Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2193 del 24 gennaio 2023.
Pertanto la notifica non andata a buon fine va rinnovata tempestivamente anche se per colpa del destinatario. Difatti, come precisato dalla sentenza, “L’onere, incombente sul notificante pur a fronte del comportamento obiettivamente negligente del destinatario, appare ragionevole a fronte della persistente domiciliazione fisica (ovviamente se presente), con gli effetti [ … ] e del fatto che lo stesso notificante può subito controllare l’esito della mancata consegna, tramite appunto il messaggio di rifiuto. “.