CTP Lecce – Sentenza n. 611 del 25 febbraio 2016

SENTENZA

– sul ricorso n. 1866/14

depositato il 24/12/2014

– avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n. (…) IRAP 2007 IVA

contro: AGENTE DI RISCOSSIONE LECCE EQUITALIA SUD S.P.A.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorso è proposto contro il ruolo portato dalla cartella di pagamento n. (…) asseritamente notificata da Equitalia Sud Spa Lecce a mezzo di pec in data 09/10/2014 e con la quale vengono richieste IRAP, IVA, oltre accessori ed interessi a seguito di liquidazione ex art. 36 bis D.P.R. n. 600 del 1973 ed ex art. 54 bis D.P.R. n. 633 del 1972 per l’anno di imposta 2007. Il ricorrente espone le seguenti contestazioni: – Illegittima funzione sostitutiva della pec con la raccomandata postale; – Inesistenza della notifica per mancanza della relata e di ulteriori elementi essenziali; – Mancanza della garanzia dell’effettivo ricevimento da parte del destinatario con il sistema pec; – Mancanza dì motivazione e prova; – Mancato riconoscimento di importi già versati; – Intestazione errata per indicazione di luogo diverso della sede legale della società. Per ognuno dei punti elencati il ricorrente espone larghe argomentazioni a sostegno delle proprie tesi e conclude chiedendo l’annullamento del ruolo impugnato. Equitalia Sud Spa Lecce è costituita in giudizio e ritenendo illegittimo ed infondato il ricorso di parte chiede il rigetto del ricorso. Sentitele parti nella pubblica udienza odierna la Commissione trattiene la causa per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Esaminati gli atti e verificata la normativa di riferimento la Commissione espone le seguenti osservazioni. Alla errata intestazione della cartella di pagamento che quale indirizzo indica “via (…)”, Equitalia Sud Spa Lecce ha inteso sostituire ad altri sistemi di notifica con la notifica a mezzo pec individuata negli atti del registro delle imprese, notifica per la quale è stata lamentata la mancanza di relata e la mancata attestazione della avvenuta ricezione. Invero il sistema della spedizione di documenti fiscali a mezzo pec, previsto dalle attuali norme, prevede che la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata sia attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di consegna, si che la prova dell’avvenuto invio del messaggio è nel fatto che il messaggio stesso sia pervenuto nella casella pec del destinatario e ciò indipendentemente dalla verifica da parte del destinatario dell’apertura e lettura del messaggio. Le considerazioni sostanziali sul punto possono riassumersi in quanto segue. Documento informatico Con il sistema pec in realtà non viene inoltrato il documento informatico, ma la copia (informatica) del documento cartaceo ove il documento informatico rappresenta l’originale del documento giuridicamente valido. La questione ha rilievo perché in ogni caso il destinatario riceve solo la copia (informatica) dell’atto e tale copia senza una attestazione di conformità apposta da soggetti all’uopo abilitati a norma del c.c. non può assumere alcuna valenza giuridica perché non garantisce il fatto che il documento inoltrato sia identico in tutto il suo contenuto al documento originale. Va annotato che accostando questo tipo di spedizione con quello che prevede la raccomandata postale si sostanzia che con la raccomandata postale il contribuente riceve sempre l’originale dell’atto inoltrato dal mittente. Nel caso di specie da quanto si evidenzia nella fotocopia della cartella di pagamento allegata agli atti, in essa non appare alcuna attestazione di conformità nei modi previsti dalla legge e dunque si deve affermare che al più il ricorrente ha ricevuto una copia informale dell’originale della cartella di pagamento. Ricevuta di avvenuta consegna al destinatario Il sistema pec non garantisce che il documento sia stato consegnato al destinatario. Infatti il gestore del sistema garantisce soltanto la disponibilità del documento nella casella di posta elettronica del destinatario e ciò prescinde da ogni possibile verifica della effettiva apertura e lettura del messaggio. Ritiene evidente la Commissione che la semplice disponibilità di un documento nella casella pec non può equivalere ad avvenuta consegna del documento al destinatario perché un tale assunto pretenderebbe di dare alla casella pec una funzione sostanziale che invece può spettare soltanto al soggetto destinatario e ciò senza tenere conto che il destinatario e titolare della casella pec per una quantità innumerevole di ragioni potrebbe essere impossibilitato a controllare la sua pec per tempi non quantificabili. Rispetto al sistema “raccomandata”, la pec lascia incerto l’esito della sua ricezione oltre che la data di effettiva avvenuta conoscenza del messaggio, alterando il dies a quo per eventuali contestazioni successive. Nel caso di specie inoltre rilevato che sulla cartella di pagamento non è riportato l’indirizzo della sede legale della società, la spedizione via pec non poteva essere eseguita proprio per la non corrispondenza dell’indirizzo di destinazione del destinatario con quello apposto sulla cartella di pagamento e ciò anche se la casella pec non evidenzia tali differenze sostanziali. Per ultimo deve essere confermata l’eccepita mancanza di motivazione perché pur contenendo la cartella di pagamento una serie di codici e di numeri non è comprensibile il reale contenuto del ruolo. Anche perché trattasi di liquidazione ex art. 36 bis per la quale il ricorrente aveva avuto accesso alla rateazione, il ruolo necessitava di una chiara semplice e specifica motivazione a chiarimento di tutte le richieste degli importi effettivamente versati, delle differenze a credito eventuale dell’amministrazione finanziaria, ecc. Le violazioni della L. n. 212 del 2000 e della L. n. 241 del 1990 sono gravi e ripetute e l’atto non può essere confermato. La complessità dell’interpretazione della materia e la novità della stessa sono validi motivi per compensare interamente tra le parti in causa le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La SECONDA Sezione della CTP di Lecce così dispone: accoglie il ricorso e dichiara nullo il ruolo portato dalla cartella di pagamento impugnato;

compensa le spese.