Corte di Cassazione – Ordinanza n. 31136 del 3 dicembre 2018

ORDINANZA

sul ricorso 28877-2016 proposto da:

(OMISSIS);
– ricorrente –

contro

(OMISSIS);
– intimata –

avverso la sentenza n. 763/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 11/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/03/2018 dal Consigliere Dott. FALASCHI MILENA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Grosseto, con sentenza n. 555 del 2015, pubblicata in data 03.06.2015, rigettava la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) (quale proprietaria dell’azienda agricola), per la restituzione della somma di Euro 30.000,00, a suo dire versata a titolo di mutuo, condannandolo anche alla rifusione delle spese.

La Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 7637 del 2016, pubblicata 1’11.05.2016, dichiarava inammissibile l’appello proposto da (OMISSIS) per l’inesistenza e/o nullita’ della notificazione dell’atto di citazione in appello essendo incorso nella decadenza di cui all’articolo 327 c.p.c..

Avverso la sentenza della Corte distrettuale, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo di ricorso.

L’intimata non ha svolto difese.

Ritenuto che il ricorso potesse essere accolto, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5, su proposta del relatore, regolarmente comunicata al difensore del ricorrente, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

In prossimita’ dell’adunanza camerale parte ricorrente ha anche depositato memoria illustrativa.

Atteso che:

l’unico motivo di ricorso (con il quale e’ dedotta la nullita’ della sentenza per vizio in procedendo, ex articolo 360 c.p.c., comma 4) e’ fondato.

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato l’inammissibilita’ dell’appello per essere (OMISSIS) incorso nella decadenza di cui all’articolo 327 c.p.c, ritenendo impossibile la sanatoria dell’atto di appello ex articolo 164 c.p.c.. In particolare, la Corte di merito ha ritenuto la nullita’ della notifica della citazione in appello, in quanto la stessa conteneva l’erronea indicazione del prenome del destinatario (con conseguente rinvio del plico al mittente), e cio’ ne comportava la nullita’ e/o inesistenza.

Secondo recente orientamento di questa Corte a Sezioni Unite (sent. 20 luglio 2016 n. 14916) l’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione e’ configurabile, in base ai principi di strumentalita’ delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attivita’ priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformita’ dal modello legale nella categoria della nullita’; tali elementi consistono: a) nell’attivita’ di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilita’ giuridica di compiere detta attivita’, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtu’ dei quali, cioe’, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, cosi’ da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioe’, in definitiva, omessa.

Nella specie il giudice di merito ha accertato che l’atto di appello non e’ stato notificato per l’incertezza nell’indicazione del nome del difensore di una delle parti, avv. (OMISSIS), anziche’ avv. (OMISSIS), come risulta dall’avviso di accertamento, che non puo’ costituire motivo di nullita’ se dal contesto dell’atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l’identificazione di tutte le parti per poter effettuare la consegna dell’atto alle giuste parti.

In tal caso, infatti, la notificazione era idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tendeva e l’apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che poteva essere agevolmente percepito sia dal postino sia dall’effettivo destinatario, interpellato dal primo (come emerge dalla stessa annotazione riportata nella relata, da cui si evince che il plico inizialmente e’ stato consegnato alla dipendente dello studio (OMISSIS), (OMISSIS), per essere poi ritirato dallo stesso postino che ha barrato l’indicazione, riportata, infine, la diversa voce “per irreperibilita’ del destinatario”).

Ne consegue che l’esclusione dell’imputabilita’ di un errore a carico del ricorrente permetteva di passare all’esame della seconda questione, consistente nel verificare il comportamento tenuto dal (OMISSIS) dopo aver preso atto del fatto che, a causa dell’erroneita’ del prenome, la notifica richiesta non era andata a buon fine (in tal senso, v. Cass., Sez. Un., n. 14594 del 2016).

Infatti questa Corte a Sezioni Unite (sentenza 24 luglio 2009 n. 17352) ha fissato il seguente principio di diritto: “Nel caso in cui la notificazione di un atto processuale da compiere entro un termine perentorio non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, quest’ultimo, ove se ne presenti la possibilita’, ha la facolta’ e l’onere di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio, e la conseguente notificazione, ai fini del rispetto del termine, avra’ effetto fin dalla data della iniziale attivazione del procedimento, sempreche’ la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un tempo ragionevolmente contenuto, tenuti anche presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per venire a conoscenza dell’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie”.

Nella specie e’ certo che il ricorrente ha provveduto a richiedere alla prima udienza il rinvio onde poter riprendere l’attivita’ di notificazione, a suo dire appreso in quella circostanza l’esito negativo della prima richiesta, e dunque la Corte di merito, facendo applicazione dei criteri dell’immediatezza dell’iniziativa e della sollecita diligenza nello svolgimento delle conseguenti attivita’, avrebbe dovuto accertare la tempestivita’ della richiesta alla luce dell’orientamento sopra richiamato (cfr Cass. Sez. Un. n. 14594 del 2016 cit.), prima di adottare il provvedimento di rigetto dell’istanza ex articolo 291 c.p.c., essendo mancata, per vero, ogni verifica in tal senso da parte del giudice dell’impugnazione.

In conclusione, va accolto il ricorso principale, assorbito l’incidentale; la sentenza impugnata va quindi cassata ed il giudizio rinviato, per nuovo esame della vicenda alla luce dei principi sopra illustrati, a diversa Sezione della Corte d’appello di Firenze, a cui viene rimessa anche la liquidazione delle spese di legittimita’.

Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, a diversa Sezione della Corte di appello di Firenze.