessionario è inesistente, in quanto effettuata a
mezzo di servizio di posta privata, neppure suscettibile di sanatoria per la costituzione del
destinatario (vd. Cass. ord. n.27021/2014).

Resta, comunque, pur sempre valida la notificazione del ricorso all’Agenzia delle Entrate,
consegnato direttamente al protocollo dell’ufficio, come da certificazione prodotta dalla ricorrente.
La questione oggetto del ricorso può dunque essere esaminata nel merito posto che, in relazione
all’eccezione svolta di difetto di notifica dell’atto presupposto, l’effettivo legittimato passivo è proprio l’Agenzia convenuta.

Dalla relazione di notificazione in calce all’avviso di accertamento presupposto risulta che la
notificazione dell’atto è stata eseguita il 16.8.2010 dal messo comunale presso l’indirizzo di via
(omissis) di Caltanissetta. Il messo ha apposto un timbro con la seguente dizione “recatomi
all’indirizzo indicato e non avendo rinvenuto il sig. (omissis) in quanto irreperibile ho
notificato ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. integrato dall’articolo 60 d.p.r. numero 600/73, lettera e.
Pertanto ho depositato ed ho affisso avviso di deposito all’albo di questo Comune per otto giorni.
Non si dà avviso a mezzo raccomandata A.R.”. L’Agenzia ha pure prodotto attestazione, sottoscritta
dal messo comunale in data 16.8.2010, da cui risulta che l’atto “ai sensi dell’art. 140 c.p.c. integrato dall’art. 60 D.P.R. 600/73 lett. E, l’avviso del deposito viene pubblicato all’Albo di questo Comune per gg. 8”.

L’art.60, lett. e), D.P.R. n.600/73 prevede che, quando nel comune nel quale deve eseguirsi la
notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso di cui all’art.140
c.p.c., in busta chiusa e sigillata, va affisso all’albo del Comune e la notificazione si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione. Tale appare essere stata la forma di
notificazione seguita dal messo notificatore nella fattispecie, posto che l’avviso ex art.140 c.p.c. è stato affisso all’albo del comune, con espressa menzione “non si dà avviso a mezzo di raccomandata a.r.”, prevista invece come uno degli oneri formali di notifica previsti dall’art.140
c.p.c..

Rileva la commissione che, secondo l’insegnamento della S.C., la notificazione degli avvisi e degli
atti tributari impositivi va effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. ove sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che per temporanea irreperibilità non sia rinvenuto al momento della consegna dell’allo, mentre va effettuata ai sensi dell’art. 60, lett. e), del D.P.R. n.600/73 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo dell’ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (vd. da ult. Cass. n.27677/2013). Ne consegue che è illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi effettuata ai sensi dell’articolo 60, comma 1. lett. e), del D.P.R. n. 600/73, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel comune ove è situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso comune (vd., in termini, Cass. n.24260/2014). Invero, all’attestazione di irreperibilità che legittima il ricorso alla procedura prevista dall’art. 60, lett.e), D.P.R. n.600/73 il messo deve pervenire solo dopo avere effettuato ricerche nel comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune.
Appare evidente che, nella fattispecie – non avendo il messo indicato le ragioni della irreperibilità, vale a dire se essa sia riferibile ad una temporanea assenza del destinatario preso l’indirizzo (art 140 c.p.c.) ovvero di un trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto (art.60. lette, D.P.R. n.600/73) e, in quest’ultimo caso, neppure avendo indicato le ricerche fatte per escludere che il destinatario avesse solo mutato indirizzo nell’ambito dello stesso comune — la notificazione appare illegittima.

Va pertanto annullata la cartella impugnata, per difetto di notifica dell’atto presupposto.

Posto l’esito della lite, l’inesistenza di una delle notificazioni del ricorso e considerato che la
giurisprudenza sulla base della quale è stata risolta la controversia è successiva alla proposizione della lite, appaiono sussistenti gravi e fondati motivi per compensare tra tutte le parti le spese di lite.

P.Q.M.

la commissione tributaria annulla la cartella di pagamento n. (omissis) emessa da (omissis) nei confronti di (omissis);
compensa tra le parti le spese del giudizio.