Corte di Cassazione – Sentenza n. 28269 del 4 novembre 2019

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 35880/2015 R.G. proposto da:

(OMISSIS) S.R.L.;
– ricorrente –

contro

(OMISSIS);
– ricorrente in via incidentale –

(OMISSIS) S.P.A.;
– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI ANCONA n. 796/2014, depositata il 27.10.2014;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13.3.2019 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso, chiedendo di accogliere il quinto motivo del ricorso principale e di dichiarare inammissibile il ricorso incidentale;

uditi gli avv. (OMISSIS), l’avv. (OMISSIS), e l’avv. (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) ha evocato in giudizio la (OMISSIS) s.p.a. e la (OMISSIS) s.r.l. dinanzi al Tribunale di Fermo, assumendo di aver svolto attivita’ di mediazione in favore delle convenute; che, in particolare il ricorrente era stato contattato dalla (OMISSIS) s.p.a., interessata all’acquisto di un immobile in (OMISSIS) e in (OMISSIS) da adibire alla rivendita di auto nuove, ed aveva stabilito contatti con (OMISSIS), tecnico di fiducia della (OMISSIS) s.r.l., riscontrando la disponibilita’ di quest’ultima a cedere un proprio opificio ancora da realizzare; che tali incontri erano esitati nella vendita di una costruzione per un corrispettivo di L. 3.500.000.000.

Ha chiesto la condanna di ciascuna delle convenute al pagamento di una provvigione pari a L. 70.000.000, oltre accessori.

Il Tribunale ha respinto entrambe le domande, con pronuncia parzialmente riformata in appello.

La Corte distrettuale ha – difatti – ritenuto che la prescrizione annuale del diritto alla provvigione richiesta nei confronti della (OMISSIS) s.p.a., decorresse dalla data di stipula dei preliminari di vendita (del 11.5.1999 e del 7.6.1999), non fosse stata sospesa ai sensi dell’articolo 2941 c.c., n. 8 dal silenzio serbato dai contraenti circa il perfezionamento dell’affare e fosse stata interrotta tardivamente dal (OMISSIS) solo con la notifica della citazione introduttiva.

Quanto ai rapporti con la ricorrente, la Corte di merito ha rilevato che il (OMISSIS) aveva partecipato ad una serie di incontri con la (OMISSIS) s.p.a. e il (OMISSIS), tecnico di fiducia della (OMISSIS) s.r.l., e ha concluso che il mediatore avesse svolto un’attivita’ rivelatasi utile per il buon esito dell’affare, reputando irrilevante che la (OMISSIS) s.r.l. non avesse conferito alcun incarico o che non fosse a conoscenza del ruolo e della qualita’ del resistente.

Ha infine ritenuto incontestato che questi fosse iscritto all’albo dei mediatori.

La cassazione di questa sentenza e’ chiesta dal (OMISSIS) s.r.l. sulla base di cinque motivi, illustrati con memoria ex articolo 378 c.p.c..

(OMISSIS) ha proposto ricorso incidentale in tre motivi.

La (OMISSIS) ha depositato controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso principale censura la violazione degli articoli 1754 e 1755 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contestando alla Corte di merito di non aver considerato che il diritto alla provvigione matura solo nei confronti delle parti che abbiano consapevolezza e siano a conoscenza del ruolo svolto dal mediatore, potendo solo in tal caso valutare l’opportunita’ di avvalersi delle relative prestazioni; che nel caso in esame, non era sufficiente che, come accertato dalla Corte di merito, il (OMISSIS) avesse partecipato ad taluni incontri volti a definire l’affare o che il suo intervento si fosse rilevato utile per il perfezionamento della vendita.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’articolo 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che, data la condizione di inscientia in cui versava la ricorrente, competeva al mediatore la prova di aver reso palese la propria qualita’ ed il ruolo svolto nell’ambito delle trattative, per cui, in mancanza, la domanda non poteva essere accolta.

Il terzo motivo deduce la violazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando che la sentenza abbia omesso di pronunciare sull’eccezione relativa alla inconsapevolezza, da parte della ricorrente, del ruolo svolto dal (OMISSIS).

Il quarto motivo denuncia la violazione degli articoli 1754 e 1755 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 sostenendo che, avendo il (OMISSIS) operato su incarico della (OMISSIS) s.p.a., si era perfezionato con quest’ultima un rapporto di mandato e non di mediazione, con la conseguenza che solo la mandante era tenuta a pagare il compenso.

1.1. I quattro motivi, che sono suscettibili di esame congiunto, sono fondati.

La (OMISSIS), convenuta in giudizio unitamente alla (OMISSIS) s.pa., per il pagamento delle provvigioni per l’attivita’ svolta dal resistente in occasione del perfezionamento della vendita immobiliare di cui in atti, aveva espressamente eccepito sin dal primo grado di non esser tenuta al pagamento, non essendo stata edotta (e non essendo a conoscenza) che il (OMISSIS) era intervenuto nell’affare nella qualita’ di mediatore. L’eccezione era stata riproposta in appello, come e’ dato atto nella sentenza impugnata (cfr. sentenza pag. 5).

La Corte anconetana, dopo aver stabilito che il (OMISSIS) aveva partecipato a piu’ incontri con la (OMISSIS) sp.a. e con il tecnico di fiducia della ricorrente, ha obiettato che “anche la semplice attivita’ di reperimento dei clienti o la segnalazione dell’affare legittima il diritto alla provvigione, sempre che la descritta attivita’ costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore”.

La sentenza e’, in tal modo, incorsa nei vizi denunciati.

Secondo il disposto dell’articolo 1754 c.c. mediatore e’ colui che mette in relazione due o piu’ parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcune di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza, essendo in posizione di imparzialita’ rispetto ai contraenti.

Accanto alla mediazione tipica, e’ configurabile una mediazione cosiddetta atipica, che ricorre nel caso in cui il mediatore abbia ricevuto l’incarico, da uno dei contraenti, di svolgere un’attivita’ intesa alla ricerca di una persona interessata alla conclusione di uno specifico affare, a determinate e prestabilite condizioni (Cass. s.u. 19161/2017).

In entrambe le ipotesi, il rapporto assume carattere contrattuale (Cass. 18514/2009; Cass. 5777/2006; Cass. 3472/1998; Cass. 6813/1988; Cass. 2631/1982) e puo’ perfezionarsi anche mediante comportamenti concludenti che implichino la volonta’ dei contraenti di avvalersi dell’opera del mediatore o mediante la semplice accettazione dell’opera da questi svolta (stante l’assenza di vincoli di forma anche se l’operazione da concludere abbia ad oggetto diritti immobiliari: Cass. 11655/20188; Cass. 1934/1982).

Occorre quindi che la parte (destinataria della domanda di pagamento del compenso) sia stata posta in grado di conoscere il ruolo svolto dall’intermediario, il quale deve operare in modo palese, rendendo nota la qualita’ rivestita (Cass. 4107/2019; Cass. 11521/2008).

L’onere della prova di tale presupposti e’ a carico della parte che pretenda di essere remunerata per l’opera prestata, trattandosi di elemento costitutivo del diritto al compenso (Cass. 6004/2007; Cass. 3154/1980).

1.2. La Corte di merito, qualificato il rapporto come mediazione tipica, non poteva – quindi – condannare la (OMISSIS) s.r.l. al versamento del compenso per il solo fatto che l’attivita’ del (OMISSIS) si era rivelata utile per la conclusione dei preliminari di vendita, ma, avendo la (OMISSIS) s.r.l. specificamente contestato di essere a conoscenza del ruolo assunto dal resistente, era tenuta a verificare se vi fosse prova che questi aveva palesato la propria qualita’, tenendo conto che era il (OMISSIS) a dover dimostrare la sussistenza delle condizioni cui era subordinato il diritto alla provvigione.

Lo stesso inquadramento del rapporto nell’ambito della mediazione tipica necessitava della previa verifica della natura dell’incarico conferito dalla (OMISSIS) s.p.a. al fine di stabilire se si fosse in presenza di un mandato, avendo riguardo alla natura vincolante o meno di detto incarico (Cass. 482/2019; Cass. 163882/2009; Cass. 24333/2008).

2. Il quinto motivo denuncia la violazione della L. n. 39 del 1989, articoli 3 e 6, nonche’ dell’articolo 345 c.p.c., sostenendo che la sentenza abbia erroneamente escluso che l’eccezione di insussistenza della prova dell’iscrizione del (OMISSIS) nell’albo dei mediatori potesse esser proposta direttamente in appello, non considerando non solo che la questione era stata gia’ sollevata in primo grado, ma che, inoltre, essendo l’iscrizione una condizione di validita’ del rapporto, la sua carenza poteva esser rilevata d’ufficio o comunque dedotta direttamente in secondo grado.

Il motivo e’ infondato perche’ la sentenza impugnata, pur dando incidentalmente atto della tardivita’ dell’eccezione proposta dalla ricorrente, l’ha respinta nel merito, osservando che, anche riguardo a tale profilo, e’ invocabile il principio di non contestazione, e che, alla luce delle difese svolte dalla (OMISSIS) s.r.l., non era necessaria alcuna verifica probatoria in ordine all’iscrizione all’albo dei mediatori da parte del (OMISSIS).

Non avendo la Corte di merito dichiarato inammissibile la censura ai sensi dell’articolo 345 c.p.c. e non avendo negato rilievo all’iscrizione del nell’albo dei mediatori quale condizione di validita’ del rapporto, i vizi denunciati non possono ritenersi sussistenti.

3. Il primo motivo del ricorso incidentale deduce la violazione dell’articolo 1755 c.c., comma 1, articoli 2950 e 2935 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per aver la sentenza erroneamente fatto decorrere la prescrizione del diritto al compenso dalla conclusione dei contratti preliminari di vendita in luogo che dalla data del definitivo, trascurando inoltre che nessuna comunicazione era giunta al (OMISSIS) circa data di conclusione dei suddetti contratti, i quali, peraltro, non erano stati trascritti.

In ogni caso, il decorso della prescrizione doveva considerarsi sospeso, perche’ le societa’ convenute aveva occultato dolosamente il perfezionamento dell’affare.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’articolo 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che la prova dell’intervenuta prescrizione non era stata raggiunta, dato che i preliminari erano privi di data certa e non erano stati trascritti e che la (OMISSIS) s.p.a. non aveva dedotto e dimostrato quale fosse il momento in cui il mediatore aveva appreso della conclusione dell’affare. La missiva del 26.6.2000, valorizzata – a tali effetti – dalla Corte distrettuale, non era stata prodotta dalla (OMISSIS) s.p.a. ne’ quest’ultima aveva dichiarato di volersene avvalere, sicche’ il documento non poteva essere utilizzato per ritenere estinto il diritto al compenso.

Il terzo motivo deduce la violazione dell’articolo 2943 c.c., comma 1 in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che la prescrizione doveva ritenersi interrotta tempestivamente dalla notifica della citazione introduttiva, la quale, sebbene pervenuta alle societa’ destinatarie in data 28.6.2000, era stata consegnata all’ufficiale giudiziario il 26.6.2000, impedendo comunque l’estinzione del diritto alla provvigione.

3.1. Il ricorso incidentale e’ inammissibile.

(OMISSIS) ha tempestivamente notificato il controricorso alla sola (OMISSIS) s.r.l. mentre, preso atto che la notifica alla (OMISSIS) s.p.a. (unica parte verso cui era indirizzato il ricorso incidentale), non era andata a buon fine a causa del trasferimento del difensore, con istanza dell’11.5.2015, ha chiesto di essere rimesso in termini.

Con provvedimento presidenziale del 29.5.2015, l’istanza e’ stata rimessa alle valutazioni del Collegio.

Dalla certificazione del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Ancona (la cui produzione e’ ammissibile in sede di legittimita’ ai sensi dell’articolo 372 c.p.c., comma 1), risulta tuttavia che, gia’ in data 11.7.2014, il trasferimento dello studio da (OMISSIS) a (OMISSIS) era stato annotato nell’albo professionale.

Solo in data 25.11.2015 il (OMISSIS) ha rinnovato la notifica (cfr. attestazione dell’ufficiale giudiziario in calce al controricorso depositato in data 22.1.2016).

Giova ribadire che la notificazione dell’impugnazione presso il domicilio dichiarato nel giudizio di merito, che abbia avuto esito negativo per l’avvenuto trasferimento dello studio, non ha alcun effetto giuridico.

La notifica va difatti effettuata al domicilio reale (quale risulta dall’albo professionale ovvero dagli atti processuali), poiche’ il dato di riferimento personale prevale su quello topografico.

La parte impugnante ha, in tal caso, la facolta’ e l’onere di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio e la successiva notificazione avra’ effetto dalla data di attivazione del procedimento, sempreche’ detta ripresa sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto tenuti presenti i tempi necessari per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni necessarie per provvedere alla rinnovazione (Cass. s.u. 17352/2009; Cass. s.u. 15594/2016; Cass. s.u. 15295/2014).

In tale ipotesi, la possibilita’ di superare eventuali decadenze e’ subordinata a due condizioni: l’errore sul domicilio del destinatario non deve essere imputabile al notificante e la nuova notifica deve essere eseguita entro un termine ragionevole (non superiore alla meta’ di quello stabilito a pena di decadenza).

Riguardo al primo profilo, la notifica presso il procuratore costituito o domiciliatario va effettuata nel domicilio eletto nel giudizio, se questi esercita l’attivita’ in un circondario diverso da quello di assegnazione, o, in alternativa, nel domicilio effettivo, previo riscontro, da parte dell’interessato, delle risultanze dell’albo professionale, dovendosi escludere che tale onere di verifica attuabile anche per via informatica o telematica – arrechi un significativo pregiudizio temporale o impedisca di fruire, per l’intero, dei termini di impugnazione, non essendo giustificata la notificazione ad un indirizzo diverso (Cass. s.u. 14594/2016; Cass. s.u. 17532/2009; Cass. s.u. 3818/2009).

L’errore in cui e’ incorso il (OMISSIS) non puo’, quindi, ritenersi scusabile – e non giustifica la chiesta rimessione in termini – dato che il trasferimento era stato annotato nell’albo degli avvocati da data ampiamente anteriore alla proposizione dell’impugnazione incidentale, la quale e’ stata, inoltre, notificata presso il domicilio effettivo del difensore della societa’ resistente a distanza di mesi dal momento in cui la parte ha avuto conoscenza delle ragioni per le quali la prima notifica non aveva avuto esito.

Va inoltre rilevato che il diritto del mediatore alla provvigione nei confronti di piu’ le parti dell’affare concluso per effetto del suo intervento da’ luogo a crediti distinti che possono essere fatti valere in separati giudizi (Cass. 1152/1995; Cass. 3894/1979).

Qualora detti crediti siano dedotti in un unico giudizio, si e’ in presenza un caso di litisconsorzio facoltativo tra cause connesse per il titolo, da cui consegue l’applicabilita’, nei gradi di impugnazione, dell’articolo 332 c.p.c. (Cass. 12093/2019; Cass. 30730/2018; si veda pure, in senso parzialmente contrario, Cass. 1668/2005, che sostiene l’applicabilita’ dell’articolo 331 c.p.c. in presenza di un vincolo di dipendenza in senso tecnico tra le domande di pagamento delle provvigioni proposte verso piu’ parti).

Di conseguenza, la tempestivita’ della notifica effettuata nei confronti della (OMISSIS) non poteva determinare l’ammissibilita’ dell’impugnazione incidentale proposta verso la (OMISSIS) s.p.a., dato inoltre che, nello specifico, il (OMISSIS) aveva evocato in causa le due societa’, chiedendo – a ciascuna di esse – il pagamento di L. 70.000.000 sulla base di fatti costitutivi distinti (il conferimento di uno specifico incarico da parte della ricorrente principale e il concreto svolgimento dell’attivita’ di mediazione verso la (OMISSIS) s.p.a.) ed aveva riproposto in appello le medesime circostanze di fatto dedotte in primo grado cfr. sentenza di appello pag. 2).

Lo stesso ricorso incidentale era rivolto esclusivamente nei confronti della (OMISSIS) s.p.a. ed attingeva profili – (la prescrizione del credito) – che non interessavano la (OMISSIS) s.p.s., con la conseguente impossibilita’ di configurare comunque un vincolo di dipendenza e, dunque, di applicare l’articolo 331 c.p.c..

Sono quindi accolti il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale, e’ respinto il quinto motivo di detto ricorso ed e’ dichiarato inammissibile il ricorso incidentale.

La sentenza impugnata e’ cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte di appello di Ancona, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

Si da’ atto che sussistono le condizioni per dichiarare il ricorrente in via incidentale e’ tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

accoglie il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso principale, rigetta il quinto motivo di detto ricorso e dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Ancona, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

Da’ atto che sussistono le condizioni per dichiarare il ricorrente in via incidentale e’ tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.