Corte di Cassazione, Sez. Tributaria Civile – Sentenza n. 9891 del 20 luglio 2001

LA CORTE,

osserva quanto segue.

Con sentenza in data 26/6/1998, la Commissione Tributaria Regionale di Roma riformava la decisione di primo grado, dichiarando inammissibile il ricorso proposto da TC contro il classamento catastale della costruzione di sua proprietà, sita in Ponza ed adibita ad attività alberghiera.

Osservava in proposito la Commissione che lo stesso ricorrente aveva ammesso di aver appreso, in occasione di una visura presso l’UTE di Latina, che all’immobile in questione era stata attribuita la rendita di L. 94.392.000, pari ad un valore aggiornato di L. 4.719.000.000.

Considerato che il documento allegato dal TC e, cioè, una “consultazione per partita attuale” recava la data dell’8/2/1994 e rilevato, altresì, che il ricorso era stato spedito per posta il 3/5/1994, risultava ampiamente scaduto il termine di gg. 60 di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 636/1972, che come chiarito dalla giurisprudenza, iniziava a decorrere dal giorno della notificazione dell’atto o da quello della sua piena conoscenza, comunque acquisita dall’interessato.

Il TC ricorreva per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 16 sopra citato.

Esponeva infatti il ricorrente che i giudici a quo non avevano considerato che in calce alla consultazione della partita catastale non era stata apposta alcuna indicazione sul termine e sull’organo cui proporre eventualmente ricorso.

Tale mancanza bastava da sola a giustificare un possibile ritardo che, nella specie, andava comunque escluso, in quanto aveva potuto visionare l’atto soltanto in data 15/3/1994, quando l’agenzia incaricata di richiederlo glielo aveva finalmente trasmesso.

Tenuto conto di quanto sopra e considerato che la pretesa della Commissione di far coincidere la conoscenza del classamento con la data di rilascio della visura risultava del tutto ingiustificata perché non confortata da nessuna emergenza processuale, concludeva per l’annullamento della sentenza impugnata con ogni consequenziale statuizione.

L’intimata resisteva con controricorso e la causa veniva decisa all’esito della pubblica udienza del 3/4/2001.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva innanzitutto il Collegio che la Commissione Tributaria Regionale non ha negato la necessità della notifica dell’atto di classamento, ma ha sostenuto che la sua piena conoscenza da parte del TC aveva fatto comunque decorrere il termine per l’impugnazione.

A questo proposito, i giudici a quo hanno ritenuto di poter invocare l’autorità di C. Cass. 1989/01582 che, a ben vedere, si è invece limitata ad osservare che l’equipollenza della conoscenza alla notifica costituiva una caratteristica del contenzioso amministrativo.

Per quanto riguarda la materia tributaria, occorre infatti prendere le mosse dall’art 16 del D.P.R. n. 636/1972 (applicabile ratione temporis), nonché dagli artt. 19 e 21 del vigente D.Lgs. n. 546/1992, dai quali emerge chiaramente che i termini per proporre ricorso alle Commissioni Tributarie decorrono esclusivamente dalla notificazione, in mancanza della quale l’interessato rimane sempre libero di contestare la pretesa dell’amministrazione attraverso l’impugnazione degli atti successivi a quello non notificato.

In un sistema del genere, non è consentito attribuire alcun rilievo alle notizie comunque acquisite dal contribuente, perché quello che conta è solo la conoscenza legale dell’atto, che stante l’inequivoco tenore letterale della norma, può derivare soltanto dalla sua notificazione.

Essendosi uniformata ad un diverso principio, la sentenza impugnata risulta perciò contraria al diritto ed in accoglimento del ricorso, va pertanto cassata con rinvio degli atti ad altra sezione della medesima Commissione Tributaria Regionale, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte,

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.