Irrilevanti nullità e inesistenza della notifica se c’è conoscenza

Non sono rilevanti i vizi di inesistenza e nullità qualora la notifica di un atto impositivo ha raggiunto il proprio obiettivo informativo.

La Cassazione ribadisce il proprio consolidato orientamento in base al quale “la notificazione e’ una mera condizione di efficacia e non un elemento dell’atto di imposizione fiscale, sicche’ la sua nullita’ e’ sanata, a norma dell’articolo 156 c.p.c., comma 2, per effetto del raggiungimento dello scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, puo’ desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest’ultimo, dell’atto invalidamente notificato”

 

E’ quanto ribadito con l’Ordinanza n. 28990 del 4 dicembre 2017.

LEGGI L’ORDINANZA