CTP Salerno – Sentenza n. 757 del 29 marzo 2019

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.R., domiciliata in C. (S.), via Q. I, n. 3, con ricorso diretto al Comune di Capaccio, ha impugnato l’Ingiunzione di pagamento n. (…) del 6.3.2018, notificata in data 26.4.2018, relativa all’ICI anno 2013. La ricorrente eccepisce la mancata notifica del propedeutico Avviso di Accertamento, da notificare entro i termini di decadenza previsti dalla norma. La mancanza di tale adempimento rende nulla l’intera procedura e la conseguente pretesa. Chiede, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria di spese del giudizio.

Si è costituita, per conto del Comune di Capaccio, la S. SpA, concessionaria del servizio riscossione tributi per il Comune. Fa presente che l’accertamento risulta regolarmente notificato, per cui risultano infondate le eccezioni di parte ricorrente. Conclude per il rigetto del ricorso, con condanna alla spese, da attribuire al procuratore costituito, per dichiarato anticipo.

Il Collegio, in camera di consiglio, esaminata la documentazione, decide come da dispositivo

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giova ricordare che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che in tema di riscossione delle imposte sui redditi, la cui disciplina può ritenersi applicabile anche alle imposte degli Enti Locali, “la mancata previa notifica della cartella esattoriale di pagamento – o, a maggior ragione, dell’avviso di accertamento – comporta la nullità dell’avviso di mora: nullità che, in quanto vizio proprio di tale atto, è deducibile nei confronti del concessionario che lo ha emesso. L’amministrazione finanziaria, infatti, deve rispettare le cadenze imposte dalla legge, in base alle quali la notificazione della cartella esattoriale costituisce un adempimento indefettibile, la cui mancanza comporta la nullità dell’avviso di mora indipendentemente dalla completezza o meno delle indicazioni in esso contenute” (Cass. n. 2798/2006; Cass. n. 11227/2002).

La cartella di pagamento (nella fattispecie, l’avviso di accertamento) svolge infatti “la funzione di portare a conoscenza dell’interessato la pretesa tributaria iscritta nei ruoli, entro un termine stabilito a pena di decadenza della pretesa tributaria, ed ha un contenuto necessariamente più ampio dell’avviso di mora (nella fattispecie, l’ingiunzione di pagamento), la cui notifica è prevista soltanto per il caso in cui il contribuente, reso edotto dell’imposta dovuta, non ne abbia eseguito spontaneamente il pagamento nei termini indicati dalla legge. La mancata notificazione della cartella di pagamento comporta pertanto un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, la cui rilevanza non è esclusa dalla possibilità, riconosciuta al contribuente dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, di esercitare il proprio diritto di difesa a seguito della notificazione dell’avviso di mora, e che consente dunque al contribuente di impugnare quest’ultimo atto, deducendone la nullità per omessa notifica dell’atto presupposto o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti.

In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio il predetto ente, se non vuole rispondere dell’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario” (Cass., sez. un., n. 16412/2007; Cass. n. 476/2008; cfr., inoltre, Cass. n. 5791/2008).

La L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, peraltro ha previsto che “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.”.

Orbene, nella circostanza, risulta emesso dal Comune di Capaccio Paestum Atto di Accertamento ICI anno 2013, n. (…) del 24.11.2016, inviato a S.R., in S., Via S. B., n. 51. L’ atto risulterebbe notificato per compiuta giacenza. A prova dell’avvenuta notifica, il Comune deposita copia dell’atto di spedizione, con annotazione di rilascio di Avviso in data 28.12.2016 e una dichiarazione di restituzione per compiuta giacenza in data 28.1.2016 (probabilmente, indicata per errore dovendosi, evidentemente, ritenere 28.1.2017). L’indirizzo coincide con i dati anagrafici indicati dall’Agenzia delle Entrate, come da visura del 4.7.2018, allegata agli atti.

A partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell’art. 20 della L. n. 146 del 1998 (che ha modificato l’art. 14 della L. n. 890 del 1982), gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Al riguardo, la Suprema Corte ha ritenuto che, quando l’Ufficio finanziario ricorre a tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme riguardanti il servizio postale ordinario e non quello della L. n. 890 del 1982 (Cass. 25601/2014). Da tale impostazione, la stessa Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento, e quindi in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione la notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario.

Qualora l’atto non possa essere recapitato all’indirizzo di destinazione per temporanea assenza del destinatario e assenza/incapacità/rifiuto di altri soggetti abilitati alla ricezione per conto dell’interessato, l’atto viene depositato presso l’ufficio postale e di tale “giacenza” viene data notizia al destinatario che, in questo modo, è posto in condizione di provvedere al ritiro del piego stesso. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in nome della certezza dei rapporti giuridici, la legge fissa un termine decorso il quale, anche in caso di mancato ritiro, l’atto si considera notificato “per compiuta giacenza” nei confronti del destinatario. In proposito, la Corte di Cassazione ha osservato che, in caso di mancato recapito all’indirizzo del destinatario di un piego soggetto alla disciplina delle raccomandate “ordinarie”, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio (vale a dire, dalla data dell’immissione, attestata dall’agente postale, nella cassetta della corrispondenza del destinatario) dell’avviso di giacenza… ovvero dalla data del ritiro del piego se anteriore”.(Cass. 2047/2016).

Nella circostanza, quindi, l’eccezione posta dalla ricorrente risulta priva di fondatezza, dovendosi ritenere notificato, ad ogni effetto, il propedeutico Atto di Accertamento, con conseguente validità e legittimità dell’Ingiunzione di pagamento. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione, a favore della S. SpA, delle spese di giudizio, liquidate in Euro 300,00 oltre accessori, attribuite al procuratore costituito, avv. G.B., antistatario.