Corte di Cassazione, Sez. I Civile – Sentenza n. 20625 del 31 agosto 2017

SENTENZA

sul ricorso 17268/2015 proposto da:

(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, e (OMISSIS), in proprio, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procure in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2144/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/2017 dal cons. FALABELLA MASSIMO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato (OMISSIS) (anche per il ricorrente (OMISSIS)) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. – Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di proprieta’ industriale ed intellettuale, con propria sentenza del 17 luglio 2013, accoglieva le domande proposte da (OMISSIS) s.r.l. nei confronti di (OMISSIS) aventi ad oggetto la declaratoria di contraffazione di un marchio comunitario, l’inibitoria alla fabbricazione, commercializzazione e vendita del prodotto contrassegnato con il marchio contraffatto, il ritiro dal commercio del prodotto stesso e il pagamento di una penale per ogni violazione o inosservanza del provvedimento adottato. Lo stesso Tribunale respingeva, poi, la domanda riconvenzionale proposta dalla societa’ convenuta e dall’interventore (OMISSIS) diretta all’accertamento della nullita’ del marchio comunitario nella titolarita’ dell’attrice.

2. – (OMISSIS) e (OMISSIS) proponevano appello.

In esito al giudizio di gravame, nel quale si costituiva (OMISSIS), la Corte di appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 12 maggio 2015, dichiarava inammissibile l’appello, ritenendolo tardivo.

3. – Tale pronuncia e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali hanno fatto valere quattro motivi di ricorso. Resiste con controricorso (OMISSIS). Le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo di censura ha ad oggetto la nullita’ della notifica della sentenza di primo grado, attuatasi a mezzo PEC il 28 settembre 2013, nonche’ la violazione e falsa applicazione del Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16 ter. Secondo la ricorrente la sentenza impugnata avrebbe impropriamente ritenuto che la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata potesse aver luogo anche prima della data del 15 dicembre 2013 (di cui al cit. del Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16 ter).

1.1. – Con il secondo motivo e’ denunciata la nullita’ della notifica a (OMISSIS) della sentenza di primo grado per mancanza, nella relata, di obbligatori riferimenti; e’ dedotta altresi’ violazione e falsa applicazione della L. n. 53 del 1994, articolo 3 bis, n. 6. La Corte di merito, ad avviso dei ricorrenti, aveva impropriamente ritenuto che la notifica della sentenza fosse atto avulso dal contesto del procedimento e, in conseguenza, aveva escluso che la relata di notificazione dovesse indicare l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l’anno di ruolo.

2. – I due motivi, che involgono il tema della notificazione a mezzo di posta elettronica certificata della sentenza resa dal giudice di prime cure, vanno disattesi.

La Corte di appello ha richiamato la L. n. 53 del 1994, articolo 3 bis, come novellato dal Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16 quater, convertito, con modificazioni, in L. n. 221 del 2012, secondo cui la notificazione con modalita’ telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e puo’ essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante dai nominati pubblici elenchi. Ha inoltre fatto riferimento all’articolo 16 ter, del predetto decreto che dispone: “A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dall’articolo 4, e articolo 16, comma 12, del presente decreto; dal Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, articolo 16, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, articolo 6 bis, nonche’ il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia”. Ha ritenuto, in proposito, che quest’ultima norma vada interpretata nel senso che dalla data del 15 dicembre 2013 debbano considerarsi pubblici solo gli elenchi indicati e che il cit. articolo 16 ter, obbedisca, quindi, alla finalita’ di stabilire che dopo quel giorno non possano essere utilizzati, per le notifiche a mezzo PEC, altri pubblici elenchi. Del resto, ha aggiunto il giudice distrettuale, il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia, doveva essere qualificato,come pubblico elenco gia’ prima del Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16 quater, giacche’ si tratterebbe di registro, gia’ istituito, disponibile per l’accesso da parte di una comunita’ indiscriminata di soggetti e gestito da un ente pubblico. Con riguardo, poi, al contenuto della relazione di notificazione, la Corte di appello ha osservato che la notifica della sentenza era stata posta in atto nell’osservanza delle prescrizioni di cui alla L. n. 53 del 1994, articolo 3 bis, comma 5; non venendo in questione una notifica nel corso del procedimento, non vi era necessita’, ad avviso della stessa Corte, di indicare gli elementi previsti dal comma 6, dello stesso articolo (ufficio giudiziario, sezione, numero e anno di ruolo), peraltro tutti contenuti nell’atto notificato.

Reputa il Collegio vada valorizzato il rilievo per cui la parte ricorrente non fa questione della mancata conoscenza dell’atto inoltratogli a mezzo PEC, sicche’ deve ritenersi che l’atto, ancorche’ difforme, in via di ipotesi, dal paradigma legale, ha comunque raggiunto il suo scopo. Deve osservarsi che e’ infatti pacifico il dato della ricezione, da parte dell’avvocato (OMISSIS) (difensore sia di (OMISSIS) che di (OMISSIS)), della sentenza che (OMISSIS) aveva provveduto a notificarle a mezzo di posta elettronica certificata. Ove pure si reputi che, all’epoca, il registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia che riportava l’indirizzo telematico del destinatario della notifica non potesse qualificarsi un registro pubblico (connotazione che, secondo parte ricorrente, detto registro avrebbe assunto solo a partire dal 15 dicembre 2013), cio’ non basterebbe ad escludere il detto raggiungimento dello scopo: specie ove si consideri che la notificazione e’ stata posta in atto da un avvocato a cio’ pacificamente abilitato, impiegando un indirizzo telematico riprodotto nel medesimo registro – gia’ previsto dal Decreto Ministeriale n. 44 del 2011, articolo 7, – di cui e’ fatta menzione nel cit. articolo 16 ter. Allo stesso modo, la circostanza per cui la relazione di notificazione non contenesse le indicazioni di cui al cit. articolo 3 bis, comma 6, non ha impedito alla notifica di assolvere alla funzione sua propria, visto che la sentenza era chiaramente riferibile al procedimento che la medesima aveva definito e gli elementi identificativi della causa menzionati dalla norma erano tutti presenti nel provvedimento notificato, come accertato dalla Corte di appello.

Deve, in particolare, trovare applicazione il principio, affermato dalle Sezioni Unite, per cui l’irritualita’ della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullita’ se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato cosi’ il raggiungimento dello scopo legale (Cass. Sez. U. 18 aprile 2016, n. 7665).

Alla luce dei rilievi svolti le esposte censure risultano dunque prive di decisivita’.

Esulano dal perimetro dei motivi e non sono comunque risolutivi, alla luce delle considerazioni che precedono, i rilievi svolti dalla difesa dei ricorrenti nella memoria ex articolo 378 c.p.c., e incentrati sulla nullita’ della notifica in quanto attuata prima del 15 maggio 2014: a quest’ultimo proposito mette conto di osservare come in caso di notifica a mezzo PEC attuata prima di quella data, che indica il giorno in cui entrarono in vigore le norme tecniche di cui e’ parola nel Decreto Ministeriale n. 44 del 2011, articolo 18, (le quali resero concretamente attuabile, secondo i ricorrenti, la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata), la notificazione risulterebbe essere comunque nulla, non inesistente (cfr. Cass. 9 luglio 2015, n. 14368, non massimata): ed e’ allora agevole osservare che, venendo in questione una notificazione nulla, risulterebbe per certo operante la sanatoria per il raggiungimento dello scopo.

3. – Il terzo motivo oppone la nullita’ della notifica della sentenza di primo grado, operata a mezzo PEC in data 28 settembre 2013 a (OMISSIS) mediante consegna dell’atto ad uno dei suoi plurimi difensori con uguali potere di rappresentanza, in un domicilio diverso, e fuori dalla circoscrizione del giudice adito, rispetto a quello eletto nel mandato e confermato dai difensori per tutto il corso del procedimento; il motivo oppone, altresi’, il travisamento della posizione processuale dei difensori costituiti e la violazione e falsa applicazione del Regio Decreto n. 37 del 1934, articolo 82, in relazione agli articoli 141, 170 e 285 c.p.c.. Doveva trovare applicazione, ad avviso dei ricorrenti, la giurisprudenza di questa Corte in tema di notificazione della sentenza in presenza di procuratori esercenti fuori dal loro circondario, con domicilio eletto ex articolo 82, Regio Decreto cit.. Nella circostanza, viene spiegato, erano stati officiati tre difensori, con pieni poteri di rappresentanza, i quali esercitavano extra districrum e avevano percio’ eletto domicilio presso altro difensore, con identici e pieni poteri, esercente nel circondario ove era stata radicata la lite.

4. – Il motivo non e’ fondato.

La Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui la notificazione della sentenza ad uno soltanto dei plurimi difensori nominati dalla parte e’ idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, di cui all’articolo 325 c.p.c., a nulla rilevando che il destinatario della notifica non sia anche domiciliatario della parte (Cass. 27 maggio 2011, n. 11744; Cass. 7 giugno 2007, n. 13361; Cass. 31 maggio 2006, n. 12963). Infatti, l’elezione di domicilio che il procuratore deve fare all’atto della costituzione in giudizio, se questo si svolge fuori della circoscrizione del tribunale cui e’ assegnato (Regio Decreto n. 37 del 1934, articolo 82, comma 1), non gli da’ diritto di ricevere le notifiche soltanto in tal luogo, sicche’ se la sentenza impugnata e’ notificata presso il suo studio professionale da tale data decorre il termine breve per impugnare previsto dall’articolo 325 c.p.c. (Cass. 20 aprile 2009, n. 9349; Cass. 17 marzo 2006, n. 5892).

5. – Con il quarto mezzo e’ dedotta l’inesistenza di qualsiasi notifica della sentenza di primo grado nei confronti del ricorrente (OMISSIS), l’invalidita’ dell’equiparazione della notifica a mezzo PEC della sentenza di primo grado a (OMISSIS), come effettuata anche al predetto (OMISSIS) in proprio, in violazione degli articoli 285 e 170 c.p.c., in relazione alla L. n. 53 del 1994, articolo 3 bis, n. 6, la violazione e falsa applicazione degli articoli 141, 170 e 285 c.p.c., in relazione al Regio Decreto n. 37 del 1934, articolo 82, e la contraddittorieta’ della motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalla parte e rilevabile d’ufficio. Viene esposto che l’accoglimento anche di uno solo dei tre motivi precedenti determinerebbe la nullita’, o meglio l’inesistenza della notifica stessa alla litisconsorte (OMISSIS) in proprio. Poiche’ la mancata effettuazione della notifica della sentenza di primo grado nei confronti di quest’ultimo sarebbe pacifica, il termine breve per appellare non sarebbe mai decorso. Di contro, lamentano i ricorrenti, la sentenza si sofferma sulla circostanza per cui i quattro procuratori costituiti avrebbero difeso ambedue le parti, senza tener conto che queste avevano posizioni processuali affatto diverse. Viene inoltre ravvisata una insanabile contraddizione tra il capo della sentenza relativo alla sola singola notifica intervenuta (quella attuatasi nei confronti di (OMISSIS)), giudicata valida perche’ completa di tutte le indicazioni di legge, e altro capo della sentenza che ne aveva “equiparato gli effetti anche nei confronti del litisconsorte necessario”, cui l’atto non era stato notificato. Viene infine dedotto che la notifica nei confronti della societa’ era nulla, anzi inesistente se riferita a (OMISSIS), in quanto priva della tassativa indicazione degli “elementi propri del notificando” previsti dalla L. n. 53 del 1994, articolo 3 bis, n. 6.

6. – Nemmeno tale motivo e’ fondato.

Anzitutto, con riferimento all’ultima delle doglianze esposte va richiamato quanto rilevato, in proposito, trattando dei primi due motivi.

Deve poi evidenziarsi che la censura circa la contraddittorieta’ della motivazione non puo’ avere ingresso: per un verso, in tema di errores in procedendo, spetta alla Corte di cassazione accertare se vi sia stato, o meno, il denunciato vizio di attivita’ processuale, attraverso l’esame diretto degli atti, indipendentemente dall’esistenza o dalla sufficienza e logicita’ dell’eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (Cass. 10 novembre 2015, n. 22952); per altro verso, nella nuova formulazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, risultante dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, convertito in L. n. 134 del 2012, e’ mancante ogni riferimento letterale alla “motivazione” della sentenza impugnata, con la conseguenza che e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054), nella fattispecie insussistente.

Per il resto, si deve rilevare che in base all’articolo 285 c.p.c., la notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell’articolo 170 c.p.c.: a seguito della modifica introdotta con la L. n. 69 del 2009, articolo 46, comma 10, applicabile al presente giudizio, e’ operante – dunque – anche l’articolo 170 c.p.c., comma 2, a mente del quale ai fini notificatori e’ sufficiente la consegna di una copia dell’atto anche se il procuratore e’ costituito per piu’ parti. Ne discende che la consegna all’avv. (OMISSIS), costituitasi sia per (OMISSIS) e che per (OMISSIS), ha fatto decorrere il termine breve per l’impugnazione per entrambi gli odierni ricorrenti.

7. – Il ricorso contiene due altri motivi che, tuttavia, non hanno consistenza di autonome censure, dal momento che ineriscono a questioni su cui la Corte di appello non si e’ pronunciata, essendo rimaste assorbite dalla pronuncia di inammissibilita’. E infatti, i ricorrenti li sottopongono all’esame di questa Corte per la sola ipotesi in cui essa “decidesse di statuire anche su questi ultimi”: cosa, all’evidenza, non possibile.

8. – Al rigetto del ricorso fa seguito la condanna dei ricorrenti, secondo soccombenza, al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre oneri accessori e rimborso delle spese generali in ragione del 15%; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.