Corte di Cassazione – Sentenza n. 717 del 13 gennaio 2017

SENTENZA

sul ricorso 13136/2010 proposto da:

(OMISSIS) SCARL;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 84/2009 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO SEZ. DIST. di LATINA, depositata il 10/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso in via principale per l’accoglimento del 1 motivo, assorbito il 2 motivo, in subordine per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata il 10/4/2009 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, in riforma della decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da (OMISSIS) a r.l. avverso l’avviso di accertamento relativo all’anno 2001, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermo’ il recupero di Euro 129.114,22 in relazione all’utilizzo Fondo Incentivi al Personale. Osservo’ la Commissione Tributaria Regionale che l’imputazione fiscale delle componenti reddituali era subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti di certezza e oggettiva determinabilita’, talche’, risultando gia’ presenti nell’anno 2000 tutti i requisiti per la deducibilita’ fiscale del componente negativo di reddito, ritenne corretto il recupero.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la Banca sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. La ricorrente deposita memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente espone nullita’ del procedimento ex articolo 360 c.p.c., n. 4, per vizi della notifica dell’atto di appello con conseguente violazione del principio del contraddittorio ex articolo 101 c.p.c., del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 53, comma 2, degli articoli 141 e 149 c.p.c. e della L. 20 novembre 1982, n. 890, articolo 4. Deduce l’irregolare notifica dell’atto di appello, non rilevata nonostante che la Banca non si fosse costituita in giudizio. Osserva che l’atto era stato notificato tramite messo speciale autorizzato dall’amministrazione finanziaria, utilizzando il servizio postale. Rileva che, in materia di notifica di atti del contenzioso tributario eseguita tramite il servizio postale a norma del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 20, comma 2 e della L. 20 novembre 1982, n. 890, per la verifica della validita’ del procedimento notificatorio era richiesto, a pena d’inammissibilita’, nella contumacia dell’appellante, il deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata tramite la quale l’Agenzia aveva notificato l’appello, costituente prova dell’eseguita notificazione ai sensi della L. n. 890 del 1982, articolo 4, comma 3. All’esposizione della censura segue la formulazione del quesito di diritto.

1.2. L’Agenzia delle Entrate nell’allegare, unitamente alla memoria di costituzione, l’avviso di ricevimento, ammette che tale avviso non e’ stato prodotto nel giudizio d’appello e rileva che in quella sede era stata prodotta soltanto la ricevuta della spedizione della raccomandata con timbro dell’ufficio postale e la riproduzione a stampa delle risultanze del servizio Internet di (OMISSIS), dalla quale risultava che la raccomandata era stata consegnata il 27 aprile 2007.

2. Il motivo di ricorso e’ fondato e va accolto, pacifica essendo la circostanza dell’omessa produzione in sede di giudizio d’appello dell’avviso di ricevimento della raccomandata comprovante l’avvenuta notifica nei confronti della parte appellata, nella contumacia di quest’ultima. Tale omissione era idonea a determinante l’inammissibilita’ dell’appello. Il collegio richiama sul punto il principio, al quale intende dare continuita’, in forza del quale “la notifica a mezzo del servizio postale – anche se con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario si hanno per verificati, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, gli effetti interruttivi ad essa connessi per il notificante – non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento prescritto dall’articolo 149 c.p.c. e dalle disposizioni della L. 20 novembre 1982, n. 890, e’ il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identita’ e l’idoneita’ della persona a mani della quale e’ stata eseguita. Ne consegue che, anche nel processo tributario, qualora tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso in appello, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta, non la mera nullita’, ma l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non puo’ essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’articolo 291 c.p.c.) e l’inammissibilita’ del ricorso medesimo, in quanto non puo’ accertarsi l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio, anche se risulta provata la tempestivita’ della proposizione dell’impugnazione” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10506 del 08/05/2006, Rv. 589477; conforme Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8717 del 10/04/2013, Rv. 626427).

3. Conseguentemente il motivo va accolto, con assorbimento dell’altro. Ne discende la cassazione della sentenza senza rinvio, ai sensi dell’articolo 382 c.p.c., u.c., poiche’ in difetto della notificazione dell’atto d’appello il processo non poteva essere proseguito, determinandosi il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

4. L’accoglimento determina la liquidazione in favore della ricorrente delle spese relative al giudizio di legittimita’; nulla va disposto con riferimento alle spese del giudizio d’appello, in ragione del mancato svolgimento di attivita’ difensiva ad opera di parte appellata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata senza rinvio. Condanna la controricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 6.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.