CTR Lazio – Sentenza n. 527 del 1 febbraio 2018

SENTENZA

– avverso la pronuncia sentenza n. 183b0/2016 Sez.48 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA contro:

(omissis)

difeso da: (omissis)

proposto dall’appellante: AG.ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA-TERRITORIO

Atti impugnati: AVVISO DI ACCERTAMENTO n (omissis)ESTIMI CATAST.

IN FATTO E IN DIRITTO

1. La signora (omissis) impugnava l’avviso di accertamento n. (omissis), con il quale l’Agenzia del Territorio di Roma – aveva provveduto, ai sensi dell’art. 1, comma 335, legge n. 311 del 2004, alla revisione del classamento del cespite immobiliare di proprietà della contribuente, sito in Roma, catastalmente individuato al foglio (omissis), categoria A/2, portandolo dalla classe 3 alla classe 4, con una conseguente variazione di rendita catastale da Euro 2440,26 ad Euro 2.837,93.
Deduceva in ricorso l’illegittimità dell’atto sotto vari profili riconducibili al difetto di motivazione dell’atto di accertamento, tenuto conto anche di precedenti riclassamenti già intervenuti nel 2006 per mutamento della destinazione d’uso (con attribuzione della categoria A/2, classe 2) e nel 2012 a seguito di procedura DOCFA per diversa distribuzione degli spazi interni (con attribuzione della categoria A/2, classe 3),
Si costituiva in giudizio l’Ente Impositore, rivendicando la piena legittimità del proprio operato, con sentenza n. 18350/2016 (depositata in data 22 luglio 2016), la CTP di Roma (sezione 46) accoglieva il ricorso, condannando il contribuente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la pronuncia di prime cure ricorre in appello l’Agenzia del Territorio di Roma, chiedendone l’integrale riforma, deducendo in particolare la violazione dell’art. 1, comma 335, della legge 311/2004 che legittima l’attribuzione della nuova classe, nel rispetto delle procedure di legge, sulla base della sola verifica dello scostamento del rapporto fra valore di mercato e valore catastale nella singola microzona rispetto all’analogo rapporto nell’insieme delle microzone comunali.
Si è costituita la contribuente depositando controdeduzioni, nelle quali eccepisce l’inammissibilità dell’atto di appello perché notificato per soggetto terzo (“posta privata” Nexive) non giuridicamente legittimato, perché mancante della produzione della copia della ricevuta della raccomandata mediante la quale é avvenuta la spedizione dell’atto di appello, perché la notifica non è stata effettuata da ufficiale giudiziario o da messo comunale, perché l’atto di appello non risulta sottoscritto da persona priva di rappresentanza; per assenza di motivi specifici di impugnazione.
2. La causa è stata discussa in pubblica udienza, essendovi stata formale e tempestiva richiesta; le parti presente hanno concluso come da verbale.
3. L’appello è inammissibile, essendo fondato infatti il motivo sollevato dalla resistente in ordine alla violazione di legge avvenuta nel procedimento di notificazione del ricorso in appello, perché notificato da soggetto terzo non giuridicamente legittimato.
La Corte di Cassazione – Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23887 del 11/10/2017 – ha già affermato che, in tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio, effettuata mediante l’utilizzo di un’agenzia privata di recapito, deve ritenersi inesistente e, come tale, non suscettibile di sanatoria non trovando applicazione la L. n. 124/2017 la quale, pur abrogando l’art4 (d.lgs. n. 261 del 1999, che nel liberalizzare i servizi postali aveva stabilito che, per esigenze di ordine pubblico, erano comunque affidate in via esclusiva alle Poste Italiane s.p.a. le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla l. n. 890 del 1982, ha decorrenza dal 10 settembre 2017 e non ha efficacia retroattiva, dovendosi escludere la sua natura interpretativa.
Nella fattispecie, risulta per tabulas che la notificazione del ricorso in appello – effettuata in periodo precedente all’entrata in vigore della legge 124/2017 – è stata eseguita mediante l’utilizzo di un’agenzia privata, all’epoca non giuridicamente legittimata.
Le spese possono essere compensate, atteso il successivo mutamento legislativo che ha decretato la cessazione della riserva, in capo al servizio postale pubblico, della potestà notificatrice.

PQM

Dichiara inammissibile l’appello. Spese compensate.