Corte di Cassazione, Sez. VI Civile – Ordinanza n. 20579 del 30 agosto 2017

ORDINANZA

sul ricorso 4859-2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 189/2015 del TRIBUNALE di ROVERETO, depositata il 16/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/04/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO.

FATTI DEL PROCESSO

(OMISSIS) propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto depositata il 14-9-2015 che ha confermato il rigetto della domanda da lui proposta nei confronti di (OMISSIS) e della (OMISSIS) per ottenere il risarcimento del danno subito in un incidente stradale.

Resiste con controricorso la societa’ (OMISSIS).

Il ricorrente presenta memoria.

La causa e’ stata trattata nella camera di consiglio non partecipata della sesta sezione civile a seguito di proposta di inammissibilita’ formulata dal relatore.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si osserva che la fissazione della udienza camerate non partecipata e’ stata regolarmente comunicata alle parti.

Le comunicazioni sono avvenute per via telematica.

Nei confronti dell’avvocato difensore della (OMISSIS), avvocato (OMISSIS), la notifica telematica non e’ stata consegnata perche’ presso il gestore ricevente si e’ verificato un errore tecnico che impedisce la consegna, di conseguenza il messaggio e’ stato rifiutato.

La comunicazione e’ stata effettuata presso la cancelleria della Corte di Cassazione.

La comunicazione e’ regolarmente avvenuta a norma del Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16, comma 6 che recita “Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di un indirizzo di posta elettronica,che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo,sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Le stesse modalita’ si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica per causa imputabili al destinatario.

2.Con il primo motivo si denunzia violazione degli articoli 1362 e 1363 c.c. e articoli 112 e 115 c.p.c. ex articolo 360, n. 3 e n. 4.

Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’articolo 112 c.p.c. ex articolo 360 c.p.c., n. 4.

Con il terzo motivo si denunzia violazione degli articoli 1362 e 1363 c.c. e articolo 1226 c.c. come richiamato dall’articolo 2056 c.c. ex articolo 360 c.p.c., n. 3.

3. I tre motivi sono inammissibili.

Infatti le censure di violazione di legge in ordine alla mancata contestazione da parte della compagnia assicuratrice ripropongono i motivi di appello senza censurare adeguatamente la motivazione del rigetto del giudice di appello. In ordine alle censure sulle modalita’ dell’incidente e sul danno, corredate da numerose fotografie inserite nel ricorso,esse sono inammissibili perche’ richiedono una nuova rivalutazione dei fatti.

4. La rivalutazione delle risultanze probatorie per giungere ad un accertamento del ratio diverso da quello motivatamente fatto proprio dai giudici di merito era inammissibile nella vigenza della precedente formulazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 ed ancor piu’ oggi, nella vigenza del nuovo articolo 360 c.p.c., n. 5. Si ricorda che la sentenza impugnata e’ stata depositata il 3-8-2013 e di conseguenza alla stessa si applica la nuova formulazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.

L’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisivita’”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

La riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione. Pertanto, e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Cass.Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014.

5.A fronte di motivazione adeguata, il ricorrente non ha indicato il fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, che la Corte dell’impugnazione avrebbe omesso di valutare, richiedendo nella sostanza una inammissibile valutazione di merito.

Conclusivamente il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 3.800,00,di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.