Corte di Cassazione – Ordinanza n. 45384 del 9 ottobre 2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 925 – 2018 in data 6 luglio 2018, emessa nell’ambito del procedimento n. 52303 -2017, la Prima Sezione penale di questa Corte rigettava il ricorso proposto da (omissis) avverso la sentenza del 27 marzo 2017, con la quale la Corte di assise di appello di Palermo, in rinforma della sentenza di primo grado, lo aveva condannato alla pena dell’ergastolo in relazione al delitto di cui all’art. 575 cod.pen, commesso in pregiudizio di (omissis) il 6 novembre 1981.
2. All’udienza di trattazione del ricorso, il Collegio investito della decisione verificava la regolarità delle notifiche agli avvocati indicati sul ruolo di udienza, dando atto che all’avv. (omissis), difensore di fiducia dell’imputato, l’avviso di fissazione della pubblica udienza, spedito “via pec” dalla Cancelleria alla casella di posta elettronica riferibile al medesimo difensore, non era stato recapitato per errore del sistema, descritto come “casella piena”: di modo che si era proceduto al deposito in Cancelleria del predetto avviso in ossequio al disposto di cui all’art. 16, comma 6, d.l. 16 ottobre 2012, n. 179.
3. Con provvedimento del 9 luglio 2018, il Presidente della Prima Sezione Penale, preso atto della nota di cancelleria che riferiva che, per errore, non era stata comunicata la data dell’udienza di trattazione del ricorso all’Avvocato (omissis), che risultava codifensore di (omissis), disponeva trasmettersi gli atti alla Cancelleria centrale di questa Suprema Corte per l’attivazione officiosa della procedura di correzione dell’errore materiale o di fatto, ai sensi dell’art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., e per la sospensione dell’esecuzione della sentenza.
4. Con nota depositata in cancelleria il 10 luglio 2018, l’Avvocato (omissis) rappresentava di avere assistito (omissis) fin dal giudizio di primo grado, ma di non avere ricevuto comunicazione dell’udienza fissata per la trattazione del ricorso: tanto riferiva per i provvedimenti consequenziali.
5. Con ordinanza dell’11 luglio 2017, questa Quinta Sezione, riunita in camera di consiglio, disponeva sospendersi l’esecuzione della sentenza pronunciata dalla prima Sezione n. 925/2018 del 6 luglio 2018 e il Presidente Titolare fissava l’udienza prevista dall’art. 625-bis cod. pen. per la data odierna.
6. Con memoria in data 30 agosto 2018, l’Avvocato (omissis), nell’interesse della parte civile (omissis), sviluppava deduzioni relative alla questione oggetto di sindacato.
7. Con memoria a firma dell’Avvocato (omissis), depositata in data 3 agosto 2018, venivano proposti motivi nuovi, sostenuti da una produzione documentale, afferenti al merito della vicenda processuale, come tali estranei al thema del presente scrutinio, modulato esclusivamente in ordine alla possibilità di ricomprendere l’invalidità processuale verificatasi nel perimetro applicativo dell’errore di fatto, siccome delineato dall’art. 625-bis cod. proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La verifica dell’errore di fatto segnalato esige la disamina degli atti processuali. Da questi risulta che la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del ricorso proposto da (omissis) avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Palermo del 27 marzo 2017, è stata effettuata nei confronti di uno soltanto dei difensori del ricorrente.
In particolare è stata eseguita la notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza fissata per il 6 luglio 2018 all’Avvocato (omissis) mediante deposito in cancelleria ai sensi dell’art. 16 d.l. n. 179 del 2012, mentre è stata pretermessa quella all’Avvocato (omissis), già nominato dall’imputato quale proprio patrocinatore sin da un momento antecedente alla trasmissione degli atti alla Cancelleria della Corte di cassazione.
2. Giova premettere che, effettivamente, la notifica all’Avvocato (omissis), quale codifensore di fiducia del ricorrente, è regolare. Infatti, poiché, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294): notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario>>, la notifica al difensore menzionato è stata effettuata in Cancelleria, atteso che la notifica secondo la modalità ordinaria mediante invio di comunicazione della data di udienza pubblica all’indirizzo di posta elettronica certificata (omissis) in data 24/5/1018 – era risultata impossibile per essere la casella di posta elettronica del destinatario ‘piena’.
Di tale fatto processuale, come ricordato nella premessa in fatto, ha dato atto lo stesso Collegio investito del ricorso proposto nell’interesse del (omissis), rilevando come, per le ragioni dianzi indicate, la notifica all’avv. (omissis) fosse da ritenersi regolare, uniformandosi in tal modo all’indirizzo accolto da questa Corte in analoghe situazioni ed espressosi nell’affermazione del principio di diritto a tenore del quale: tema di notificazione al difensore mediante invio dell’atto tramite posta elettronica certificata (c.d. PEC), deve considerarsi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.l. 16 ottobre 2012, n. 179 nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di PEC sia imputabile al situazione che ricorre, ad esempio, quando il destinatario dell’atto non abbia ricevuto la notifica via PEC per saturazione dello spazio disco, tenuto conto dell’obbligo per il soggetto abilitato esterno di dotarsi, ai sensi del comma 5 dell’art. 20 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, di un servizio automatico di avviso dell’imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e, soprattutto, di verificare l’effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione (Sez. 3, n. 54141 del 24/11/2017, Mariani e altro, Rv. 271834).
3. Riconosciuta la effettiva ricorrenza del vizio procedurale rilevato, la regolarità della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza fissata per la trattazione del ricorso all’altro difensore del (omissis), non comparso per cause non imputabili all’ufficio, risulta circostanza decisiva ai fini dell’accertamento che il Collegio è chiamato ad effettuare.
Al riguardo va fatta memoria dell’insegnamento impartito da questa cattedra nomofilattica, che, affermata la natura di nullità di ordine generale a regime intermedio della invalidità processuale derivante dall’omesso avviso dell’udienza a uno dei due difensori dell’imputato (sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, RV. 244187; sez. U, n. 33540 del 27/06/2001, Di Sarno, RV. 219229; sez. U, n. 6 del 25/06/1997, Gattellaro, RV. 208163; sez. U, n, 12051 del 01/10/1991 – dep. 26/11/1991, De Lena ed altro, Rv. 188584), si è espresso nella enunciazione del principio di diritto cosi Il termine ultimo di deducibilità della nullità a regime intermedio, derivante dall’omessa notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale di appello ad uno dei due difensori dell’imputato, è quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell’imputato che dell’altro difensore, ritualmente (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, scibè, Rv. 249651).
A ragione di tali approdi ermeneutici si è sostenuto che, se è vero che il rispetto del diritto dell’imputato di nominare due difensori, impone la notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza ad entrambi, vanificandosi altrimenti la guarentigia di potenziamento dell’effettività del contraddittorio mediante l’affidamento di ruoli tecnici differenziati, tuttavia l’omissione dell’indicato adempimento non può che essere qualificata come una nullità di ordine generale, alla stregua dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., comminante la detta sanzione processuale per la patologia degli atti che riguardano “l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato”, ma sottoposta – tenuto conto anche del disposto di cui all’art. 179 cod. proc. pen. che circoscrive il perimetro delle nullità assolute alla disciplina dettata: dall’art. 180 cod. proc. pen., a norma del quale nullità previste dall’ articolo 178 sono rilevate anche di ufficio, ma non possono più essere rilevate né dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo>>; dall’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., a tenore del quale la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del Suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. Negli altri casi la nullità deve essere eccepita entro i termini previsti dagli articoli 180 e 181 commi 2, 3 e 4>>; dall’art. 184, comma 1, cod. proc. pen., che dispone che nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire>>.
Nondimeno, individuata la ratio delle norme menzionate e dell’interpretazione fornitane nell’assenza di una compressione totale diritto alla difesa costituzionalmente garantito all’imputato, assicurato dalla presenza dell’altro difensore nominato, non si è mancato di precisare che l’assistenza offerta dai codifensori ha carattere unitario — di modo che entrambi vanno a costituire congiuntamente la figura processuale del difensore — e che, ai sensi dell’art. 184, comma 1, cod. proc. pen., la nozione di “parte interessata”, evocata da tale norma, va riferita al collegio difensivo e non separatamente al singolo difensore, che anzi deve tutelare l’intera posizione processuale da lui rappresentata ed assistita nel superiore interesse del suo ministero, con la conseguenza che l’omessa notifica dell’avviso della data fissata per l’udienza ad uno dei due rappresentanti del collegio, determina un’invalidità processuale che è sanata se la parte che vi assiste non solleva l’eccezione o rinuncia a comparire.
Ciò significa, quindi, che la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza, quale che sia la natura di quest’ultima (pubblica o camerale, relativa al giudizio o ai provvedimenti de libertate), se effettuata nei riguardi di uno solo dei difensori in modo rituale, consente di ritenere acquisita la formale conoscenza dell’udienza stessa ad opera della difesa e, di conseguenza, permette a questo unitario soggetto processuale di compiere una scelta in merito all’esercizio o meno della facoltà di comparire in udienza e di sollevare eventuali eccezioni al fine di far rilevare l’omessa comunicazione dell’avviso ad uno dei patrocinatori: il che comporta, in caso di omessa proposizione di alcuna contestazione ovvero di rinuncia a comparire del difensore ritualmente avvisato, la sanatoria del vizio processuale, in conformità alla previsione di cui all’art. 184, comma 1, cod.proc.pen..
4. Va, in aggiunta, osservato che l’errore percettivo, effettivamente riscontrabile nella decisione impugnata per non essere stato rilevato il difetto di notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza all’Avvocato (omissis), non può determinare la revoca della pronuncia di legittimità di cui alla presente verifica, trattandosi di errore privo di decisività, secondo quanto richiesto per la rilevabilità dell’errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 6770 del 17/01/2008, Romano, Rv. 239037), trattandosi di invalidità processuale ormai sanata (sez. 4, n. 41407 del 26/06/2013, cernetich, Rv. 256890).
5. Deve concludersi, pertanto, che, poiché la sentenza Sez. I n. 925 – 2018, emessa nei confronti di (omissis) nel procedimento n. 52303-2017, non è affetta da alcun vizio rilevabile Con il rimedio straordinario di cui all’art. 625-bis, cod. proc. pen., quest’ultimo, siccome ufficiosamente promosso, pur del tutto legittimamente, dal Presidente della Prima Sezione Penale di questa Corte non può trovare accoglimento. Ne consegue la revoca del provvedimento di sospensione dell’efficacia della sentenza citata, adottato in data 11 luglio 2018 ai sensi dell’art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen. a favore di (omissis), nei cui confronti la detta sentenza è, quindi, esecutiva.
6. Nulla è dovuto alle parti civili a titolo di spese affrontate per l’odierno giudizio. Infatti, poiché nel processo penale vige il principio secondo il quale l’onere della rifusione delle spese giudiziali sostenute dalla parte civile è collegato alla soccombenza (Sez. 5, n. 11272 del 23/09/1998, cucumazzo, Rv. 211516; Sez. 2, n. 8230 del 18/04/1996, Sicco, RV. 205616), deve escludersi che, nel caso concreto, le stesse siano da corrispondere, essendosi proceduto alla verifica compiuta su istanza del Giudice che aveva rilevato l’invalidità processuale, in assenza di una richiesta del condannato formulata ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. e, quindi, in difetto del presupposto della soccombenza dello stesso.

P.Q.M.

Rigetta la richiesta ex art. 625-bis, comma 3, cod.proc. pen.. Revoca il provvedimento di sospensione dell’efficacia della sentenza Sezione n. 925/2018, emessa nei confronti di (omissis) nel proc. n. 52343/2017, adottato in data 11 luglio 2018 ai sensi dell’art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen., e dichiara che la detta sentenza è esecutiva. Nulla a provvedere sulle spese a favore delle parti civili.