Corte di Cassazione – Sentenza n. 39478 del 3 settembre 2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS);

avverso la sentenza del 13/07/2017 della CORTE APPELLO di TORINO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. LIGNOLA FERDINANDO;

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’;

udito il difensore.

RITENUTO IN FATTO

1 – Con sentenza del 13 luglio 2017, la Corte di appello di Torino, giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza di annullamento di questa Sezione del 22 settembre 2016, confermava la pronuncia di condanna del locale Tribunale che aveva ritenuto (OMISSIS) colpevole dei delitti di minaccia aggravata e percosse, irrogando allo stesso la pena di giorni 15 di reclusione con i doppi benefici di legge e la condanna a risarcire i danni causati alla costituita parte civile (OMISSIS).

La precedente sentenza di appello era stata annullata per ragioni processuali e precisamente perche’ il decreto di citazione in appello era stato irregolarmente notificato al difensore ai sensi dell’articolo 157 c.p.p. e non con i modi conseguenti alla avvenuta declaratoria di irreperibilita’.

Rinnovata la citazione dell’imputato, tentata presso la sua residenza anagrafica (non rinvenendo alcuno e cosi’ perfezionandola per la compiuta giacenza degli avvisi), la Corte rigettava i motivi dell’originario appello, osservando che:

– la declaratoria di contumacia pronunciata nel primo giudizio era regolare posto che, dopo accurate ricerche, si era dichiarata l’irreperibilita’ dell’imputato il 9 novembre 2012, e gli si era notificata la citazione in giudizio il 7 dicembre 2012, mentre il certificato anagrafico prodotto dalla difesa indicava come lo stesso fosse divenuto reperibile all’indirizzo riportato sul certificato solo a partire dall’8 marzo 2013;

– era infondata l’eccezione di nullita’ degli atti processuali per la loro mancata traduzione perche’ non era emerso, in giudizio, che l’imputato, alloglotta, non conoscesse la lingua italiana;

– le dichiarazioni rese dalla persona offesa erano risultate pienamente attendibili tanto che la stessa aveva mostrato un evidente timore dell’imputato e le contraddizioni con i fatti esposti in denuncia ben potevano essere ricondotte alla non perfetta conoscenza della lingua italiana; la decisione di sporgere denuncia mostrava come la stessa avesse realmente temuto per la sua incolumita’.

2 – Propone ricorso l’imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in due motivi.

2 – 1 – Con il primo eccepisce la nullita’ della notifica del decreto di citazione nel primo giudizio e la conseguente nullita’ degli ulteriori atti procedimentali.

Il decreto di irreperibilita’ emesso dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari per la comunicazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari non poteva spiegare la sua efficacia anche per la notifica del decreto di citazione a giudizio, che doveva essere preceduta da nuove ricerche e dall’emissione di un nuovo decreto.

Ne derivava la nullita’ assoluta della notifica del decreto di citazione a giudizio e la conseguente nullita’ degli atti processuali successivi e conseguenti, da ultimo la sentenza oggi impugnata.

A cio’ si aggiungeva – in tema di conoscibilita’ del domicilio del prevenuto all’epoca dei fatti – che la moglie del prevenuto sapeva che questi dimorava in (OMISSIS) e l’imputato aveva personalmente ricevuto una notifica del verbale di comparizione dei coniugi in sede civile per il processo di separazione il 18 marzo 2014.

2 – 2 – Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge per non essere stati tradotti gli atti nel processo in lingua conosciuta dall’imputato, cittadino del (OMISSIS).

Il Giudice avrebbe dovuto tradurre gli atti avendo il difensore di fiducia affermato che l’imputato non conosceva la lingua italiana e, comunque, nel dubbio, avrebbe dovuto seguire la strada che meglio garantiva la difesa dello stesso.

Anche da cio’ derivava la nullita’ assoluta di tutti gli atti non tradotti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso promosso nell’interesse dell’imputato e’ inammissibile.

1 – Il primo motivo – sulla nullita’ della citazione dell’imputato a comparire nel primo giudizio a seguito della mancata rinnovazione del decreto di irreperibilita’ del pubblico ministero emesso in occasione della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari – e’ inammissibile perche’ propone l’eccezione in termini diversi da quanto era stato rilevato dalla difesa nelle fasi precedenti al giudizio di rinvio, impingendo cosi’ nel divieto previsto dall’articolo 627 c.p.p., comma 4 che impedisce di proporre “nel giudizio di rinvio nullita’, anche assolute, o inammissibilita’, verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari”, nell’evidente intento di non vanificare la pronuncia della Corte di cassazione per ragioni diverse da quelle sulle quali la stessa era stata chiamata a decidere, che dovevano pertanto considerarsi precluse, essendo, il giudizio di rinvio, destinato a pronunciarsi sul solo devoluto della Corte stessa.

In precedenza, infatti, non si era sollevata la questione circa la necessaria reiterazione delle ricerche effettuate in relazione alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari (peraltro risolta, in senso negativo, da una precedente pronuncia di questa Corte: Sez. 5, n. 8592 del 05/12/2011, Mussaid, Rv. 251948) ma si era solo censurato il fatto che le ricerche, se correttamente effettuate, avrebbero consentito di individuare il nuovo indirizzo in cui il prevenuto era divenuto reperibile, scontrandosi peraltro con i rilievi dei giudici del merito, da ultimo della Corte territoriale con la sentenza oggi impugnata, che il nuovo domicilio datava ad un’epoca posteriore a quella della notifica della citazione al primo giudizio (sia come risultava dall’apposita certificazione, sia come era stato individuato nel giudizio civile di separazione).

2 – Anche il secondo motivo e’ inammissibile posto che era mancata del tutto la prova che l’imputato non conoscesse la lingua italiana e la Corte territoriale aveva, con motivazione in fatto priva di manifeste aporie logiche, osservato che lo stesso non era mai apparso in giudizio ed era domiciliato in Italia da molti anni e, conseguentemente, la mera asserzione del difensore non era motivo sufficiente per dedurne la nullita’ degli atti procedimentali, anche considerando il fatto che il medesimo non aveva neppure precisato quale lesione del diritto alla difesa del suo assistito avesse in concreto determinato la mancata traduzione degli atti.

3 – All’inammissibilita’ del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.