Corte di Cassazione, Sez. Tributaria Civile – Ordinanza n. 16628 5 luglio 2017

ORDINANZA

sul ricorso 24060/2015 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (gia’ (OMISSIS) SRL UNIPERSONALE) – C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2052/52/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 03/03/2015;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. PAOLA VELLI nella Camera di consiglio riconvocata, non partecipata, del 16/03/2017.

RILEVATO IN FATTO

che:

1. in fattispecie relativa ad impugnazione di avviso di accertamento per Iva, Ires ed Irap anno d’imposta 2010, la C.T.R. ha confermato la decisione di prime cure basata sulla “tesi della riserva esclusiva, per le notifiche degli atti giudiziari, al gestore del cd. Servizio postale universale, ovvero (OMISSIS)”, con conseguente “inesistenza giuridica della notificazione” in caso di consegna e spedizione della raccomandata non affidata a detto gestore;

2. la societa’ contribuente censura la decisione per violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 36 e 61 – in quanto il giudice di prime cure si sarebbe limitato a dichiarare inammissibile il ricorso per tardivita’ (e non inesistenza) della notifica – nonche’ per violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 16, commi 3 e 5 e Decreto Legislativo n. 261 del 1999, articolo 4, ritenendo valida la notifica a mezzo di servizio postale privato, anche a seguito della liberalizzazione del servizio;

3. all’esito della camera di consiglio, in riconvocazione, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

4. il ricorso e’ infondato, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte in materia, secondo la quale “il Decreto Legislativo 22 luglio 1999, n. 261, articolo 4, comma 1, lettera a), emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce pur sempre che, per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale (cioe’ a (OMISSIS) S.p.A.) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni. Tra questi vanno annoverate le notificazioni a mezzo posta degli atti tributari sostanziali e processuali” (Cass. civ. Sez. 6-5, Ord. 30/09/2016, n. 19467; conf., nn. 27021/14 e 5873/14; Cass. civ. Sez. 6-2, Ord. 31/01/2013, n. 2262; Cass. civ. Sez. 5, nn. 3932/11 e 11095/08);

5. nell’affermare che la notifica a mezzo posta privata del ricorso di primo grado e’ da ritenere inesistente, il giudice d’appello si e’ quindi conformato all’insegnamento di questa Corte, peraltro richiamando espressamente l’analoga valutazione operata dal giudice di prime cure, che da quella premessa aveva fatto discendere la tardivita’ del ricorso, donde anche l’inammissibilita’ del primo motivo di ricorso per mancata comprensione della ratio decidendi della sentenza impugnata;

6. il ricorso va dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle rifusione delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in favore dell’Agenzia delle Entrate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.