Corte di Cassazione – Ordinanza n. 9779 del 19 aprile 20148

ORDINANZA

sul ricorso 20254/2016 proposto da:

(OMISSIS);
– ricorrente –

nonche’

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente –

contro

(OMISSIS) S.P.A;
– intimata –

avverso la sentenza n. 741/12/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 01/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/02/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, contro l’Agenzia delle entrate ed (OMISSIS) spa, impugnando la sentenza della CTR Campania indicata in epigrafe che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale era stato rigettato il ricorso della contribuente contro la cartella di pagamento alla stessa notificata. Secondo la CTR i prospettati vizi relativi alla cartella erano infondati, mentre la ricorrente non aveva esplicitato in modo chiaro, in sede di ricorso introduttivo, alcuna domanda volta ad ottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento prodromico alla cartella. Rilevava, in ogni caso, che detto accertamento, anche a volerlo considerare come oggetto di impugnazione, era stato ritualmente notificato, avendo l’agente postale, con atto pubblico dotato di efficacia fidefaciente, acclarato il rifiuto del ritiro del plico da parte della “persona abilitata” in Giungano.

Circostanza, quest’ultima, dalla quale era possibile inferire che la destinataria dell’atto fosse presente nel luogo della notifica e che, pertanto, rendeva irrilevante ogni questione relativa all’effettivo domicilio della (OMISSIS).

Le parti intimate non si sono costituite in giudizio.

Il procedimento puo’ essere definito con motivazione semplificata.

Va anzitutto dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso nei confronti di (OMISSIS) spa, non risultando la prova dell’avvenuta notifica a mezzo posta, in assenza della cartolina di ricevimento.

Con i primi tre motivi la ricorrente prospetta, sotto diversi profili, sussunti sotto i paradigmi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, l’erroneita’ della pronunzia che aveva escluso la possibilita’ di impugnare la cartella prospettandone il vizio in relazione alla nullita’ della notifica dell’atto presupposto.

I motivi, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili. Ed invero, dalla lettura dell’intera trama argomentativa della sentenza impugnata emerge che la CTR, dopo avere considerato che la parte contribuente aveva omesso di impugnare l’atto prodromico, ha pero’ aggiunto, con ulteriore autonoma ratio decidendi, che l’Ufficio aveva in ogni caso ampiamente dimostrato la rituale notifica dell’atto prodromico. Tanto e’ sufficiente per ritenere inammissibili le censure esposte nei primi tre motivi.

Il quarto motivo, con il quale si contesta la violazione dell’art.58 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, e’ fondato.

Benche’ l’attivita’ dell’ufficiale giudiziario e del messo notificatore che ad esso e’ equiparato goda di fede privilegiata per le attestazioni che riguardano l’attivita’ svolta, ivi compresa quella relativa all’identita’ del destinatario che ha rifiutato di ricevere la notifica, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attivita’ di identificazione del soggetto cui e’ rivolta la notificazione dell’atto, non puo’ tuttavia nemmeno disconoscersi che “…Presupposto indispensabile per la valutazione della ritualita’ della notifica e’ l’identificazione certa dell’autore del rifiuto della recezione del plico con il destinatario dell’atto processuale, non essendo ammissibile l’equiparazione legale del rifiuto del plico alla notificazione in mani proprie (articolo 138 c.p.c., comma 2) non solo, com’e’ ovvio, nell’ipotesi che il comportamento negativo sia ascrivibile a soggetto del tutto estraneo, ma anche ove l’accipiens sia un suo congiunto o addetto alla casa (e, a fortiori, un vicino o il portiere), pur abilitati da norme diverse, in ordine prioritario gradato, alla recezione dell’atto” – cfr. Cass. 12545/2013-.

Da cio’ consegue, che ha errato il giudice di appello nel considerare come sostanzialmente avvenuta la notificazione per effetto del rifiuto nel domicilio sito in Giungano da parte di “persona abilitata”, essendo mancata l’identificazione del soggetto rifiutante con il contribuente. Accertamento che sarebbe stato necessario per fare conseguire l’effetto dell’avvenuta notifica dell’accertamento.

Per altro verso, la decisione impugnata e’ parimenti errata nella parte in cui ha escluso di potere dare rilievo, al fine di verificare l’attivita’ notificatoria eseguita nei confronti del contribuente, all’indicazione della residenza contenuta nella dichiarazione dei redditi, ritenendo che detta indicazione era priva di effetti. Cosi’ facendo, la CTR ha disatteso il consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui l’indicazione, nella dichiarazione dei redditi, della propria residenza (o di un proprio domicilio in un indirizzo diverso da quello di residenza, ma nell’ambito del medesimo comune ove il contribuente e’ fiscalmente domiciliato) va effettuata in buona fede, nel rispetto del principio dell’affidamento che deve conformare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario (cfr. Cass. n. 25680/2016, Cass. n. 18804/2017; Cass. n. 15258/2015; Cass. nn. 5358/06, 11170/13, 26715/13, nella quale ultima si legge: “ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 58, al dovere del contribuente di dichiarare un determinato domicilio o sede fiscale ed un determinato rappresentante legale, non corrisponde l’obbligo dell’Amministrazione finanziaria di verificare e controllare l’attualita’ e l’esattezza del domicilio eletto”).

Il quinto motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione dell’articolo 53 Cost., e Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32, comma 1, n. 2, e’ inammissibile, riguardando questione non esaminata dal giudice di merito.

In conclusione, in accoglimento del quarto motivo di ricorso, inammissibili i primi tre ed il quinto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Campania, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il quarto motivo, dichiarando inammissibili i restanti motivi.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.