CTP Roma – Sentenza n. 601 del 17.01.2020

SENTENZA

– avverso CARTELLA Dl PAGAMENTO N. (omissis)

contro:
AG. ENTRATE – RISCOSSIONE – ROMA
proposto dal ricorrente:
(omissis)

difeso da:
(omissis)

La ricorrente impugna la cartella esattoriale emessa per E. 19.964,58 in materia di omesso o carente versamento Iva per l’anno 2014 ed il relativo prodromico avviso di accertamento le cui copie asserisce di aver richiesto all’ufficio in data 20/4/2018 senza, peraltro, che gli fosse consegnata quella della cartella impugnata.

Eccepisce di non aver mai ricevuto la notifica degli atti de quibus e si riserva di eccepire, all’esito dell’eventuale deposito degli atti impugnati, il difetto di sottoscrizione degli stessi, la carenza del potere di firma del dirigente che ha sottoscritto il ruolo e l’inesistenza giuridica del ruolo per delega non conforme alla legge.

Contesta, poi, il calcolo degli interessi per difetto di motivazione e chiarezza, nonché la richiesta di pagamento dell’aggio richiesto dall’ufflcio in contrasto con la normativa comunitaria.

Resiste l’Agenzia delle Entrate Riscossione, rilevando che la cartella impugnata risulterebbe regolarmente notificata per pec ed eccependo la carenza di legittimazione passiva “in quanto l’attività che precede la formazione e la consegna del ruolo è devoluta unicamente all’Ente impositore, essendo demandata all’Ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione”, chiedendo, in via pregiudiziale, disporsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ Agenzia delle Entrate, quale ente creditore, nonché dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per tardività,

Il ricorso è fondato; in effetti l’ufficio ha depositato in atti copia della relata della pec del 15/2/2018 con cui ha notificato dall’indirizzo pec “[email protected] ” la cartella per cui è lite.

Peraltro detto indirizzo non è oggettivamente e con certezza riferibile all’Agenzia delle Entrate
Riscossione, non risultando nell’elenco del Reginde -(Registro Generale degli Indirizzi
Elettronici gestito dal Ministero della Giustizia)- nè nella pagina ufficiale del sito internet di
Agenzia Entrate Riscossione, nè nella pagina della CCIAA, nè in quella di INDICEPA, Indice
delle Pubbliche Amministrazioni, con la conseguenza che la cartella de qua non risulta
regolarmente notificata; le doglianze della ricorrente, pertanto, meritano accoglimento, non
avendo parte resistente dimostrato di aver correttamente e tempestivamente notificato la cartella
per cui è lite. Attesa la peculiarità della vicenda sussistono giustificati motivi per compensare le
spese di lite.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e compensa le spese.