Corte di Cassazione Penale – Ordinanza n. 9038 del 02 marzo 2023

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Giudice di Pace di Livorno, per quel che rileva in questa sede, ha dichiarato la nullita’ dell’atto di citazione a giudizio emesso nelle forme di cui al D.Lgs., 28 agosto 2000, n. 274 articolo 20-bis nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), imputati, a vario titolo, di violazioni della normativa in materia di immigrazione e ha disposto la trasmissione degli atti al locale Procuratore della Repubblica per quanto di competenza.

A ragione della decisione ha osservato che l’atto di citazione a giudizio era nullo per essere stato notificato presso i difensori di ufficio di entrambi gli imputati nella qualita’ di domiciliatari, nonostante gli stessi, avvisati in occasione della redazione del verbale di cui agli articoli 161 e 349 c.p.p. della volonta’ degli indagati di eleggere domicilio presso i loro rispettivi studi professionali, non avevano, tuttavia, dato assenso alla domiciliazione. Mentre il rifiuto del difensore di (OMISSIS) era stato verbalizzato, quello del difensore di (OMISSIS), nonostante l’annotazione di segno diverso nel verbale redatto dalla polizia giudiziaria, era parimenti dimostrato dalle dichiarazioni rese in udienza dal professionista interessato e dall’indicazione del domicilio dell’indagato, contenuta nel medesimo verbale, del tutto incompatibile con la scelta del domicilio eletto.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Livorno che ha eccepito l’abnormita’ dell’ordinanza, chiedendo il suo annullamento sulla base di un unico motivo diversamente articolato per i due imputati.

2.1. Con riferimento a (OMISSIS), rileva che il decidente ha dichiarato nullo il decreto di citazione a giudizio ingiustificatamente discostandosi dal prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimita’ secondo cui, in caso di rifiuto del difensore di ufficio all’elezione di domicilio presso il suo studio e alla conseguente reiterazione della medesima indicazione da parte dell’indagato, privo di idoneo domicilio, la notifica deve essere comunque effettuata al difensore ex articolo 161, comma 4, c.p.p..

La declaratoria di nullita’ risulta non solo erronea ma anche abnorme perche’ determina una irrimediabile stasi del procedimento. Il pubblico ministero cui sono stati trasmessi gli atti non avrebbe altra scelta che rinnovare la notificazione del decreto di citazione e giudizio presso il difensore domiciliatario ex lege o servendosi di altre modalita’ di notifica comunque passibili di essere dichiarate, anch’essa, nulle.

2.2. Con riferimento a (OMISSIS), rileva che la notifica della citazione a giudizio e’ stata regolarmente eseguita presso il difensore di ufficio che, secondo il contenuto del verbale di identificazione, aveva espresso il consenso ad assumere il ruolo di domiciliatario dell’imputato. La natura fidefacente fino a querela di falso del verbale di elezione di domicilio non puo’ essere messa in discussione da una mera rappresentazione alternativa fatta dal difensore in udienza. L’ordinanza impugnata si configura, anch’essa, come un atto abnorme per avere determinato una indebita regressione del procedimento.

3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento senza rinvio osservando, attraverso il richiamo di numerose sentenze anche a Sezioni Unite (in particolare Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552; Sez. U. n. 22807 del 29/05/2002, Manca, Rv. 221999, che fa riferimento in particolare all’ipotesi dell’indebita restituzione degli atti al p.m. per il rinnovo della citazione; Sez. U, n. 10 del 09/07/1997, Baldan, Rv. 208220; Sez. U, n. 8 del 24/03/1995, Cirulli, in motivazione; Sez. U, n. 19 del 18/06/1993, Garonzi, Rv. 194061), che l’atto impugnato aveva dato luogo ad una ipotesi di c.d. regressione anomala del procedimento ad una fase anteriore, nonostante la valida instaurazione del rapporto processuale fra le parti necessarie. La regressione indebita del procedimento va inquadrata all’interno dell’abnormita’ funzionale che ricorre ogni qual volta (ELIMINARE risultato) l’attivita’ “si esplica oltre ogni ragionevole limite, al di la’ dei casi consentiti e delle ipotesi previste, pur essendo, in astratto, manifestazione di un potere legittimo, venendo in questo caso stravolto il profilo funzionale (Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, Minervini, in motivazione)”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rimesso alle Sezioni Unite ex articolo 618, comma 1, c.p.p., poiche’ pone due questioni sulle quali si riscontra un contrasto di soluzioni giurisprudenziali sino ad ora rimasto irrisolto:

– se il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiara la nullita’ dell’atto di citazione a giudizio – nella specie quello con cui il Giudice di pace ha dichiarato la nullita’ dell’autorizzazione alla presentazione immediata dell’imputato davanti al Giudice di pace ex articolo 20-bis D.Lgs., 28 agosto 2000, n. 274 – per vizi relativi alla sua notificazione e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero sia abnorme perche’ avulso dal sistema processuale e comunque idoneo a determinare la stasi del procedimento oppure costituisca espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento;

– se debba procedersi alla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio ai sensi degli articoli 157 ed eventualmente 159 c.p.p., oppure effettuarsi la notificazione allo stesso difensore ai sensi dell’articolo 161, comma 4, c.p.p. nell’ipotesi in cui imputato elegga domicilio presso il difensore d’ufficio, quest’ultimo non accetti la veste di domiciliatario, come consentito dal comma 4-bis dell’articolo 162 c.p.p., introdotto della L. 23 giugno 2017, n. 103, e l’imputato non provvede ad effettuare una nuova e diversa elezione di domicilio.

Si tratta di questioni rilevanti per la definizione del giudizio: la prima condiziona in radice l’impugnabilita’ dell’ordinanza oggetto del ricorso, posto che, in base all’articolo 586 c.p.p., le ordinanze dibattimentali, non incidenti sulla liberta’ personale, sono direttamente ricorribili per cassazione, solo a questa condizione; ove sia configurabile una ipotesi di abnormita’, dalla decisione della seconda questione dipende l’accoglimento o il rigetto del ricorso.

2. La questione relativa al carattere abnorme dell’ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero per vizi inerenti alla notificazione dell’atto di citazione a giudizio e’ oggetto di risposte contrastanti da parte della giurisprudenza di legittimita’ con riferimento al rito ordinario e, soprattutto, con riferimento al rito dei procedimenti di competenza del Giudice di pace.

2.1 La tesi accolta dal Procuratore ricorrente si uniforma all’indirizzo interpretativo, nettamente prevalente, che reputa l’ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero affetta da abnormita’ se ha come presupposto l’accertamento di nullita’ di qualsiasi tipo relative alla notificazione della citazione a giudizio. Secondo tale indirizzo interpretativo, in questo caso, a differenza dell’ipotesi in cui ad essere rilevato e’ un vizio del decreto di citazione a giudizio, l’ordinanza di trasmissione degli atti oltre ad essere illegittima – perche’ in contrasto con le norme del codice di rito che attribuiscono al giudice del dibattimento il dovere di disporre la rinnovazione della citazione o della notificazione, a norma del combinato disposto degli articoli 484, comma 2-bis, 420-quater, comma 1 e 420, comma 2, c.p.p., anticipandone l’esercizio gia’ alla fase degli atti preliminari al dibattimento ai sensi dell’articolo 143 disp. att. c.p.p. – si colloca al di fuori del sistema processuale, determinando una indebita regressione del procedimento.

Il giudice del dibattimento ha il dovere di porre rimedio all’irritualita’ della notificazione, ma non il potere di restituire gli atti al pubblico ministero, imponendogli di rinnovarla (il principio e’ stato enunciato da Sez. U, n. 28807 del 29/05/2002, Manca, Rv. 221999-01 e confermato dalla successiva giurisprudenza Sez. 1, n. 43486 del 30/09/2021, Cacciarru, n. m.; Sez. 3, n. 28779 del 16/05/2018, Ingrassia, Rv. 273059-01; Sez. 1, n. 43563 del 10/10/2013, confl. comp. in proc. Brognara, Rv. 257415-01; Sez. 1, n. 5477 del 13/01/2010, Mofrh, Rv. 246056-01; Sez. 3, n. 35189 del 25/06/2009, Di Maula, Rv. 244599-01; Sez. 2, n. 34571 del 08/05/2009, Di Girolamo, Rv. 245232-01; Sez. 1, n. 41733 del 06/10/2004, confl. comp. in proc. Varroni, Rv. 229857-01; Sez. 1, n. 29191 del 19/06/2003, Pushkar, Rv. 225065-01; Sez. 5, n. 22950 del 07/04/2003, Perotti, Rv. 224545-01).

Secondo lo stesso orientamento, sussiste, invece, l’abnormita’ nel caso limite in cui l’ufficio del pubblico ministero ometta del tutto l’attivita’ di notificazione; in questo caso infatti “la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento avviene in violazione dell’articolo 553 c.p.p. e si giustifica la restituzione degli stessi al pubblico ministero perche’ curi lo svolgimento dell’attivita’ indebitamente omessa, senza pero’ che cio’ comporti anche la dichiarazione di nullita’ del decreto di citazione” (Sez. U, n. 28807 del 29/05/2002, Manca, in motivazione; nello stesso senso Sez. 5, n. 51402 del 09/04/2013, P.M. in proc. Garzone, Rv. 257889 – 01; Sez. 5, n. 52255 del 05/11/2014, P.M. in proc. Buzzotta, Rv. 262105 – 01).

2.2. I principi sin qui delineati sono stati ritenuti interamente applicabili al procedimento dinanzi al Giudice di pace da recente pronuncia della Prima Sezione penale, la n. 20772 del 04/03/2022, PMT c/ Toure’ Mohamed, Rv. 283389-01, e cio’ a prescindere dalle formalita’ di esercizio dell’azione penale e dell’instaurazione del dibattimento, se compiute ai sensi dell’articolo 20 o dell’articolo 20-bis del Decreto Legislativo n. 274 del 2000.

In particolare si e’ affermato che “e’ abnorme il provvedimento con cui il giudice di pace, dichiarata non rituale la citazione a giudizio per nullita’ della notificazione, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero perche’ vi adempia, posto che determina una indebita regressione del procedimento, in quanto rientra nei poteri del giudice ordinare, in tal caso, la rinnovazione della citazione” sul rilievo, ritenuto decisivo, che “laddove l’articolo 29, comma 3 Decreto Legislativo cit. stabilisce che, all’udienza di comparizione, “nei casi in cui occorre rinnovare la convocazione o la citazione a giudizio ovvero le relative notificazioni”, vi provveda il giudice stesso, anche d’ufficio “replica lo schema procedimentale riguardante il processo ordinario”.

2.3. Un orientamento minoritario ritiene, invece, di escludere dal perimetro dell’abnormita’ anche i provvedimenti che dispongono la restituzione degli atti al pubblico ministero come conseguenza dell’accertamento della nullita’ del procedimento notificatorio del decreto di citazione per la sussistenza di vizi radicali, tali da compromettere la vocatio in ius.

Muovendo dal principio, enunciato da Sez. U n. 25957 del 26/03/2009, dep. 22/06/2009, P.M. in proc. Toni e altro, Rv. 243590-01 e ribadito dalla successiva giurisprudenza prevalente (Sez. 1, n. 23347 del 23/03/2017, P.M. in proc. Ebrima, rv. 270273-01; Sez. 5, n. 1399 del 14/11/2016, dep. 2017, RM. in proc. Chen, rv. 269080-01; Sez. 2, n. 3738 del 13/01/2015, P.M. in proc. Besio, rv. 262374-01; Sez. 6, n. sez. 6, n. 5159 del 14/01/2014, P.M. in proc. Morra, Rv. 258569-01; Sez. 4, n. 14579 del 25/03/2010, P.M. in proc. Gulino e altro, Rv. 247030-01; contra per l’abnormita’ Sez. 5 n. 37323 del 22/02/2019, P.m. in proc. Orru’, Rv. 277534-01; Sez. 2, n. 27935 del 3/05/ 2019, Pmt in proc. Betancur Caravajal, Rv. 276214-01; Sez. 2, n. 10358 del 14/01/2020, Pmt in proc. Romanov, Rv. 278427-01), si e’ affermato che il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, rilevata l’invalidita’ della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’articolo 415-bis c.p.p., in realta’ ritualmente eseguita, dichiari erroneamente la nullita’ del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero non e’ abnorme, in quanto non possono essere qualificati “anomali” i provvedimenti che costituiscono espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento e non determinano la stasi del procedimento. Invero, in tale situazione di errato esercizio da parte del giudice del potere/dovere di verifica della regolarita’ della citazione il pubblico ministero puo’ disporre la rinnovazione della notificazione dell’atto irritualmente compiuto o omesso, mentre l’abnormita’ dell’atto e’ confinata all’ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo.

In quest’ultima prospettiva, e’ stato precisato che non sono affetti da abnormita’ i provvedimenti con cui il tribunale dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero a seguito dell’accertamento della nullita’ della notificazione all’imputato del decreto di citazione per pregressa nullita’ della dichiarazione di irreperibilita’ (Sez. 6, n. 9571 del 16/10/2019, dep. 2020, P., Rv. 278622 – 01) o dell’omissione della notifica del decreto di citazione a giudizio al solo difensore (Sez. 2, 24633 del 17/07/2020, PMT C/ Bonculescu Nina, Rv. 279668 – 01) o dell’omessa traduzione nella lingua conosciuta dall’imputato della dichiarazione di elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio (Sez. 1, n. 2263 del 14/05/2014, dep. 2015, P.M. in proc. Tahiri, Rv. 261998 – 01).

Tutte le citate pronunce sottolineano che l’illegittimita’ di un provvedimento non giustifica di per se’ la sua impugnabilita’ in nome della categoria dell’abnormita’, atteso che, diversamente, si svuoterebbe di portata precettiva il principio di tassativita’ dei casi e dei mezzi di impugnazione esperibili di cui all’articolo 568 c.p.p. (Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715-01), e che, indipendentemente dalla corretta o meno applicazione dell’articolo 143 disp. att. c.p.p., la trasmissione degli atti e’ comunque espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento processuale, quello di dichiarare la nullita’ anche delle notificazioni, e non determina la stasi del procedimento posto che l’indebita regressione, le relative conseguenze “sono rimediabili con attivita’ propulsive legittime” del pubblico ministero.

2.4. In questo secondo orientamento – che accede ad una nozione piu’ restrittiva della nozione di abnormita’ strettamente ancorata alle norme che disciplinano i poteri del giudice procedente nella fattispecie concreta, ritenendo indebita solo la regressione disposta in carenza di potere in astratto o che eccede ogni ragionevole limite connesso all’esercizio dei poteri riconosciuti dall’ordinamento o comunque capace di pregiudicare lo sviluppo successivo del procedimento imponendo atti impossibili o adempimenti che concretizzerebbero atti nulli – si pone l’indirizzo interpretativo che ritiene non abnormi le ordinanze con le quali il giudice di pace, rilevata la irritualita’ della notificazione della citazione a giudizio nelle forme della presentazione immediata a norma dell’articolo 20-bis Decreto Legislativo n. 274 del 2000, ne disponga la rinnovazione tramite la polizia giudiziaria, restituendo gli atti al pubblico ministero (Sez. 1, n. 30504 del 15/06/2010, P.M. in proc. Balozi, Rv. 248476 – 01; Sez. 1, n. 180 del 01/12/2010, dep. 2011, P.M. in proc. EI Basuni, Rv. 249433 – 01; Sez. 1, n. 587 del 10/12/2010, dep. 2011, P.M. in proc. Misski Rv. 249442 – 01).

Ritengono queste pronunce che, alla luce dei moduli procedimentali previsti per il procedimento dinnanzi al giudice di pace dagli articoli 20-bis e 20-ter del Decreto Legislativo n. 274 del 2000, il regresso disposto per nullita’ della notificazione dell’atto introduttivo sia fisiologico, non costringa il pubblico ministero a procedere ad atti impossibili o in violazione di norme previste a pena di nullita’ e non produca alcuna irreversibile situazione di stallo.

Le citate disposizioni “ricalcano il modello del giudizio direttissimo per l’imputato a piede libero o detenuto dinanzi al Tribunale… sicche’, come per le ipotesi di giudizio direttissimo, deve di conseguenza ritenersi che, se non c’e’ la presentazione a giudizio, attuata mediante la conduzione o la notificazione, il Giudice di pace non puo’ procedere al giudizio speciale. D’altronde l’articolo 32-bis, che regola lo svolgimento del giudizio a presentazione immediata e detta le regole particolari per termini a difesa e presentazione di testimoni (persona offesa e consulenti) prima ricordate, richiama soltanto l’articolo 32 e non anche l’articolo 29, che al comma 3 prevede la rinnovazione della citazione o delle relative notificazioni a cura del giudice di pace. Mentre il collegamento sistematico delle varie disposizioni non puo’ che condurre alla conclusione che il legislatore ha anzi chiaramente inteso escludere l’applicabilita’ di detto articolo, che reca previsioni tutte incompatibili con i tempi e le scansioni nei procedimenti speciali instaurabili ex articoli 20-bis e 20-ter”(Sez. 1, n. 30504 del 15/06/2010, P.M. in proc. Balozi, Rv. 248476 – 01).

3. Nella giurisprudenza di questa Corte ha ricevuto soluzioni opposte anche la questione relativa alle modalita’ di esecuzione della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio nell’ipotesi in cui il difensore d’ufficio non accetti la veste di domiciliatario, come consentitogli dal comma 4-bis dell’articolo 162 c.p.p., introdotto della L. 23 giugno 2017, n. 103, e l’imputato non provveda ad effettuare una nuova e diversa elezione di domicilio.

3.1. Secondo un primo orientamento, richiamato dal pubblico ministero ricorrente a sostegno della prospettazione favorevole alla validita’ degli atti compiuti, in tale ipotesi si deve procedere comunque mediante notifica allo stesso difensore ai sensi dell’articolo 161, comma 4, c.p.p., diversamente determinandosi una situazione di stallo non superabile (Sez. 2, n. 27935 del 03/05/2019, PMT C/ Betancur Caravajal, Rv. 276214-01; Sez. 2, n. 10358 del 14/01/2020 PMT C/ Romanov Roman, Rv. 278427-01).

Le citate sentenze ritengono che il quadro delineato dalle norme che regolano le modalita’ e gli effetti dell’elezione di domicilio (gli articoli 161, comma 1, 162, comma 4-bis, e 164, comma 4, c.p.p.) sia rimasto immutato anche a seguito della riforma introdotta dalla L. n. 103 del 2017. Pertanto, l’imputato che ha esercitato la facolta’ di eleggere domicilio presso il difensore di ufficio, ha ancora l’onere di conservare, entro il limite della esigibilita’ della condotta diligente, i rapporti con il domicilio eletto, mentre il rifiuto della persona indicata quale domiciliataria di svolgere tale funzione rende l’elezione inidonea a perseguire lo scopo cui e’ finalizzata (cfr. Sez. 5, n. 8825 del 1/10/1997, Pollari, Rv. 208612-01) e legittima, pertanto, il ricorso alla procedura notificatoria mediante consegna dell’atto al difensore, sia esso di fiducia o d’ufficio, a norma dell’articolo 161, comma 4, c.p.p. (Sez. 5, n. 33882 del 04/05/2017, Moros Vega, Rv. 271609-01; Sez. 1, n. 4783 del 25/01/2012, Roman, Rv. 251863-01; Sez. 4, n. 31658 del 20/05/2010, Rei, Rv. 248099-01).

3.2. Secondo l’orientamento contrapposto, invece, la linea interpretativa sopra riassunta non puo’ essere seguita, perche’ finisce per rendere inoperante la disposizione di cui al comma 4-bis dell’articolo 162 c.p.p. e per eluderne la finalita’ sicche’, qualora il difensore d’ufficio non abbia accettato la veste di domiciliatario, come consentito dal comma 4-bis dell’articolo 162 c.p.p., e l’imputato non abbia provveduto ad effettuare una nuova e diversa elezione di domicilio, si deve procedere comunque mediante notifica secondo le prescrizioni dettate dagli articoli 157 e 159 c.p.p. (Sez. 1, n. 17096 del 09/03/2021, PMT C/ Joseph Austin, Rv. 281198 – 01; Sez. 5, n. 32586 del 14/06/2022, Stroe.

In favore di questa soluzione milita la ratio che ha portato all’introduzione dell’innovativo comma 4-bis dell’articolo 162 “di rendere reale ed effettiva la conoscenza del processo da parte di soggetto indagato ed assistito da difensore d’ufficio in dipendenza della designazione, operata dall’autorita’ giudiziaria o di polizia giudiziaria che procede e che, non derivando da una scelta fiduciaria dell’interessato, di cui il legale sia consapevole, non assicura quei contatti e quelle comunicazioni, che sono necessari per garantire il pieno dispiegamento della difesa. Il legislatore ha inteso approntare un meccanismo che, al di la’ della regolarita’ formale dell’elezione di domicilio e delle conseguenti notificazioni, realizzi la possibilita’ per l’indagato di ricevere le notizie sul contenuto dell’accusa e sul processo e quindi di scegliere se presenziare o meno alla sua celebrazione” (Sez. 1, n. 17096 del 09/03/2021, PMT C/ Joseph Austin).

La disposizione in esame, in altri termini, configura l’inefficace elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio non consenziente come causa di insussistenza di un domicilio scelto dall’interessato e non soltanto di inidoneita’ o insufficienza ai sensi e per gli effetti dell’articolo 161, comma 4, c.p.p., tenendo in tal modo in considerazione la “condizione del soggetto che sia privo di difensore di fiducia e non sia nemmeno in grado di indicare un luogo ove ricevere le notificazioni degli atti processuali perche’ privo di fissa dimora” (Sez. 5, n. 32586 del 14/06/2022, Stroe Constantin, Rv. 283566 – 01).

Cosi’ interpretata la modifica normativa si inserisce perfettamente in un contesto normativo non imperniato sul sistema presuntivo di conoscenza, legato alla mera regolarita’ formale del procedimento notificatorio, ma “orientato a garantire che l’assenza al processo dell’imputato sia ascrivibile ad una determinazione di rinuncia volontaria e non alle disfunzioni che possono crearsi nel rapporto professionale con un difensore d’ufficio, destinatario di un’elezione di domicilio rifiutata e resa priva di efficacia” in sintonia con le argomentazioni ed il principio di diritto formulato nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 23948 del 28/11/2019, Ismail, Rv. 279420, per la quale: “Ai fini della dichiarazione di assenza non puo’ considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, da parte dell’indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa”. Ne’ di ostacolo a tale opzione ermeneutica risulta la prospettata verificazione di una situazione di stallo insuperabile del processo, che e’ meramente eventuale, non potendo escludersi a priori che le ricerche dell’indagato, condotte ai’ sensi degli articoli 157 e 159 c.p.p. successivamente ad un’elezione di domicilio non efficace, ne consentano il reperimento (Sez. 1, n. 17096 del 09/03/2021, PMT C/ Joseph Austin).

8. In ragione dei rilevati contrasti, gli atti vanno rimessi alle Sezioni unite perche’ risolvano entrambe le questioni analiticamente indicate al paragrafo 1. della parte in diritto.

P.Q.M.

Rimette il ricorso alle Sezioni unite.