Corte di Cassazione – Ordinanza n. 11574 del 11 maggio 2018

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19676/2017 R.G. proposto da:

(OMISSIS);

(Ammesso G.P. 5/9/2017 delibera Ord. Avv. Campobasso);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO e PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Campobasso n. 249/17 depositata il 29 giugno 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2018 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, illustrato anche con memoria, avverso la sentenza del 29 giugno 2017, con cui la Corte d’appello di Campobasso ha dichiarato inammissibile il gravame da lui interposto avverso l’ordinanza emessa il 2 febbraio 2016 dal Tribunale di Campobasso, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale proposta dall’appellante;

che il Ministero dell’interno non ha svolto attivita’ difensiva;

che il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, che la motivazione dell’ordinanza sia redatta in forma semplificata.

Considerato che la dichiarazione d’inammissibilita’ del gravame trova giustificazione nel rilievo che la rinnovazione della notificazione dell’atto di appello presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato (disposta a causa della nullita’ della prima notifica, in quanto eseguita presso la Amministrazione convenuta) era a sua volta nulla, in quanto effettuata a mezzo di posta elettronica certificata ad un indirizzo diverso da quello risultante dal Reginde;

che, a fondamento della decisione, la Corte distrettuale ha correttamente richiamato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimita’ in riferimento all’ipotesi di mancata o tardiva rinnovazione della notificazione dello atto d’impugnazione, ma applicabile anche all’ipotesi di nullita’ della rinotifica (cfr. Cass., Sez. 2, 18/01/2007, n. 1069), secondo cui l’intervenuta scadenza del termine fissato ai sensi dell’articolo 291 cod. proc. civ. comporta l’inammissibilita’ del gravame, restando esclusa la possibilita’ di assegnare un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante il carattere perentorio di quello gia’ concesso, a meno che l’esito negativo del procedimento notificatorio non sia dipeso da un fatto che la parte non era in condizione di conoscere ed in concreto sottratto ai suoi poteri (cfr. Cass., Sez. 5, 26/02/2007, n. 4310; Cass., Sez. 1, 20/01/2006, n. 1180);

che non puo’ condividersi l’assunto del ricorrente, secondo cui la rinotifica non avrebbe potuto essere dichiarata nulla, avendo raggiunto il suo scopo, in quanto effettuata ad un indirizzo di posta elettronica certificata anch’esso riconducibile all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso, e seguita dalla comparizione in udienza della difesa erariale, la quale, pur non essendosi formalmente costituita, avrebbe dichiarato di averla ricevuta;

che infatti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 149-bis cod. proc. civ. e del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 16-ter, introdotto dalla L. di conversione 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 18, n. 2, l’indirizzo del destinatario al quale dev’essere trasmessa la copia informatica dell’atto, ai fini della notificazione a mezzo della posta elettronica certificata, e’, per i soggetti diversi da quelli inclusi negli elenchi previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del Decreto Legge n. 179 cit. (cittadini residenti e amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 1, comma 2), dall’articolo 16, comma sesto, del di. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (imprese costituite in forma societaria), e dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, articolo 6-bis (imprese e professionisti), quello risultante dal Registro generale degl’indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde);

che, pertanto, la mera disponibilita’ da parte dell’Avvocatura dello Stato di altri indirizzi di posta elettronica certificata ad essa intestati presso ciascuna sede, e destinati ad usi diversi, non consente di declassare a mera irregolarita’ la trasmissione ad un indirizzo diverso da quello risultante dal Reginde, la quale, equivalendo all’inosservanza delle disposizioni riguardanti la persona cui dev’essere consegnata la copia dell’atto, comporta, ai sensi dell’articolo 160 cod. proc. civ., la nullita’ della notifica;

che dall’esame degli atti, consentito in questa sede dalla natura processuale del vizio denunciato, al cui riscontro questa Corte puo’ procedere direttamente, operando come giudice anche del fatto, non emerge in alcun modo l’avvenuto raggiungimento dello scopo della rinotifica, non risultando che, come sostiene il ricorrente, l’Amministrazione sia comparsa all’udienza dinanzi alla Corte d’appello ed abbia dichiarato di averla ricevuta;

che non merita consenso neppure la tesi del ricorrente, secondo cui la nullita’ della rinotifica dovrebbe considerarsi incolpevole, alla luce della condotta processuale tenuta dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, costituitasi in numerosi altri giudizi in cui l’appello era stato notificato presso il medesimo indirizzo;

che la libera accessibilita’ dell’elenco disponibile presso il Ministero della giustizia, consentendo d’individuare agevolmente l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale avrebbe dovuto essere effettuata la notificazione, consente infatti di escludere la riconducibilita’ dell’errore a circostanze indipendenti dalla volonta’ del ricorrente, ivi compresa la condotta tenuta dall’Avvocatura in altri giudizi, la cui idoneita’ ad ingenerare nel ricorrente una ragionevole convinzione in ordine alla correttezza dell’indirizzo utilizzato trova smentita nella possibilita’ di verificarne agevolmente la corrispondenza a quello prescritto dalla legge;

che il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione degl’intimati;

che l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato preclude invece l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, (cfr. Cass., Sez. lav., 5/06/2017, n. 13935; 2/09/2014, n. 18523; Cass., Sez. 6, 22/03/ 2017, n. 7368).

P.Q.M.

rigetta il ricorso.