Corte di Cassazione – Sentenza n. 4657 del 21 febbraio 2020

RILEVATO CHE

1. Con sentenza 20 gennaio – 8 febbraio 2010, n. 178, la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara rigettava il ricorso proposto da (OMISSIS) avverso la cartella di pagamento emessa a seguito di avviso di accertamento (non impugnato) relativo all’anno 2004 per IRPEF, IRAP ed IVA.

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la contribuente cui hanno resistito l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Pescara ed (OMISSIS) S.p.A.

3. La Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara con sentenza n. 914/9/12, pronunciata il 22.3.2012 e depositata il 28.6.2012, ha accolto il ricorso interposto dalla contribuente dichiarando la nullita’ della notificazione dell’avviso di accertamento nonche’ la nullita’ della cartella di pagamento impugnata, siccome non preceduta da rituale notifica dell’atto presupposto.

4. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi.

5. Sia la contribuente che Equitalia non si sono costituite in giudizio.

6. Il ricorso e’ stato fissato per la camera di consiglio del’8.11.2019, ai sensi degli articoli 375, ultimo comma, e 380 bis 1, c.p.c..

CONSIDERATO CHE

1. Con il primo motivo l’Agenzia deduce “insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonche’ violazione dell’articolo 140 c.p.c. con riferimento all’articolo 360 c.p.c., nn. 5 e 3” assumendo che i giudici di appello non avrebbero ben compreso il contenuto della relata di notifica da cui risulta, invece, che l’adempimento previsto dall’articolo 140 c.p.c., ossia “l’affissione dell’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione del destinatario” era stato puntualmente compiuto dal messo notificatore il quale attestava di aver effettuato il “deposito in busta sigillata sulla quale e’ trascritto il numero 159625, cronologico della notificazione, presso la Casa Comunale di Pescara ed affissione di avviso di deposito, in busta sigillata, alla Casa Comunale nel Comune di Pescara, piazza Italia n. 1, “poiche’ irreperibilita’” (sic), dandone notizia al destinatario domiciliataria a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento n. 16216686605-7 in data 16.12.2008 dell’Ufficio Postale di Pescara”.

1.2. Il motivo e’ infondato.

1.3. Invero, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, “la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 60, va effettuata secondo il rito previsto dall’articolo 140 c.p.c., quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perche’ questi (o ogni altro possibile consegnatario) non e’ stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui al citato articolo 60, lettera e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perche’ risulta trasferito in luogo sconosciuto; accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel comune dov’e’ situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune” (cfr. Cass. n. 25436, n. 22796, n. 23332 del 2015, n. 24260 del 2014 e n. 1440 del 2013).

1.4. In tali casi qualora il messo notificatore riscontri la irreperibilita’ del contribuente presso la sua residenza anagrafica, deve effettuare il deposito presso la casa comunale ed inviare raccomandata con avviso di ricevimento (c.d. raccomandata informativa di cui all’articolo 140 c.p.c.), in relazione alla quale e’ stato piu’ volte affermato che “in tema di notificazione dell’accertamento tributario, qualora la notificazione sia stata effettuata nelle forme prescritte dall’articolo 140 c.p.c., ai fini della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, e’ necessaria la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata, atteso che il messo notificatore, avvalendosi del servizio postale ex articolo 140 c.p.c., puo’ dare atto di aver consegnato all’ufficio postale l’avviso informativo, ma non attestare anche l’effettivo inoltro dell’avviso da parte dell’Ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e non assistite dal carattere fidefacente della relata di notifica. (vedi Cass. n. 21132 del 2009 e Cass. n. 25985 del 2014).

1.5. In applicazione dei principi anzidetti, poiche’ il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., necessita del compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, in caso di omissione di uno di essi la notificazione e’ da considerarsi nulla.

1.6. Nel caso di specie l’avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2004 emesso all’Agenzia delle Entrate nei confronti della (OMISSIS) risulta notificato ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., stante l’irreperibilita’ (c.d. relativa) della medesima presso la residenza anagrafica di Pescara, in via dei Bastioni n. 53; a tal fine l’agente notificatore del Comune di Pescara ha certificato di aver ivi notificato l’atto il 16 dicembre 2008 “mediante procedura di deposito in busta sigillata sulla quale e’ trascritto il n. 159625 cronologico della notificazione, presso la Casa comunale di Pescara ed affissione di avviso di deposito, in busta sigillata, alla Casa comunale, nel Comune di Pescara, (OMISSIS), “poiche’ irreperibilita’” (sic), dandone notizia al destinatario/domiciliatario a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento in data 16 dicembre 2008 dell’ufficio postale di Pescara (OMISSIS)”, ma in assenza di qualsiasi prova della ricezione da parte della destinataria della raccomandata informativa, ne va confermata la nullita’.

2. Con il secondo motivo l’Agenzia deduce “violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, articolo 8, degli articoli 115 e 116 c.p.c., nonche’ insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo con riferimento all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5 “, ritenendo erronea la sentenza impugnata anche nella parte in cui ha ritenuto nulla la notificazione dell’invito al contraddittorio ai fini dell’applicazione dei parametri previsti dagli studi di settore.

2.1. Detto motivo e’ fondato.

2.2. In base alla L. n. 890 del 1982, articolo 8, comma 4, qualora il piego notificato a mezzo del servizio postale non sia stato recapitato all’indirizzo del destinatario per mancanza, assenza temporanea, rifiuto ecc., la notificazione nei confronti di questi “si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2 ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”.

2.3. Come affermato da questa Corte (Cass. Sez. III, n. 10998 del 2011; nonche’, S.U. sentenza n. 1418/2012) nel caso della notifica eseguita ai sensi della L. n. 890 del 1982, spirato inutilmente il termine di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata che informa dell’avvenuto deposito dell’atto (presso l’ufficio postale) si verifica dunque la c.d. “compiuta giacenza” ossia una situazione in cui, la notificazione si intende perfezionata nei confronti del destinatario.

3. In conclusione, il primo motivo va pertanto rigettato. Il secondo accolto con conseguente cassazione della sentenza nei limiti di cui in motivazione e rinvio degli atti al giudice a quo anche per le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso; accoglie il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione e rinvia gli atti alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo Sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.