Corte di Cassazione – Ordinanza n. 31563 del 25 ottobre 2022

RILEVATO CHE

1.L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ricorre per la cassazione, sulla base di un solo motivo, della sentenza n. 361/19 con la quale la Corte di appello di Cagliari respingeva il gravame principale proposto dal tutore del contribuente, assumendo la sussistenza dell’incapacita’ processuale dell’interdetto legale a fa data dal passaggio in giudicato della condanna – avvenuto il 24 gennaio 1997 – che applicava come sanzione accessoria la pena dell’interdizione legale, con la conseguente nullita’ della cartella esattoriale n. (OMISSIS), che unitamente ad altre avevano costituito il titolo in virtu’ del quale l’Agenzia delle entrate aveva provveduto ad iscrivere ipoteca legale in data 15.11.2007, avverso la quale la Mereu aveva proposto opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi.

La Corte poi respingeva anche il gravame incidentale della contribuente, sul rilievo che la notifica delle cartelle esattoriali aveva interrotto il corso della prescrizione, trattandosi di atti processuali di avvio della procedura esecutiva di riscossione coattiva dei crediti e natura sostanziale di costituzione in more del debitore.

La contribuente resiste con controricorso e ricorso incidentale.

Il Comune di (OMISSIS) e l’Agenzia delle Entrate sono rimasti intimati.

CONSIDERATO CHE

2. Con un unico motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 140 c.p.c., 32 c.p. ex articolo 360 n. 3, c.p.c.; per avere la Corte cagliaritana ritenuto la nullita’ della notifica della cartella effettuata direttamente all’interdetto legale, sebbene ancora non avesse ricevuto la nomina del tutore, sul presupposto che l’interdizione legale prevista dal c.c. fosse equiparabile all’interdizione legale applicata come pena accessoria.

3.11 ricorso principale e’ destituito di fondamento, assorbito quello incidentale.

A differenza dell’interdizione giudiziale, che, trova la sua fonte in un provvedimento giudiziale, l’interdizione legale e’ una misura accessoria e automatica, che esplica i propri effetti in modo diretto con l’emanazione della sentenza di condanna. Pertanto, per l’emanazione di tale misura accessoria non vi e’ necessita’ di ulteriore provvedimento giudiziale, in quanto il carattere di automaticita’ e’ sancito dall’articolo 32 del codice penale. L’articolo 32 c.p. cosi’ recita: ” Il condannato all’ergastolo e’ in stato di interdizione legale. La condanna all’ergastolo importa anche la decadenza dalla responsabilita’ genitoriale. Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni e’, durante la pena, in stato d’interdizione legale; la condanna produce altresi’, durante la pena, la sospensione dall’esercizio della potesta’ dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti. Alla interdizione legale si applicano per cio’ che concerne la disponibilita’ e l’amministrazione dei beni, nonche’ la rappresentanza negli atti ad esse relativi le norme della legge civile sull’interdizione giudiziale”.

L’interdizione legale, come detto, e’ un provvedimento di carattere sanzionatorio che discende da una sentenza di condanna, e ne deriva come effetto automatico. L’interdizione giudiziale, invece, e’ disposta con provvedimento dell’autorita’ giudiziaria, a seguito del quale un soggetto, abituale infermo di mente, viene dichiarato incapace di provvedere ai propri interessi. Pertanto, mentre l’interdizione giudiziale e’ una forma di “protezione” del soggetto incapace, ed e’ disposta dall’autorita’ giudiziaria al fine di predisporre un’adeguata forma di tutela per il beneficiario, l’interdizione legale ha natura sanzionatoria e “lato sensu” punitiva che scaturisce da una condanna penale.

L’interdetto giudiziale e’ colpito da un’incapacita’ totale e assoluta, in quanto egli non puo’ compiere qualsiasi atto di natura personale o patrimoniale; invece, l’interdetto legale ha “solamente” una diminuzione della propria capacita’, limitata agli atti di natura patrimoniale, riguardando questa solo gli atti che concernono “la disponibilita’ e l’amministrazione dei beni” ai sensi del comma 4 dell’articolo 32 del codice penale. L’interdetto, infatti, e’ di per se’ pienamente capace di intendere e di volere, ma essendo stato condannato all’ergastolo od ad una pena superiore a 5 anni, e’ punito con l’incapacita’ di gestire in piena autonomia il proprio patrimonio, come sanzione civile accessoria, per la gravita’ delle azioni commesse. Gli atti patrimoniali dovranno essere compiuti – al pari di un minore o di un interdetto giudiziale – a mezzo di un tutore, nominato dal giudice tutelare del luogo di domicilio o di residenza del condannato, che ne amministrera’ il patrimonio sino a naturale cessazione dell’espiazione della pena, e, quindi, della misura. L’interdetto legale conserva, invece, una piena capacita’ di agire relativamente ai soli atti di natura personale.

Si aggiunga che, ai sensi dell’articolo 421 c.c., la sentenza d’interdizione ha efficacia sin dalla data della sua pubblicazione (Cass. Sez. 2, n. 1026 del 17/05/1967) e che persino l’omesso adempimento delle formalita’ pubblicitarie previste dall’articolo 423 c.c. non e’ di ostacolo alla produzione degli effetti giuridici derivanti dalla interdizione stessa (Cass. Sez. 2, n. 666 del 16/03/1963). Ne consegue che, in assenza di capacita’ di agire, l’interdetto legale non ha nemmeno la capacita’ di agire o difendersi in giudizio ovvero nominare un legale.

Sulla nullita’ delle notificazioni di atti processuali fatte a soggetto incapace, perche’ minorenne (Cass. Sez. 1, n. 7619 del 04/04/2011) o interdetto (Cass. Se% 3, n. 13966 del 14/06/2007; v. Corte Conti Sez. 1, n. 127 dell’11/07/1994), v’e’ sicuro riscontro giurisprudenziale. In particolare, opera l’applicazione alle notifiche degli avvisi di accertamento delle norme del processo civile, in base al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60 (Cass. Sez. 5, n. 10445 del 12/05/2011), il che comporta la nullita’ delle notifiche agli interdetti anche riguardo agli atti impositivi.

Se, tuttavia, l’interdizione legale e’ automatica conseguenza della condanna, ciascun interessato sara’ onerato di promuovere, per poter amministrare il patrimonio del condannato o agire nei suoi confronti, la nomina del tutore, mediante ricorso da indirizzare al giudice tutelare del luogo di domicilio o di residenza del reo, presso su cui aprira’ la tutela. Occorre precisare che l’incapacita’ dell’interdetto e’ assoluta, sicche’ il tutore non integra bensi’ sostituisce totalmente la sua volonta’ ed ogni atto compiuto dall’interdetto personalmente e’ invalido (per l’interdetto giudiziale ed il minore si ritiene annullabile, per l’interdetto legale addirittura nullo).

Il ricorso va pertanto respinto, assorbito quello incidentale.

In considerazione della novita’ della questione sottoposta all’esame della Corte, le spese del presente giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

La Corte;

Rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale.

compensa le spese del presente giudizio.