Corte di Cassazione – Ordinanza n. 8426 del 31 marzo 017

ORDINANZA

sul ricorso 28889-2013 proposto da:

(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 41/2013 della COMM.TRIB.REG. di BARI, depositata il 29/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

RILEVATO IN FATTO

che:

1. (OMISSIS) spa (gia’ (OMISSIS) spa) propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n.41/05/13 del 29/4/13 con la quale la commissione tributaria regionale Puglia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittima l’iscrizione ipotecaria da essa effettuata a carico di (OMISSIS); cio’ per la mancata prova della regolare pregressa notificazione a quest’ultima delle cartelle di pagamento.

L’agenzia delle entrate – pure intimata nei gradi di merito – ha dichiarato di costituirsi al solo fine della discussione.

Resiste con controricorso e memoria la (OMISSIS).

Anche (OMISSIS) ha depositato memoria.

2. Con il motivo di ricorso si lamenta – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – nullita’ della sentenza e del procedimento di secondo grado per violazione dell’articolo 101 c.p.c.. Per non avere la commissione tributaria regionale rilevato che la mancata partecipazione al giudizio di appello di (OMISSIS) era dipesa dalla nullita’ della notificazione dell’atto di appello; siccome eseguita non gia’ presso il procuratore costituito in primo grado, avvocato (OMISSIS), bensi’ presso uno sportello in Bari della stessa (OMISSIS). Tale nullita’, che doveva essere sanata mediante rinnovazione della notifica, aveva precluso ad (OMISSIS) di partecipare al giudizio di appello e di proporre appello incidentale avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la nullita’ dell’iscrizione ipotecaria per mancata notificazione delle cartelle.

3. Il motivo e’ fondato.

L’atto di appello in questione venne notificato dall’agenzia delle entrate direttamente ad (OMISSIS), quale parte processuale; e cio’ non presso lo studio del procuratore costituito e domiciliatario di quest’ultima per il primo grado di giudizio Decreto Legislativo n. 546 del 1992, ex articolo 17 (avv. (OMISSIS)), bensi’ direttamente presso una sede operativa ETR di (OMISSIS) ((OMISSIS)).

Cio’ ha determinato la violazione dell’articolo 330 c.p.c., il quale, “nella parte in cui dispone l’eseguibilita’ della notifica dell’impugnazione presso il procuratore costituito, e’ applicabile al processo tributario; in quanto la specifica previsione normativa in tema di notificazioni contenuta nel Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 17, secondo la quale la notifica deve eseguirsi (salvo quella a mani proprie) nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della costituzione in giudizio, costituisce eccezione all’articolo 170 c.p.c. (relativo alle sole notificazioni endoprocessuali) e non all’articolo 330 c.p.c., invece applicabile in virtu’ del richiamo contenuto nel Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 1, comma 2 e articolo 49 alle norme processuali codicistiche, non costituendo ostacolo, all’introduzione della notifica dell’impugnazione presso il procuratore costituito, la non obbligatorieta’, nel processo tributario, della rappresentanza processuale da parte del procuratore “ad litem”, in quanto tale rappresentanza, non essendo vietata, e’ facoltativa” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 29290 del 15/12/2008, cosi’ Cass. 460/14).

Orbene, la violazione di tale disposto mediante notificazione dell’atto di appello direttamente ad (OMISSIS) ha comportato la nullita’ della notificazione medesima, in base al principio per cui (Cass. Ordinanza n. 2707 del 06/02/2014): “nel processo tributario, la notifica dell’atto di appello effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l’inesistenza ma la nullita’ della notifica stessa, della quale deve essere disposta “ex officio” la rinnovazione ai sensi dell’articolo 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio; ipotesi nella quale la nullita’ deve ritenersi sanata “ex tunc” secondo il principio generale dettato dall’articolo 156 c.p.c., comma 2″.

L’esclusione, nella specie, di qualsivoglia sanatoria deriva dal fatto che come si desume dalla sentenza impugnata – (OMISSIS) non si costitui’ nel giudizio di gravame.

Ne consegue che la commissione tributaria regionale avrebbe dovuto rilevato il vizio della notificazione – disporre la rinnovazione della medesima ex articolo 291 c.p.c.; in assenza di che, va riscontrata la nullita’ del giudizio di gravame stante la mancata partecipazione ad esso di un litisconsorte necessario che gia’ aveva partecipato in tale veste al giudizio di primo grado.

Ricorre pertanto il principio secondo cui “la violazione dell’obbligo, posto dall’articolo 330 c.p.c., comma 1, di eseguire la notificazione dell’impugnazione alla controparte non direttamente, ma nel domicilio eletto, comporta, ai sensi dell’articolo 160 c.p.c., la nullita’ della notificazione stessa; e tale vizio, se non rilevato dal giudice d’appello – che deve ordinare la rinnovazione della notifica a norma dell’articolo 291 stesso codice – e non sanato dalla costituzione dell’appellato, a sua volta comporta la nullita’ dell’intero processo e della sentenza che lo ha definito”. (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 16801 del 24/07/2014; cosi’ Cass. 9419/16).

Contrariamente a quanto sostenuto dalla contribuente, non e’ qui pertinente il richiamo alla possibilita’ di consegna in mani proprie prevista, per il giudizio tributario, dall’articolo 17 cit.; ne’ sono qui applicabili i principi stabiliti, in diversa fattispecie, dalla giurisprudenza di legittimita’ dalla stessa invocata (Cass. 1528/17 ed altre). Va infatti considerato che, nel caso di specie, si verteva non gia’ di notificazione alla sede legale, e nemmeno di consegna a mani proprie del destinatario (legale rappresentante di (OMISSIS)), bensi’ di mero recapito presso un ufficio operativo della societa’. Nemmeno puo’ dirsi fondata l’eccezione di carenza di interesse in capo ad (OMISSIS), cosi’ come sollevata dalla contribuente, posto che (OMISSIS) aveva comunque diritto di partecipare al giudizio di appello nel quale si controverteva della mancata notificazione degli atti prodromici all’iscrizione ipotecaria; anche mediante eventuale appello incidentale, stante la suscettibilita’ dell’appello dell’agenzia delle entrate di mutare l’assetto decisorio complessivo di causa, con riflesso anche nel rapporto diretto tra ente impositore ed ente di riscossione. In conclusione, il ricorso e’ accolto e la sentenza impugnata e’ cassata. Il giudizio e’ rinviato alla medesima commissione tributaria regionale Puglia, in diversa composizione, la quale provvedera’ a decidere l’appello nel regolare contraddittorio delle parti. Al giudice di rinvio e’ demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE

– accoglie il ricorso;

– cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale Puglia in diversa composizione.