TAR Sicilia-Palermo, Sez. V – Sentenza n. 1842 del 13 luglio 2017

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 870 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Le.Ur. ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati Or.Ma.Ca. e Al.Wo., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Al.Wo. in Palermo, via (…);

contro

Comune di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Me. Soc. Coop.va, rappresentata e difesa dagli avvocati Lo.Bo. e Gi.Im., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gi.Im. in Palermo, viale (…);

per l’annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) della nota prot. n. 18959 del 23.2.2017, inviata all’a.t.p. odierna ricorrente con pec del 28.2.2017, con la quale il Comune di Trapani, ai sensi dell’art. 79 del d.lgs. n. 163/06, ha comunicato (tra gli altri) all’a.t.p. Ur. di aver disposto in data 15.11.2016 l’aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto “conferimento incarico professionale per la revisione del piano regolatore generale del comune di Trapani” in favore del r.t.p. Ma.;

b) della determinazione dirigenziale n. 2379 del 15.11.2016 (conosciuta come detto solo il 28.2.2017) di aggiudicazione definitiva della gara;

c) del verbale di seduta riservata n. 1 del 2.2.2016;

d) del verbale n. 15 del 15.3.2016 di aggiudicazione provvisoria della gara in favore del r.t.p. Ma. e di tutti gli altri verbali di gara;

e) della nota prot. n. 64759 del 4.7.2016;

f) di ogni altro atto a questi presupposto, connesso o comunque consequenziale, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo ivi incluso – laddove occorra e nei termini infra specificati – il bando e il disciplinare di gara;

nonché

la declaratoria d’inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto medio tempore tra l’A.c. di Trapani e il r.t.p. Ma. e per l’accertamento del diritto dell’a.t.p. Ur. all’eventuale risarcimento dei danni subiti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

l’annullamento dei provvedimenti impugnati, meglio specificati nell’epigrafe e nel corpo del ricorso originario e dei presenti motivi aggiunti, dichiarando altresì inefficace il contratto sottoscritto tra l’A.c. di Trapani e il r.t.p. Ma. in data 30.12.2016 ai sensi e per gli effetti dell’art. 121, comma 1, lett. c) c.p.a.;

in via gradata, il subentro dell’a.t.p. Ur. al r.t.p. Ma. nell’esecuzione del contratto;

in via ulteriormente gradata, il risarcimento del danno, la cui entità la ricorrente si riserva di quantificare in corso di causa.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Me. Soc. Coop.va;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2017 la dott.ssa Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I professionisti in epigrafe indicati, facenti parte di una costituenda associazione temporanea, si dolevano dell’aggiudicazione disposta dal Comune di Trapani in favore della società controinteressata e avente ad oggetto l’incarico di revisione del piano regolatore generale.

Si costituiva la controinteressata e la domanda cautelare proposta col ricorso principale veniva respinta con la seguente motivazione: Ritenuto che – riservando alla sede di merito la verifica in ordine alla regolarità della notificazione come eseguita nei riguardi del Comune di Trapani – la domanda cautelare non appare meritevole di accoglimento, in considerazione del fatto che le censure formulate non mirano alla riedizione della gara, in data 30 dicembre 2016 è stato già stipulato il disciplinare d’incarico con l’aggiudicataria e il raggruppamento ricorrente non ha formulato domanda di subentro (ord. n. 499/2017).

Nei motivi aggiunti, con i quali si enunciava domanda di subentro nel rapporto contrattuale, veniva nuovamente avanzata istanza cautelare.

Nella perdurante assenza del Comune di Trapani, il controinteressato, con memoria dell’1 giugno 2017, reiterava l’eccezione di nullità/inesistenza delle notificazioni eseguite nei confronti dell’amministrazione comunale agli indirizzi pec risultanti dal Registro IPA, dapprima formulata oralmente nella prima camera di consiglio fissata per la discussione della domanda cautelare.

Alla camera di consiglio del 5 giugno 2017, fissata per la trattazione della nuova domanda cautelare, la difesa della controinteressata ribadiva e documentava l’eccezione già formulata, mentre la difesa della ricorrente si limitava a sostenere la piena regolarità delle notifiche eseguite.

Avvisate le parti presenti della possibilità di definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, la causa è passata in decisione.

Il Collegio ritiene fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica al Comune di Trapani.

Il D.M. 16 febbraio 2016, n. 40, recante le regole operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico, all’art. 14 stabilisce che le notificazioni alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC di cui all’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 del 2012, conv. in L. n. 221/2012.

Il predetto comma 12 (come modificato da ultimo ad opera del D.L. n. 90/2014, conv. in L.n. 114/2014) onerava le amministrazioni pubbliche di comunicare entro il 30 novembre 2014 l’indirizzo di posta elettronica certificata ai fini della formazione dell’elenco presso il Ministero della Giustizia.

Il comma 1 bis,aggiunto all’art. 16 ter del medesimo D.L. n. 179 cit. dalla l.n. 114/2014, estende alla giustizia amministrativa l’applicabilità del comma 1 dello stesso art. 16 ter, a tenore del quale ai fini della notificazione si intendono per pubblici elenchi “quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia”. Non è più espressamente annoverato tra i pubblici elenchi dai quali estrarre gli indirizzi pec da utilizzare per le notificazioni e comunicazioni degli atti il registro IPA, disciplinato dall’art. 16, comma 8, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, conv. in L.n. 2/2009.

Più precisamente, l’art. 16 L.n. 2/2009, al comma 8, prevedeva che tutte le amministrazioni pubbliche istituissero una casella di posta elettronica certificata e ne dessero comunicazione al Centro Nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, che così provvedeva alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica.

L’elenco, l’IPA appunto, era stato dapprima equiparato agli elenchi pubblici dai quali poter acquisire gli indirizzi pec validi per le notifiche telematiche dall’art. 16 ter D.L. n. 179/2012. Ma quest’ultima disposizione è stata modificata dall’art. 45 bis,comma 2 lettera a) numero 1), D.L. n. 90/2014 nel senso sopra trascritto ed il registro IPA, che prima era espressamente contemplato, non è stato più richiamato dalla norma come novellata, che continua a richiamare l’art. 16 L.n. 2/2009, ma limitatamente al comma 6, che riguarda il registro delle imprese.

Ne discende che ai fini della notifica telematica di un atto processuale ad una amministrazione pubblica non potrà utilizzarsi qualunque indirizzo pec, ma solo quello inserito nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, al quale gli enti avrebbero dovuto comunicarli entro il 30 novembre 2014.

Nel caso in esame parte ricorrente ha notificato il ricorso principale e per motivi aggiunti esclusivamente agli indirizzi pec “[email protected]” e “[email protected]” risultanti dal registro IPA.

Si aggiunga che la controinteressata ha asserito e documentato, non contraddetta dalla parte ricorrente, che il Comune di Trapani non ha un indirizzo pec in pubblico elenco utilizzabile ai fini della notificazione in via telematica ex art. 16, comma 12, D.L. n. 179/2012.

In difetto di iscrizione del Comune di Trapani al registro PP.AA. formato dal Ministero della Giustizia (e consultabile anche dagli avvocati, oltre che dagli uffici giudiziari), la notificazione degli atti processuali poteva essere validamente eseguita solo con le tradizionali modalità cartacee.

Il ricorso, principale e per motivi aggiunti, deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.

La novità e complessità della questione in rito giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione Terza

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.