Corte di Cassazione, Sez. VI Civile – Ordinanza n. 20506 del 29 agosto 2017

ORDINANZA

sul ricorso 12499-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2108/30/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 06/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

FATTI DI CAUSA

Nella controversia originata dall’impugnazione da parte di (OMISSIS) di cartella portante IRPEF degli anni di imposta 2005 e 2006, la Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, confermava la decisione di primo grado che aveva annullato la cartella, perche’ mancante la prova della notificazione degli atti prodromici, non avendo l’Ufficio prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata come prescritto dalla specifica normativa.

In particolare, il Giudice di appello condivideva le argomentazioni del primo Giudice circa l’irregolarita’ della notificazione a mezzo posta per compiuta giacenza non essendo stata fornita la prova dell’invio della necessaria raccomandata di avvertimento della giacenza stessa, e cio’ in base al combinato disposto della L. n. 890 del 1982, articoli 8 e 4.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, su unico motivo, l’Agenzia delle entrate.

(OMISSIS) resiste con controricorso mentre (OMISSIS) s.p.a. non ha svolto attivita’ difensiva.

A seguito di proposta ex articolo 380 bis c.p.c. e della fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio, ritualmente comunicate, il controricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, articoli 4 e 8 laddove la Commissione regionale aveva fatto derivare la nullita’ della notificazione degli avvisi di accertamento, prodromici alla cartella impugnata, dalla mancanza di prova dell’avvenuta ricezione della CAD, circostanza irrilevante dal momento che, per espressa disposizione di legge, in queste ipotesi gli effetti del perfezionamento della procedura notificatoria sono ancorati unicamente alla spedizione di tale comunicazione di avvenuto deposito.

2. Disattese le preliminari eccezioni di inammissibilita’ del ricorso, sollevate dalla parte privata, non essendo rispondente al vero che il mezzo tenda ad un inammissibile nuovo accertamento in fatto laddove, al contrario, e’ stata correttamente prospettata una violazione di legge, la censura e’ fondata.

3. Dalla lettura congiunta degli atti processuali (sentenza impugnata e scritti difensivi delle parti) si evince che, nel caso in esame, la notificazione degli atti prodromici la cartella impugnata e’ avvenuta a mezzo del servizio postale.

4. Cio’ posto in fatto, va rilevato, in diritto, che la notificazione degli atti impositivi, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60 (in tema di imposte dirette ma richiamato dalle norme attinenti alla notificazione degli atti impositivi relative agli altri tributi) e’ eseguita dai messi comunali o dai messi autorizzati dall’Ufficio (lettera a) secondo le norme stabilite dagli articoli 137 c.p.c. e ss., ivi comprese, quindi, in mancanza di espressa esclusione, le modalita’ di cui all’articolo 149 c.p.c. per la notificazione a mezzo del servizio postale. Si applicheranno, in questo, caso le norme specifiche dettate dalla L. n. 890 del 1982, articoli 7 e 8 con piena equiparazione del messo comunale o del messo autorizzato dall’Ufficio all’Ufficiale giudiziario (per tale equiparazione v., tra le tante e di recente, Cass. 14273 del 13/07/2016).

5. Per costante giurisprudenza di questa Corte, poi, e’ legittimamente eseguita anche la notificazione diretta da parte degli Uffici finanziari a mezzo del servizio postale universale (cfr Cass., tra le altre, n. 3254 del 18 febbraio 2016, nella quale la Corte precisa che “Tale conclusione trova conforto nel tenore letterale della L. n. 890 del 1992, articolo 14 come modificato dalla L. n. 146 del 1998, articolo 20 dal quale risulta che, la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente puo’ eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalita’ di notifica di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60 e delle singole leggi d’imposta non elide la possibilita’ riconosciuta agli uffici finanziari – e per quel che qui interesse alla societa’ concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all’inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. Decreto Ministeriale 9 aprile 2001, articolo 39 (cfr. Cass. n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell’ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio il Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 1 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, prevedendo, lo stesso articolo 26, il rinvio al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014)”.

Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall’articolo 149 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982 ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (Cass. n.ri: N. 17723 del 2006; N. 17598 del 2010, N. 20027 del 2011;, N. 270 del 2012; n. 9111 del 06/06/2012).

Con dette pronunce si e’, infatti, statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale puo’ essere notificato l’avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, e’ quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex articolo 140 c.p.c.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 655 del 1982, il cui articolo 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresi’, che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”.

Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui e’ stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’articolo 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilita’ di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017.) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualita’ della notificazione, non sara’ necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell’avvenuto deposito all’Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui alla L. n. 890 del 1982, articolo 8.

6. Nella specie, disattesa l’eccezione sollevata in controricorso laddove la ratio decidendi della sentenza impugnata e’ unicamente quella espressa nel penultimo capoverso della seconda pagina, la Commissione tributaria regionale, invocando la normativa della L. n. 890 del 1992, ha ritenuto necessaria ai fini del perfezionamento della notificazione, la prova che l’avviso di giacenza del plico presso l’Ufficio postale (pacificamente immesso dall’agente postale in cassetta per come danno atto entrambe le parti) fosse stato materialmente ricevuto dal destinatario ma, nell’affermare cio’, non ha fatto corretta applicazione della normativa di riferimento, laddove non ha precisato i presupposti di fatto legittimanti l’applicazione della L. n. 890 del 1982, articolo 8.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana la quale provvedera’ al riesame, adeguandosi ai superiori principi e regolera’ le spese processuali del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.