CTP Vicenza – Sentenza n. 821 del 13 dicembre 2017

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in Segreteria il 23 maggio 2017 la (omissis) con sede in San Pietro in Cariano impugnava:
1. l’intimazione di pagamento numero (omissis) , notificata da Equitalia l’8 marzo 2017, concernente titoli esecutivi a carico della S.N.C. di (omissis)
2. la cartella di pagamento numero (omissis) notificata tramite P.E.C. il 10 giugno 2015 per l’importo di € 80.708,94;
3. la cartella di pagamento numero (omissis) notificata tramite P.E.C. il 20 novembre 2015 per l’importo di € 16.665,81;
eccependo in via preliminare l’inesistenza e/ o la nullità sia deil’intimazione che delle cartelle in quanto documenti inviati come allegati tramite P.E.C. privi sia di attestazione di conformità che di firma digitale, come da giurisprudenza di numerose Commissioni tributarie; si lamentava poi dell’omessa indicazione del calcolo degli interessi e chiedeva la sospensione dell’atto impugnato, per evitare ripercussioni irreparabili per la vita dell’azienda.

In data 30 giugno 2017 si costituiva in giudizio la S.p.A. Equitalia Servizi di Riscossione, eccependo preliminarmente la tardività dell’opposizione con riferimento alle due cartelle di pagamento, che erano state notificate regolarmente il 10 giugno 2015 e il 20 novembre 2015; quanto al merito, ricordava come l’articolo 26 del d.p.r. 602/73 autorizzi la notifica delle cartelle con le modalità di cui al d.p.r. numero 68/2005 a mezzo di posta elettronica certificata, mentre è stata esclusa l’applicabilità dell’articolo 149 bis del codice di procedura civile e non è necessaria, come da giurisprudenza della Suprema Corte, la redazione di una relata di notifica.

Quanto all’eccepita mancanza di firma digitale, ad avviso della S.p.A. Equitalia tale firma non era necessaria, come in precedenza non era necessario sottoscrivere le cartelle di pagamento in formato analogico [Cassazione, 12 gennaio 2017 numero 577), e nessuna disposizione di legge prevedeva che le cartelle e le intimazioni allegate alla PEC di notifica dovessero riportare attestazione di conformità all’originale, in quanto l’articolo 23 bis, secondo comma, del decreto legislativo numero 82 / 05 non risultava richiamato nella disciplina delle notifiche esattoriali. In ogni caso, ai sensi dell’articolo 156 cpc. sia l’intimazione di pagamento che le cartelle di pagamento opposte avevano raggiunto lo scopo, essendo state comunque ricevute ed impugnate, come da giurisprudenza che veniva allegata in copia.

Quando poi agli interessi, quelli iscritti a ruolo riguardavano l’operato dell’Ente impositore, per cui Equitalia eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva al riguardo; gli interessi moratori erano stati poi applicati ai sensi dell’articolo 30 del d.p.r. 602/73 [Cassazione, 21 febbraio 2017 numero 43 7 6], per cui veniva chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Con ordinanza in data 5 luglio 2017 veniva accolta l’istanza di sospensione degli atti impugnati.

In data 7 luglio 2017 si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate di Vicenza, che eccepiva in
via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso, perché riguardante non vizi propri dell’atto impugnato, bensi cartelle regolarmente notificate e non impugnate nei termini; quanto al merito, deduceva essere l’invio di un messaggio via PEC legalmente equiparato ad una raccomandata Postale con avviso di ricevimento e, per consolidata giurisprudenza, la mancata sottoscrizione da parte del funzionario competente della cartella di pagamento, ovvero di un avviso di mora, non comporta l’invalidità dell’atto. Trattandosi di liquidazione ex articolo 36 bis del d.p.r. 600/73 non vi erano valutazioni discrezionali che richiedessero particolare motivazione, e gli interessi erano stati calcolati nella misura di legge, per cui si era trattato di un atto vincolato; l’Agenzia delle Entrate chiedeva pertanto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

In data 6 novembre 2017 la società ricorrente depositava memoria illustrativa, osservando di
non aver affatto contestato la possibilità perle controparti di effettuare notifiche via P.E.C., ma
solamente le modalità di esecuzione di tali atti, e richiamava copiosa giurisprudenza di merito
favorevole alla pr0pria tesi, in applicazione degli articoli 21, primo comma, e 23 bis, secondo
comma, del codice dell’amministrazione digitale.

All’edierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.

Motivi della decisione

Il ricorso risulta fondato, per cui opportunamente è stata disposta la sospensione dell’eff‌icacia
degli atti impugnati.

La normativa in ordine alla possibilità di notifica delle cartelle esattoriali e delle ingiunzioni di
pagamento a mezzo P.E.C. è sicuramente complessa e di diff‌icile interpretazione, anche perché
vi è stata una sovrapposizione di norme e la frequente introduzione di modifiche.

La giurisprudenza di merito si è comunque orientata finora prevalentemente nel senso
indicato da parte ricorrente, che è stata in grado di citare numerosi arresti giurisprudenziali;
questa stessa Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza si è già pronunciata al riguardo
in un caso analogo, con la sentenza numero 615 /02 /2017, depositata in Segreteria il 19
settembre 2017, ricordando che “con la posta elettronica certif‌icata, come premesso, si notif‌ica
il documento informatico della cartella di pagamento in luogo della copia cartacea della stessa
cartella. Il formato digitale del f‌ile telematico della cartella di pagamento scelto, nel caso di specie, dall’agente di riscossione è stato il cosiddetto “.pdf”. Spetta alla Commissione, quindi, il
compito, delegatole dall’articolo 20, comma primo bis, del decreto legislativo n.83/2005, di accertare se la notif‌icazione della cartella di pagamento sotto il formato digitale del .pdf garantisca la conformità del documento informatico notif‌icato all’originale e se sia valida la firma digitale dell’Esattoria. Sulla base delle norme richiamate, questo Collegio ritiene che la notificazione per posta elettronica certif‌icata della cartella di pagamento in formato .pdf senza l’estensione ”.p7m” non sia valida e di conseguenza renda illegittime le cartelle impugnate, allegate alle P.E.C. in tale formato… in carenza e difetto di detta estensione del file, la notificazione per posta elettronica certificata delle cartelle impugnate non è valida, con illegittimità derivata delle stesse”.

Non si vede oggi motivo per mutare indirizzo, tanto più che tale orientamento giurisprudenziale risulta confermato dalla Commissione Tributaria Regionale di Venezia, che con sentenza 7 gennaio 2017 numero 2 ha confermato “la nullità della notifica ef‌iettuata dall’Uf‌iicio mezzo P.E.C., ritualmente contestata dalla contribuente, vista la mancanza della sottoscrizione digitale dell’atto emesso dall’Uf‌i‘icio, cosi come prevista ad substantiam dalla vigente normativa che regola la notifica a mezzo posta elettronica certif‌icata”.

Accertata la nullità delle notifiche di tutti gli atti oggetto di impugnazione, in accoglimento del
ricorso gli stessi debbono essere annullati.

Attesa l’oggettiva incertezza normativa e la presenza di decisioni contrastanti da parte di alcune Commissioni tributarie, le spese del presente giudizio debbono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso, dichiara la nullità degli atti impugnati e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.