Corte di Cassazione – Ordinanza n. 20307 del 7 ottobre 2016

ORDINANZA

sul ricorso 22142-2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), PRESSO L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 294/4/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 6/6/2013, depositata il 24/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale dell’Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che si riporta agli atti.

FATTO E DIRITTO

(OMISSIS) ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza 294/04/2013 con la quale la Commissione Tributaria Regionale Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dal contribuente avverso sentenza 82/03/2012 con cui la stessa CTR, nel rigettargli l’appello, aveva confermato la decisione della CTP che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso avviso di liquidazione avente ad oggetto imposta di registro per Euro 161,77 relativa a sentenza d’incompetenza emessa dal Giudice di Pace di Roma in controversia tra lo stesso (OMISSIS) ed (OMISSIS) Spa; la CTR, in particolare, ha ritenuto insussistente il prospettato dolo revocatorio, non ravvisato nella circostanza che l’Agenzia nel corso del processo (e precisamente nel corso del giudizio di appello) aveva taciuto il fatto che la predetta imposta di registro era stata gia’ pagata dalla coobbligata (OMISSIS) il (OMISSIS) (dopo la costituzione dell’Ufficio in primo grado).

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso, notificato via PEC il 28-10-2014.

Il contribuente ha presentato ulteriori memorie ex articolo 380 bis c.p.c., comma 2.

Va preliminarmente ritenuta rituale la suddetta notifica del controricorso, tramite P.E.C., (L. n. 53 del 1994, articolo 3 bis, comma 1: “La notificazione con modalita’ telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione puo’ essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.”), effettuata il 28-10-2014 allorche’ erano state emanate, da ultimo, le norme regolamentari attuative del Decreto Ministeriale n. 44 del 2011, contenenti le specifiche tecniche per le notificazioni per via telematica da farsi dagli avvocati; in particolare, era stato emanato il provvedimento del 16-4-2014 della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato sulla G.U. del 30-4-2014 ed entrato in vigore il 15-5-2014 (cfr. Cass. 14368/2015; Cass. 20072/2015; Cass. 1682/2016).

Il motivo, con il quale – denunziando violazione di legge – si ritiene che anche il silenzio su fatti decisivi puo’ integrare errore revocatorio quando detto silenzio costituisce elemento essenziale di un’attivita’ diretta ed idonea a trarre in inganno la controparte, e’ infondato.

E’ vero che costituisce consolidato principio di questa Corte che “il silenzio su fatti decisivi puo’ integrare gli estremi del dolo processuale revocatorio, rilevante ai fini ed agli effetti di cui all’articolo 395 c.p.c., comma 1, n. 1), a condizione che esso costituisca elemento essenziale di una macchinazione fraudolenta diretta a trarre in inganno la controparte e idonea, in relazione alle circostanze, a sviarne o pregiudicarne la difesa e a impedire al giudice l’accertamento della verita’” (Cass. 25671/2013); siffatta macchinazione e’ stata tuttavia esclusa nel caso di specie dalla CIR, che, con giudizio insindacabile in questa sede, ha anche provveduto a valutare in concreto il comportamento dell’Agenzia, affermando la mancanza del benche’ minimo indizio di artifici o raggiri messi in opera allo scopo di ottenere un pagamento non piu’ dovuto.

In considerazione della peculiarita’ della vicenda, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimita’.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese del giudizio; da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. articolo 13, comma 1 bis.