Corte di Cassazione – Ordinanza n. 10282 del 18 aprile 2023

RILEVATO CHE

1. (omissis) & C. S.N.C. era attinta da atto di irrogazione della sanzione accessoria ex art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 471 del 1997 della sospensione dall’esercizio dell’attività per la durata di tre giorni consecutivi in esito alla contestazione nel quinquennio di quattro violazioni dell’obbligo di emettere lo scontrino fiscale.
Ai fini del presente giudizio, rileva che l’atto di contestazione della quarta violazione era stato notificato due volte, avendo l’Agenzia delle entrate provveduto alla cd. doppia notifica, mediante inoltro per la notifica ai sensi dell’art. 14 della legge n. 890 del 1982 sia alla società, sia al suo legale rappresentante; l’una aveva ricevuto la notifica in data 26 aprile 2012, l’altro in data 20 aprile 2012.

2. La società proponeva ricorso avanti la CTP di Napoli per intervenuta decadenza dell’amministratore dal potere di irrogare sanzioni in quanto l’atto era stato notificato oltre il previsto termine di sei mesi dalla quarta contestazione.

2.1. Con sentenza n. 13766 del 28 maggio 2014, la CTP di Napoli accoglieva l’eccezione di decadenza.

3. L’Agenzia delle entrate proponeva appello, che la CTR della Campania accoglieva, osservando:
– la motivazione della sentenza di primo grado è contraddittoria: “mentre da un lato si dà atto delle regolarità del provvedimento impugnato e della tempestività della notifica, facendo decorrere il termine di sei mesi dall’ultima notifica dell’atto di contestazione avvenuta il 26/04/2012, poi si considera [la stessa] non idonea alla prova della avvenuta notifica, sul presupposto della mera contestazione da parte della società contribuente”;
– “deve invece ritenersi che […] l’eccezione relativa alla tardività della notifica del provvedimento con il quale l’Ufficio irrogava le sanzioni accessorie risulti […] priva di fondamento”;
– il termine di sei mesi è rispettato, “atteso che nel caso in esame l’Ufficio provvedeva a notificare l’avviso di irrogazione di sanzioni una prima volta il 20/04/2012 all’amministratore della società appellata Sig. (omissis) e una seconda volta il 26/04/2012 con ulteriore raccomandata inviata alla società (omissis) & C. s.n.c.”;
– “avendo l’amministrazione finanziaria provveduto ad una doppia notifica appare corretto considerare quale ‘dies a quo’, per far decorrere il termine di sei mesi previsto dalla legge, l’ultimo atto notificato alla società nelle mani del legale rappresentante, non comprendendosi per quale motivo e sulla base di quale presupposto di legge dovrebbe tenersi conto solo della prima raccomandata”.

4. Avverso la sentenza della CTR propone la società ricorso per cassazione con tre motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso. La società deposita memoria, mediante la quale ulteriormente illustra i motivi di cui al ricorso.

CONSIDERATO CHE

1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 12, comma 2-bis, D.Lgs. n. 471 del 1997, dell’art. 149 cod. proc. civ. e dell’art. 4, comma 3, della legge n. 890 del 1982.

1.1. Alla stregua delle rubricate disposizioni di legge, in caso di consegna dell’atto notificando, l’efficacia della notificazione, per il notificante, retroagisce al momento dell’invio. Di conseguenza il termine di sei mesi avrebbe dovuto nella specie essere computato dal 18 aprile 2012, giorno in cui era avvenuto l’invio delle due distinte raccomandate attraverso le quali l’atto di irrogazione di sanzioni era stato rimesso alla società ed alla persona fisica che la rappresentava.

2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 12, comma 2-bis, D.Lgs. n. 471 del 1997 e dell’art. 145, comma 2, cod. proc. civ. nel testo “ratione temporis” applicabile.

2.1. Pur non volendo accedere alla tesi di cui al primo motivo, il termine di sei mesi avrebbe dovuto, in ogni caso, computarsi dal 20 aprile 2012, giorno in cui era avvenuta la consegna al legale rappresentante della società, e non dal 26 aprile 2012, giorno in cui era avvenuta la consegna alla società. A partire dal 1° marzo 2006, l’art. 145, comma 2, cod. proc. civ. prevede che la notificazione ad una società non avente personalità giuridica si possa fare a norma del comma precedente (ossia mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata) presso la sede o alla persona fisica che rappresenta l’ente. Conseguentemente, nella specie, la notificazione al legale rappresentante della società, con consegna dell’atto a quest’ultima attraverso di essa, già in data 20 aprile 2012 ha reso irrilevante la successiva consegna direttamente alla società il 26 aprile 2012.

3. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 11, comma 6, Cost. e dell’art. 132 cod. proc. civ. e motivazione apparente e/o perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

3.1. La motivazione della sentenza impugnata sulla tempestività dell’atto di irrogazione è tautologica ed incomprensibile, ragion per cui essa, meramente apparente, è sostanzialmente inesistente.

4. Procedendo in ordine logico nella disamina dei motivi, rileva preliminarmente l’esame del terzo.

4.1. Esso è infondato, in quanto la motivazione della sentenza impugnata si esprime chiaramente – ed in tal senso, infatti, è stata intesa in ricorso – nel senso di individuare il “dies a quo” del termine semestrale nella seconda delle due notificazioni dell’atto di contestazione della quarta violazione effettuate dall’Agenzia delle entrate, per il fatto di avere quest’ultima “provveduto ad una doppia notifica”. In buona sostanza, secondo la CTR, la doppia notifica si perfeziona con l’ultima notificazione, nel senso che, a fronte della duplice notificazione alla società ed al legale rappresentante, quantunque quella a questi siasi perfezionata prima, è alla seconda, perfezionatasi dopo, ossia per ultima, a dover essere accordata preminenza.
Trattasi di una motivazione errata, come subito si dirà, ma non per questo perplessa e men che meno apparente.

5. Fondato è il secondo motivo.

5.1. Esso assume come presupposto che l’art. 145, comma 2, cod. proc. civ. (nella versione vigente dal 1° marzo 2006) prevede la possibilità di effettuare la notificazione di un atto a un ente non personificato o mediante notificazione all’ente stesso nella sede legale o al legale rappresentante dello stesso nei luoghi di sua residenza o domicilio.

5.2. La previsione del novellato art. 145, comma 2, cod. proc. cv. – che pone il criterio dell’alternatività tra la notificazione nella sede o al legale rappresentante (atteso che “la notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell’articolo 19, secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale”) – si applica, ai sensi dell’art. 2, comma 4, l. n. 263/2005, ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006.

5.2. Il criterio dell’alternatività della notificazione trova suggello nella costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, 10 maggio 2022, n. 14716; Sez. 5, 10 novembre 2020, n. 25137, Sez. 5, 7 giugno 2021, n. 17266; Sez. 5, 22 novembre 2021, n. 35889; Sez. 5, 10 maggio 2022, n. 14716; Sez. 6-3, 7 settembre 2001, n. 24061, Rv. 662217-01); così come si afferma che l’obbligo di notificazione degli atti tributari presso il domicilio fiscale ex art. 60, comma 1, lett. c, d.P.R. n. 600/1973 non esclude la possibilità di eseguire la notificazione in via alternativa a quella nella loro sede, direttamente alla persona fisica che le rappresenta, purchè ne siano indicati nell’atto la qualità, la residenza, il domicilio o la dimora abituale (Sez. 5, 10 novembre 2010, n. 25137).

5.4. Non si tratta, pertanto, di “eccesso di zelo” dell’Ufficio, bensì di notifica alternativa correttamente eseguita e sottoscritta dal destinatario. Nella specie, trattandosi di notificazioni effettuate nel 2012, deve farsi applicazione della disciplina pro tempore, ritenendosi corretta la prima notificazione, con conseguente fondatezza del motivo.

5.5. La fondatezza del secondo motivo – da cui discende l’assorbimento del primo – comporta l’annullamento della sentenza impugnata. Non essendo necessari nuovi accertamenti di fatto ex art. 384 cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito, accogliendosi il ricorso introduttivo spiegato dalla contribuente avverso l’atto di irrogazione della sanzione. Invero, come risulta dalla sentenza impugnata e dalla concorde versione delle parti, a fronte dell’essere stato l’avviso di contestazione della quarta violazione validamente (per le esposte ragioni) notificato all’amministratore della contribuente il 20 aprile 2012, la notificazione dell’atto di irrogazione della sanzione in data 22 ottobre 2012 è avvenuta oltre il termine semestrale, previsto espressamente a pena di decadenza, dall’art. 12, comma 2-bis, D.Lgs. n. 471/1997.

5.6. In punto spese, l’esito del giudizio comporta che, compensate integralmente tra le parti quelle di entrambi i gradi di merito, l’Agenzia delle entrate va condannata a rifondere alla contribuente quelle del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il terzo ed assorbito il primo.

Per l’effetto, in relazione al motivo accolto, annulla e cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso.

Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di merito.

Condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere a (omissis) & C. S.N.C. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.000, oltre euro 200 a titolo di esborsi, 15% a titolo di contributo forfetario e accessori se e in quanto dovuti.