Corte di Cassazione – Ordinanza n. 7443 del 23 marzo 2017

ORDINANZA

sul ricorso 2579-2016 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A. (C.F. e P.I. (OMISSIS)), giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente-

nonche’ contro

(OMISSIS) S.R.L.;

– intimata –

Nonche’ da:

(OMISSIS) S.R.L. giusta procura speciale in calce al ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2724/2014, emessa il 30/06/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 09/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENTI ENZO.

RITENUTO IN FATTO

che, con sentenza resa pubblica il 9 dicembre 2014, la Corte di appello di Venezia dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla (OMISSIS). S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale di Verona che aveva respinto la domanda di danni, proposta dalla medesima anzidetta societa’ contro la (OMISSIS) s.r.l. (che chiamava in causa la (OMISSIS) s.r.l.), per la perdita del carico contrattualmente affidato al trasporto della stessa Papp s.r.l., che a sua volta lo aveva affidato alla predetta (OMISSIS) s.r.l., sub – vettore, che la Corte territoriale riteneva che l’appellante non avesse investito di censura l’unica e fondamentale argomentazione” di rigetto della domanda in primo grado, ossia l’inconsistenza dell’unico inadempimento contrattuale allegato dalla (OMISSIS)” e cioe’ “nell’avere la (OMISSIS) affidato ad altri il trasporto “senza autorizzazione” di essa appellante”, con la conseguenza che era anche preclusa la verifica circa l’eventuale allegazione, nell’atto di citazione di primo grado, seppure non esplicita, di “altri titoli giuridici (violazione dell’obbligo di custodia)” utile all’accoglimento della domanda;

che il giudice di secondo grado dichiarava poi assorbito l’appello incidentale condizionato della (OMISSIS) s.r.l., che non aveva “proposto neppure appello incidentale specifico e motivato sulla compensazione delle spese di primo grado”;

che avverso tale sentenza ricorre la (OMISSIS). S.p.A. in base a due motivi; resiste con controricorso la (OMISSIS) s.r.l., che ha anche proposto ricorso incidentale in base ad un solo motivo; non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede la (OMISSIS) s.r.l.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380 – bis c.p.c., e’ stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimita’ della quale entrambe dette parti hanno depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che le preliminari eccezioni del ricorrente di inammissibilita’ del controricorso/ricorso incidentale sono infondate;

che, in riferimento all’eccezione di inammissibilita’ della notificazione di detto atto perche’ effettuata presso indirizzo PEC (dell’avv. (OMISSIS)) non indicato nello stesso ricorso come destinatario delle comunicazioni e notificazioni (da effettuarsi, invece, presso l’indirizzo PEC dell’avv. (OMISSIS)), occorre rilevare che l’avv. (OMISSIS) e’ indicato sia nel ricorso, che nel mandato in calce allo stesso atto, come difensore della (OMISSIS). S.p.A.;

che trova, quindi, applicazione il principio (predicabile anche rispetto alla notifica a mezzo PEC) secondo cui “il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicche’ i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullita’ dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullita’), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex articolo 291 c.p.c.” (Cass., S.U. n. 14916/2016): rilevando, nella specie, il deposito di memoria in prossimita’ dell’adunanza camerale, con la quale, oltre ad eccepire il predetto vizio della notificazione, la societa’ ricorrente si e’ anche difesa sul fondo dei ricorsi, principale e incidentale;

che, in riferimento all’eccezione di mancanza di sottoscrizione digitale e materiale del controricorso/ricorso incidentale, occorre premettere che nel giudizio di cassazione non operano, tuttora, le disposizioni sul deposito telematico degli atti processuali di cui Al Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16 – bis, commi da 1 a 4 e, dunque, rimangono intatte le previsioni di cui agli articoli 365 e 370 c.p.c., che impongono la sottoscrizione autografa (e non digitale) del ricorso e del controricorso (anche con annesso ricorso incidentale) e il suo deposito in originale cartaceo presso la cancelleria della Corte;

che, pertanto, il controricorso/ricorso incidentale della (OMISSIS) s.r.l. depositato presso la cancelleria di questa Corte e’ privo di sottoscrizione autografa;

che, tuttavia, in calce a detto atto e’ allegata la procura rilasciata all’avv. Pesce e da esso sottoscritta in modo autografo, dovendo, quindi, trovare applicazione il principio per cui “la firma apposta dal difensore in calce o a margine del ricorso per cassazione ai fini dell’autenticazione della procura speciale vale anche quale sottoscrizione del ricorso, in quanto consente di attribuire al difensore

che ha autenticato la sottoscrizione della procura speciale anche la paternita’ del ricorso stesso” (Cass. n. 18491/2013);

che, passando all’esame dei ricorsi:

a) – con il primo mezzo del ricorso principale della (OMISSIS). S.p.A. e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’articolo 112 c.p.c., articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e articolo 342 c.p.c., per aver la Corte territoriale errato, con motivazione “incomprensibile”, a ritenere inammissibile il gravame, posto che essa (OMISSIS). S.p.A. in primo grado aveva allegato anche l’inadempimento della “perdita totale del carico” e con l’appello (p. 5) si era lamentata proprio che il Tribunale non si fosse pronunciato “sulla richiesta di risarcimento”, essendo “l’avvenuta perdita del carico circostanza pacifica”, dovendosi stabilire solo se sussistevano le “limitazioni quantitative” di cui alla L. n. 450 del 1985;

a. 1) – il motivo – che attiene alla denuncia di un error in procedendo, rispetto al quale questa Corte e’ giudice del fatto processuale, cosi’ da doversi prescindere dal tenore della motivazione resa dal giudice di appello (tra le altre, Cass. n. 15071/2012; Cass. n. 25308/2014) – e’ manifestamente infondato. Emerge gia’ da quanto deduce la ricorrente in ordine al contenuto dell’atto di appello che con questo veniva censurata la mancata pronuncia del primo giudice “sulla richiesta di risarcimento”, in ragione dell’essere pacifica la circostanza della perdita del carico trasportato. Sicche’, e’ evidente che la censura non investe affatto la ratio decidendi su cui si fonda la sentenza del Tribunale di Verona, che individua come unica causa petendi della domanda di risarcimento danni da inadempimento il supposto divieto di sub – trasporto. Del resto, l’atto di appello neppure censura una tale interpretazione e qualificazione della domanda di parte operata dal primo giudice e lamenta esservi una omessa pronuncia sulla “richiesta di risarcimento” “per perdita del carico”, quale termine di riferimento che non integra affatto una diversa ed alternativa causa petendi della domanda, ma l’unico petitum della stessa, su cui il giudice si e’ pronunciato rigettando, per l’appunto, la domanda di danni;

b) – con il secondo mezzo dello stesso ricorso e’ dedotta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’articolo 112 c.p.c., per omessa decisione sul motivo di appello relativo alla “affermazione di responsabilita’ contrattuale del vettore per perdita delle cose trasportate con la conseguente condanna al risarcimento del danno nella misura ivi dedotta”;

b. 1) – il motivo e’ inammissibile, in quanto l’interesse all’impugnazione che lo dovrebbe sorreggere e’ ormai travolto dal giudicato formatosi sulla inammissibilita’ dell’appello.

c) – con l’unico mezzo del ricorso incidentale della (OMISSIS) s.r.l. e’ prospettata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c.: con esso ci si duole della condanna alle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore della terza chiamata, come garante e responsabile del danno, (OMISSIS) s.r.l., dovendo invece questa gravare sulla (OMISSIS). S.p.A. soccombente;

c. 1) – il motivo e’ manifestamente fondato. La Corte di appello ha condannato la chiamante (OMISSIS) s.r.l. al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di merito in favore della chiamata (in garanzia e come terza responsabile) (OMISSIS) s.r.l., sul presupposto della soccombenza della prima nei confronti della seconda, per averla coinvolta “direttamente in giudizio”, non ravvisando, poi, alcun giusto motivo di compensazione, non sussistendo alcuna domanda, ne’ della (OMISSIS) s.r.l., ne’ della (OMISSIS) s.r.l. (che ha rivolto le sue pretese solo nei confronti della chiamante), di condanna della (OMISSIS) a pagare le spese dei chiamati in causa. Tale statuizione si pone in contrasto con il principio, consolidato (tra le altre, Cass. n. 3740/1987; Cass. n. 7431/2012), secondo cui, “il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto, in applicazione del principio di causalita’, di cui la soccombenza e’ solo un elemento rivelatore, deve essere posto a carico dell’attore, ove la chiamata in causa del terzo si sia resa necessaria (come nella specie) in relazione alla tesi sostenuta dallo attore stesso e questa sia risultata infondata, a nulla rilevando la mancanza di un’istanza in tal senso del convenuto, data la natura del regolamento delle spese in questione, di conseguenza legale della decisione della lite”;

che va, dunque, rigettato il ricorso principale e accolto quello incidentale;

che la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., va decisa nel merito, con la condanna della (OMISSIS). S.p.A. alla refusione delle spese processuali di entrambi i gradi di merito in favore della (OMISSIS) s.r.l., nella stessa misura liquidata nella sentenza di appello;

che la (OMISSIS). S.p.A. deve, altresi’, essere condannata al pagamento, in favore della (OMISSIS) s.r.l., delle spese del giudizio di legittimita’, come liquidate in dispositivo in conformita’ ai parametri di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014;

che non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti della parte intimata che non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale;

accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la (OMISSIS). S.p.A. al pagamento delle spese dei due gradi di merito in favore della (OMISSIS) s.r.l., nella stessa misura gia’ liquidata nella sentenza di appello;

condanna, altresi’, la medesima (OMISSIS). S.p.A. al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida, in favore della (OMISSIS) s.r.l., in Euro 7.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 – quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato articolo 13, comma 1 – bis.

Motivazione Semplificata.