Giudice di Pace di Roma – Sentenza n. 378 del 14 gennaio 2023

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato alla convenuta l’attrice in occasione della notifica in data 10.11.2022 delta intimazione di pagamento n. (omissis) ha proposto opposizione avverso le cartelle esattoriali nn. (omissis) asseritamente notificate ed emesse dalla Agenzia delle Entrate Riscossione sulla base del mancato pagamento verbali di accertamento di violazione del CdS elevati da Roma Capitale.

Eccepiva parte attrice la inesistenza della notifica dell’atto di intimazione e delle cartelle sopra indicate nonché deduceva fa mancata notifica dei v.a.v. posti a presupposto delle
cartelle. Chiedeva pertanto l’attrice la declaratoria di inesistenza di detti atti con conseguente prescrizione ex art 28 L. 68981 con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione e Roma Capitale resistevano.

Osserva l’ufficio che la cartella esattoriale n. (omissis) è stata oggetto di impugnativa dinanzi Codesto Ufficio con sentenza di rigetto della opposizione giusta documentazione depositata da Roma Capitale (sentenza n. 1775 15 RG 615715) passata in giudicato.

Pertanto, in applicazione del principio del bis in idem l’opposizione avversi detta cartella esattoriale deve ritenersi inammissibile.
Dalla documentazione depositata dalla Agenzia delle Entrate Riscossione si evidenzia che sia l’intimazione di pagamento che le cartelle esattoriali in oggetto ad eccezione di quella n. (omissis) per la quale non ci è stata prova della sua rituale notifica – risultano essere state effettuate via pec.

Osserva l’ufficio che tale notifica è stata effettuata da indirizzo PEC sconosciuto (omissis) non presente nel pubblico elenco, nell’Indice PA e/o sul sito istituzionale della stessa Agenzia delle Entrate Riscossione e ciò in violazione di quanto previsto nel D.P.R. 68/2005 e nel D.lgs 82/2005 art. 6ter.

Giova rilevare che Ader non poteva ricorrere a un indirizzo non censito poichè così facendo ha eliso il presupposto abilitativo della notifica autoritativa e giuridicamente efficace degli atti di imposizione. ossia l’identificazione del mittente.

Né sana il vizio della notifica da circostanza che l’attore si sia difeso perché incompletezza ‘del procedimento di notifica non è suscettibile di sanatoria fa quanto lo “scopo” cui assolve la disciplina in materia di registri pec non può dirsi circoscritto alla mera conoscenza dell’atto è del suo contenuto ma impone anche una certezza inderogabile e indispensabile sul suo mittente non alimenti conseguibile utilizzando un diverso indirizzo di spedizione della pec (Trib, Roma Sent. n. 5803/22).

Alla luce di quanto sopra esposto ne consegue. la dichiarazione di inesistenza della notifica dell’atto opposto e delle cartelle esattoriali n. (omissis) con conseguente inefficacia degli stessi (Cass. N. 3093/2020; Cass. 24110/19).

Le spese di lite come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma. definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da (omissis) nei confronti della Agenzia delle Entrate Riscossione e Roma Capitale così provvede:
– accoglie l’opposizione e, per l’effetto, dichiara l’inesistenza della notifica dell’atto di intimazione n. (omissis) e delle cartelle esattoriali nn. (omissis);
– condanna Agenzia delle Entrate Riscossione alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 430.00 di cui € 100,00 per spese oltre accessori di legge da distrarsi: spese compensate con Roma Capitale attesa la carenza di legittimazione passiva in merito al motivo di accoglimento.
– Sentenza esecutiva.

Così deciso in Roma il 19/11/2022