Corte di Cassazione – Ordinanza n. 2299 del 31 gennaio 2020

ORDINANZA

sul ricorso 23025-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –

contro

(OMISSIS);
– intimata –

avverso la sentenza n. 382/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 25/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Roma con sentenza n. 18544/16, sez. 46, accoglieva il ricorso proposto da Bruni Clarice avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) relativo ad estimi catastali.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lazio.

Il giudice di seconde cure, con sentenza 382/1/2018, dichiarava inammissibile l’appello per nullita’ della notificazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Amministrazione finanziaria sulla base di un motivo.

La contribuente non ha resistito con controricorso.

La causa e’ stata discussa, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., nella camera di consiglio del 12.11.19 e la deliberazione e’ stata rinviata ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 35, ed assunta alla successiva udienza del 15.1.2020

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio sostiene la validita’ dell’atto di appello notificato a mezzo di un servizio di posta privata.

Va premesso che in caso di rinvio della deliberazione rispetto alla data della discussione dell’udienza pubblica (o della esposizione del relatore, ove non vi sia udienza pubblica), il mancato rispetto del termine di 30 giorni di cui all’evocato Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 35, comma 2, non comporta nullita’ della decisione, trattandosi di termine ordinatorio, in quanto non espressamente dichiarato perentorio dalla legge (ex plurimis, Cass. n. 4776 del 2002; Cass. n. 8249 del 2008; Cass. n. 12259 del 2010;Cass. 17163/15).

Cio’ posto il motivo e’ manifestamente fondato.

In via di fatto va premesso che nel caso di specie l’atto di appello e’ stato depositato presso la CTR il 22.3.17, prima quindi dell’entrata in vigore della L. n. 124 del 2017, e che la contribuente non si e’ costituita innanzi al giudice di seconde cure.

Cio’ posto occorre attenersi ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte che hanno definitivamente chiarito che “in tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 e’ prevista la possibilita’ per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, e’ nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017(Cass. sez un 299/20).

Da cio’ discende che in caso di costituzione in giudizio dell’appellato sussiste “la sanatoria della nullita’ della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte. (Cass. sez un 299/20)

Nel caso di specie, non essendosi la contribuente costituita nel giudizio di appello, deve ritenersi la nullita’ della notifica.

Da cio’ consegue la necessita’ di costituire il corretto contraddittorio nel giudizio di secondo grado.

La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla CTR Lazio in diversa composizione affinche’ provveda ad un nuovo giudizio disponendo il rinnovo della notifica dell’atto di appello da parte dell’Agenzia delle Entrate e provvedendo anche alla liquidazione delle spese della presente fase

P.Q.M.

Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Lazio, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.