Corte di Cassazione, Sez. VI Civile – Ordinanza n. 17445 del 13 luglio 2017

ORDINANZA

sul ricorso 14314-2016 proposto da:

(OMISSIS) SPA, in persona del Responsabile del Contenzioso elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende (ricorrente principale);

(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende (ricorrente successivo);

– ricorrente e ricorrente successivo –

contro

(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende (controricorrente principale);

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis (controricorrente principale e successivo);

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) SPA, in persona del Responsabile del Contenzioso elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende (controricorrente successivo);

– controricorrente successivo –

e contro

CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA, REGIONE LAZIO;

– intimate –

avverso la sentenza n. 6397/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 02/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

FATTO E DIRITTO

Con un primo ricorso in Cassazione cd. “principale”, nei cui confronti la societa’ contribuente ha resistito con controricorso e l’Agenzia delle Entrate ha proposto controricorso sostanzialmente adesivo al ricorso principale, (OMISSIS) SpA (oggi (OMISSIS) SpA) impugnava la sentenza della CTR del Lazio, relativa ad alcune cartelle di pagamento per crediti tributari, lamentando la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 1, dell’articolo 145 c.p.c. e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, lettera b-bis, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente i giudici d’appello avrebbero ritenuto illegittima la notifica di sei delle 9 cartelle del presente giudizio, perche’ consegnate al portiere senza aver inviato successivamente la seconda raccomandata informativa, dopo il 4.7.2006, quando il Decreto Legge n. 223 del 2006 aveva introdotto nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, la lettera b-bis il quale avrebbe stabilito la necessita’ di tale adempimento.

Con un secondo ricorso in Cassazione cd. “incidentale tempestivo” (avverso la medesima sentenza impugnata) affidato a un unico motivo, illustrato da memoria, nei cui confronti sia il concessionario della riscossione – che ha prodotto memoria – che l’ente impositore hanno resistito con controricorso, la societa’ contribuente impugnava la sentenza della CTR del Lazio, relativa all’impugnativa di altre cartelle di pagamento per crediti tributari (oggetto della medesima sentenza impugnata), lamentando la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, della L. n. 31 del 2008 e dell’articolo 2697 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, in riferimento alla notifica delle cartelle di pagamento oggetto d’impugnazione in cassazione, erroneamente i giudici d’appello hanno ritenuto che in caso di notifica al portiere (ma anche dell’addetto alla ricezione) non fosse necessario l’invio della seconda raccomandata informativa.

Si precisa che i due distinti ricorsi sono stati inoltrati per la notifica e spediti lo stesso giorno, pertanto, l’anteriorita’ e’ determinata dall’iscrizione a ruolo che per (OMISSIS) SpA e’ avvenuta il 17 giugno 2016, mentre la societa’ contribuente ha iscritto a ruolo il 20 giugno 2016.

In via preliminare, va disposta la riunione di tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza, ai sensi dell’articolo 335 c.p.c..

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

E’ fondato il ricorso di (OMISSIS) SpA che va accolto, mentre e’ infondato il ricorso della societa’ contribuente che va, quindi, rigettato.

Infatti, per quanto riguarda la necessita’ dell’invio della seconda raccomandata informativa, per le cartelle notificate a mezzo posta ordinaria, Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ex articolo 26 “Questa Corte e’ ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facolta’ di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 – cfr. Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014 con specifico riferimento a cartella notifica a mezzo portiere dal concessionario. Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale della L. n. 890 del 1982, articolo 14, come modificato dalla L. n. 146 del 1998, articolo 20, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente puo’ eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalita’ di notifica di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60 e delle singole leggi d’imposta non elide la possibilita’ riconosciuta agli uffici finanziari – e per quel che qui interessa alla societa’ concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all’inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. Decreto Ministeriale 9 aprile 2001, articolo 39 (cfr. Cass. n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell’ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone anche del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 1 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso articolo 26 il rinvio al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso art.” (Cass. ord. n. 3254/16, 12083/16, 23341/15, 6959/15, 16949/14, 9111/12, 17598/10, secondo Cass. n. 6377/14, in caso di notifica diretta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la disciplina applicabile e’ dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario, per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. n. 890 del 1982 attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario, ex articolo 140 c.p.c., pertanto, non e’ necessario l’invio della raccomandata informativa – Cass. n. 12181/13 -). Sulla specialita’ della notifica, Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ex articolo 26 rispetto al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1972, articolo 60 v. Cass. nn. 3254/16, 23341/15).

Tanto e’ sufficiente per superare gli articolati rilievi difensivi esposti, sul punto, dalla parte contribuente, sia in riferimento alle notifiche ricevute dal portiere che a quelle ricevute da un addetto alla ricezione degli atti (Cass. n. 28864/14, 27479/16), mentre, va accolto il ricorso di (OMISSIS) SpA, cassata l’impugnata sentenza in parte qua e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex articolo 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo.

Infine, con riferimento alla questione di legittimita’ costituzionale, proposta dalla societa’ contribuente, ad avviso del Collegio tale questione risulta manifestamente infondata, in quanto rientra nella discrezionalita’ del Legislatore regolamentare le modalita’ di notifica degli atti giudiziari e amministrativi in generale, e in via di specialita’ quelli tributari, secondo una ratio semplificatoria dei meccanismi notificatori.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE:

Dispone la riunione dei ricorsi, ex articolo 335 c.p.c..

Rigetta il ricorso della societa’ contribuente ed accoglie il ricorso di (OMISSIS) SpA, cassa l’impugnata sentenza in parte qua e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Condanna la societa’ contribuente a pagare le spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo di Euro 8.000,00 sia in favore dell’Agenzia delle Entrate, oltre spese prenotate a debito che in favore di (OMISSIS) SpA, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 – bis.