Ctp Napoli – Sentenza n. 15830 del 14 novembre 2017

FATTO

Con ricorso deposito in data 19.01.2017 la società (omissis) ricorre avverso cartella
di pagamento n. 07120160063818670 per iva ed ires anno 2012 per un totale da versare pari ad euro 56.541,65; il ricorso viene presentato contro Equitalia e contro Agenzia delle Entrate di Napoli.
In data 21 dicembre 2016 da un estratto conto la ricorrente apprendeva di una notifica che non risulta né alla sede della società né al rappresentante legale.
Pertanto la parte chiede all’ente impositore di dimostrare la validità della notifica.

MOTIVO DELLA DECISIONE

E’ da evidenziare che la cartella di pagamento impugnata è da considerarsi. nulla ed improduttiva di qualsiasi effetto giuridico per mancata notifica della stessa, salvo la facoltà cali Equitalia di esibire in originale le notifiche che devono essere effettuate ai sensi dell’alt 26, DPR 602 del 29.09.1973, inoltre circa la validità della notifica a mezzo pec la parte. cita alcune sentenze della C.t.p di Parma.
Sentenze su cui è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20072 che conferma la inesistenza della notifica tramite pec qualora non si esibisca alla parte interessata anche la. ricevuta di avvenuta consegna con l’attestazione della conformità.
Per tali motivi la Commissione così decide

PQM

Accoglie il ricorso. Compensa le spese.