Corte di Cassazione – Ordinanza n. 801 del 12 gennaio 2023

RILEVATO CHE

Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, accoglieva parzialmente l’appello proposto da (OMISSIS) srl avverso la sentenza n. 6598/13/2017 della Commissione tributaria provinciale di Catania che aveva parzialmente accolto il suo ricorso contro cartelle esattoriali per imposte dirette, IVA e imposta di registro 2005-2009-2010-2012-2013.

La CTR, nella parte della sentenza impugnata che qui rileva, osservava in particolare che per due cartelle di pagamento impugnate la notifica a mezzo PEC era inesistente, perche’ utilizzato il formato PDF e non quello P7M ovvero nulla, mancandone comunque la ricevuta di accettazione, quindi la prova dell’avvenuta notificazione.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’agente della riscossione deducendo tre motivi.

Resiste con controricorso la societa’ contribuente.

CONSIDERATO CHE

In via preliminare deve rilevarsi l’infondatezza delle eccezioni di inammissibilita’ della controricorrente.

Nessuna revisione del giudizio meritale e’ infatti richiesta con i mezzi addotti dalla ricorrente, che comunque rispettano pienamente il principio di autosufficienza, criticando in modo sintetico, chiaro ed essenziale i punti decisionali della sentenza impugnata aggrediti, chiedendone, come tipico dell’impugnazione per cassazione, una “revisione” in diritto.

Con il primo motivo -ex articolo 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 82 del 2005 (codice dell’amministrazione digitale), articolo 21, , poiche’ la CTR ha ritenuto inesistente la notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento (OMISSIS) in quanto allegata in formato PDF, in luogo che P7M.

Con il secondo motivo -ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3- la ricorso denuncia la violazione/falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articoli 26, comma 2, 1, lettera f), Decreto del Presidente della Repubblica n. 68/2005, 1, lettera 1-ter, 23 Decreto Legislativo n. 82 del 2005, poiche’ la CTR in relazione alla medesima cartella di pagamento di cui al primo mezzo ha comunque affermato l’inesistenza della sua notifica, perche’ non noto il formato elettronico dell’atto notificato.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono fondate.

Va ribadito che “In tema di processo telematico, a norma del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, articolo 12, di cui al Decreto Ministeriale n. 44 del 2011 – Ministero della Giustizia, articolo 34 , in conformita’ agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo “CAdES” e di tipo “PAdES” sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf”. Tale principio di equivalenza si applica anche alla validita’ ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio in cassazione, ai sensi degli articoli 83, comma 3, c.p.c., 18, comma 5, del Decreto Ministeriale n. 44 del 2011 e 19 bis, commi 2 e 4, del citato decreto dirigenziale” (Sez. U -, Sentenza n. 10266 del 27/04/2018, Rv. 648132 – 02).

Tale principio di diritto, formulato in materia processuale, puo’ de plano estendersi alla notifica della cartella esattoriale.

Questa Corte ha peraltro affermato che “In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso” (Sez. 5 -, Ordinanza n. 30948 del 27/11/2019, Rv. 656343 – 01).

In ogni caso trova altresi applicazione l’ulteriore arresto giurisprudenziale secondo il quale “La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicche’ il rinvio operato dal del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 5,e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60 (in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualita’ della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione “pdf” anziche’ “.p7m”, l’applicazione dell’istituto della sanatoria del vizio dell’atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’articolo 156 c.p.c.” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 6417 del 05/03/2019, Rv. 653074 – 01).

Con il terzo motivo -ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3- la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 82 del 2005, articoli 45, 48, poiche’ la CTR sempre in relazione a detta cartella di pagamento ha affermato la mancata prova della sua notificazione in quanto non prodotta la ricevuta di accettazione della PEC.

La censura e’ fondata.

Torna utile ricordare che questa Corte, sempre in materia processuale, ma con evidente, percio’ estensibile, identita’ di ratio, ha affermato che “In caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC, la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformita’, e’ idonea a certificare l’avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui e’ onerata la parte che solleva la relativa eccezione, dell’esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato” (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6912 del 02/03/2022, Rv. 664440 – 01).

Anche per la cartella esattoriale e’ dunque da ritenere che la prova della sua notificazione telematica derivi dalla produzione della ricevuta di consegna (pacificamente avvenuta) e non, come erroneamente affermato dal giudice tributario di appello, dalla produzione della ricevuta di accettazione.

In conclusione, accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per nuovo esame ed anche per le spese del presente giudizio

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.