Corte di Cassazione – Sentenza n. 21632 del 26 ottobre 2016

SENTENZA

sul ricorso 28026/2012 proposto da:

(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 386/2011 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE, depositata il 18/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) per delega dell’Avvocato (OMISSIS) che si riporta al ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto, in subordine accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il concessionario del servizio per la riscossione tributi della provincia di Firenze (OMISSIS) spa notifico’ a (OMISSIS) un avviso di iscrizione ipotecaria su immobili di sua proprieta’, per il mancato pagamento di cartelle esattoriale inerenti vari tributi. Il contribuente propose ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze eccependo l’omessa notifica della comunicazione che deve precedere l’iscrizione ipotecaria di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 50, comma 2.

La Commissione Tributaria provinciale di Firenze accolse il ricorso con sentenza appellata dalla Concessionaria davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana la quale respinse l’appello e dichiaro’ illegittima l’iscrizione ipotecaria.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) spa con due motivi. (OMISSIS) non ha spiegato difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente (OMISSIS) spa lamenta nullita’ della sentenza per omessa pronuncia per mancata dichiarazione di difetto di giurisdizione da parte della Commissione Tributaria Regionale della Toscana in favore del giudice ordinario in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 1, in quanto la CTR non ha ritenuto pur in presenza di crediti INPS, INAIL e sanzioni amministrative non aventi natura tributaria di declinare la propria giurisdizione.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente (OMISSIS) spa lamenta violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 50, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 77, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice di appello ha ritenuto illegittima l’iscrizione ipotecaria sull’immobile del ricorrente perche’ non preceduta dalla notifica dell’avviso e intimazione al pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 50, comma 2.

Il ricorso e’ infondato e deve essere respinto in relazione al secondo motivo assorbito il primo.

Deve essere premesso che questa Corte, Sez. Unite, nr. 19667 del 18/09/2014 ha stabilito “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procedera’ alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che puo’ essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’articolo 77, comma 2 bis, del medesimo D.P.R., come introdotto dal Decreto Legge 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullita’ dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli articoli 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione reale dell’ipoteca mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimita’”.

Cio’ premesso il rigetto del superiore motivo determina l’assorbimento del primo motivo di ricorso relativo alla giurisdizione del giudice ordinario e di ogni altra ulteriore censura.

Per quanto sopra deve essere respinto il ricorso. La sentenza impugnata deve essere confermata. Nulla per le spese in mancanza di attivita’ difensiva.

P.Q.M.

Respinge il ricorso conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese del giudizio di legittimita’.