Corte di Cassazione, Sez. VI Tributaria Civile – Ordinanza n. 21020 del 08 settembre 2017

ORDINANZA

sul ricorso 11261-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa unitamente dagli avvocati (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1323/16/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO – SEZIONE DISTACCATA DI SIRACUSA, depositata il 30/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal Decreto Legge n. 168 del 2016, articolo 1 bis, comma 1, lettera e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 1323/16/2015, depositata il 30 marzo 2015, la CTR della Sicilia – sezione staccata di Siracusa – rigetto’ l’appello proposto dalla locale Direzione provinciale, dell’Agenzia delle Entrate nei confronti della societa’ (OMISSIS) S.r.l., avverso la sentenza della CTP di Siracusa, che aveva accolto il ricorso della societa’ avverso cartella di pagamento per IVA ed IRAP per l’anno 2003, emessa a seguito di controllo automatizzato Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 36 bis e Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54 bis per mancata previa notifica di avviso bonario.

Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

La societa’ resiste con controricorso.

Con l’unico motivo l’Amministrazione finanziaria denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36 bis e della L. n. 212 del 2000, articolo 6 in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando come la corretta intepretazione delle norme richiamate, secondo l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, faccia si’ che i risultati del controllo non necessitino di previa comunicazione, a pena di nullita’, laddove non emerga errore alcuno, ovvero, con riferimento alla L. n. 212 del 2000, articolo 6, comma 5, “non sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”.

Il motivo e’ manifestamente fondato.

La giurisprudenza di questa Corte e’ costante nell’affermare il principio secondo cui la L. n. 212 del 2000, articolo 6, comma 5 non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo di somme derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, ma solo “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” (cfr., tra le molte Cass. sez. 5, 14 gennaio 2011, n. 795; Cass. sez. 5, 25 maggio 2012, n. 8342; Cass. sez. 5, 18 marzo 2016, n. 5394; cass. sez. 6-5, ord. 27 settembre 2016, n. 19033), essendosi rilevato che se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso. Nella fattispecie, in cui non e’ controverso in fatto che l’esito del controllo scaturisca dallo stesso contenuto di quanto oggetto di dichiarazione da parte della contribuente, e’ pertanto da escludere la sussistenza delle condizioni che avrebbero imposto la notifica del previo avviso di cui alla citata norma.

Di minore portata e’, peraltro, la previsione della comunicazione d’irregolarita’ (quale prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36, comma 3 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54 bis), per l’ipotesi che emerga dal controllo di cui alle citate norme “un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione”, finalizzata ad evitare la reiterazione di errori e consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, la cui omissione non e’ sanzionata a pena di nullita’. Si deve quindi concludere, in continuita’ alla succitata giurisprudenza, nel senso che la sanzione d’invalidita’ dell’atto impositivo si attagli, in caso di omissione del c.d. avviso bonario, alle sole ipotesi di “rilevante incertezza” sui dati esposti nella dichiarazione (cfr. anche Cass. sez. 5, 22 aprile 2015, n. 8154), la cui sussistenza, alla stregua delle considerazioni sopra esposte, e’ da escludere nella fattispecie in esame.

Il ricorso va dunque accolto per manifesta fondatezza, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame alla CTR della Sicilia – sezione staccata di Siracusa – in diversa composizione, che, nell’uniformarsi al principio di diritto dinanzi ribadito, provvedera’ anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Siracusa – in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

Motivazione semplificata.