Corte di Cassazione – Ordinanza n. 14635 del 29 maggio 2019

ORDINANZA

sul ricorso 48-2014 proposto da:

L.A.;
– ricorrenti –

contro

PUBLISERVIZI SRL, COMUNE DI PASTORANO;
– intimati. –

avverso la sentenza n. 173/2013 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI, depositata il 02/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2019 dal Consigliere Dott. CROLLA COSMO.

CONSIDERATO IN FATTO

1. L.A. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta l’ingiunzione di pagamento n. (OMISSIS) relativa all’Imposta Comunale sugli Immobili per gli anni 2001-2005 emessa dalla Darti srl, società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione Ici del Comune di Pastorano.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Caserta accoglieva il ricorso ritenendo che gli avvisi di accertamento, atti prodromici all’ingiunzione, non erano stati ritualmente notificati al contribuente.

3. La sentenza veniva impugnata dalla Publiservizi srl, nelle more subentrava alla Darti srl, e la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva l’appello osservando: a) che la notifica degli avvisi di accertamento relativi agli anni 2001 e 2002 era avvenuta a mani proprie del destinatario non sussistendo alcun elemento che potesse far dubitare che l’avviso di ricevimento delle raccomandate prodotto non contenesse agli avvisi di accertamento; b) che la spedizione di plurimi avvisi di accertamento in un’unica busta raccomandata non integra alcuna nullità; c) che la notifica degli altri avvisi di accertamento, effettuata a mani del portiere non seguita dall’invio della raccomandata “informativa” doveva ritenersi valida in quanto la normativa vigente, confermata dall’univoca interpretazione giurisprudenziale, prevede la notifica a mezzo raccomandata senza le formalità contemplate per la notifica a mezzo dell’ufficiale giudiziario.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione L.A. articolando tre motivi. Publiservizi srl non si è costituita.

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, in tema di notificazione degli avvisi di accertamento e degli altri atti conseguenziali da parte del concessionario per la riscossione dei tributi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare, sostiene il ricorrente che la modalità della notifica a mezzo raccomandata prevista dalla citata normativa può essere utilizzata solamente dall’Ente territoriale e non dal concessionario che invece deve rispettare la normativa indicata nell’art. 137 c.p.c. e ss..

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti.

1.2 Con il terzo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504, art. 11, comma 2, degli artt. 156e 160 c.p.c., dell’art. 149 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, artt. 3,4 e 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, per avere la CTR ritenuto legittima la notificazione di più atti mediante lo stesso plico.

2. Il primo motivo e il terzo motivo, nella parte in cui è dedotto vizio di violazione di legge, scrutinabili congiuntamente stante la loro intima connessione, sono infondati

2.1 L’impugnata sentenza ha infatti correttamente applicato la normativa di settore. E’ principio consolidato dalla giurisprudenza di questa Corte, condiviso integralmente dal Collegio, quello secondo cui “In tema di accertamento delle imposte, non si ha violazione dell’art. 137 c.p.c. nel caso in cui più avvisi siano notificati al medesimo contribuente in unico plico, ricorrendo tale violazione soltanto qualora più atti con diversi destinatari, anche con un solo indirizzo, vengano inclusi in unico plico, essendo ragionevole temere che chi riceve l’atto non si faccia parte diligente con gli altri destinatari” (Cass. 3195/2015 e 1734/2007).

2.2 La L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161 (norma che ha sostituito il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2) stabilisce: “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento un apposito avvio motivato.”

2.3 La possibilità della notifica effettuata dal concessionario è espressamente contemplata dal combinato disposto della L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 158 e 159,(finanziaria 2007), in forza dei quali ” Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonchè degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell’ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell’amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l’ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, comma 5, lett. b), e successive modificazioni, nonchè tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell’ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità”.

2.4 Quanto alla legittimità della notifica a mezzo del servizio postale anche da parte del concessionario, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, la notifica della cartella di pagamento da parte degli ufficiali di riscossione o di altri soggetti abilitati dal concessionario può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. La giurisprudenza del Supremo Collegio (cfr. Cass. nr 3254/201617598/2010, 911/201214146/2014) è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982. Essendo incontestato che la notifica degli atti impositivi sia avvenuta a mezzo del servizio postale e non attraverso le forme ordinarie non trova applicazione la normativa prevista dalla L. n. 890 del 1982 che impone all’agente postale, nel caso di consegna del plico al portiere, la comunicazione dell’avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata.

3. Il secondo motivo, così come il profilo del terzo concernente il vizio motivazionale, sono inammissibili in quanto privi di specificità.

3.1 Inoltre, per effetto della nuova formulazione restrittiva dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, appicabile ratione temporis al presente procedimento, non è più consentita la censura di insufficiente motivazione.

3.2 In ogni caso la CTR ha dato esaurientemente conto, in punto di fatto e di diritto, di tutte delle questioni inerenti la notifica degli avvisi di accertamento, non incorrendo nei denunciati vizi.

4. Ne consegue il rigetto del ricorso.

5 Nulla è da statuire sulle spese non essendovi stata costituzione della Publiservizi srl.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.