Corte di Cassazione, Sez. II Civile – Ordinanza n. 28399 del 28 novembre 2017

ORDINANZA

sul ricorso 29652-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, (gia’ (OMISSIS) S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), COMUNE di COPPARO (FE), in persona del Sindaco pro tempore, POLIZIA LOCALE di COPPARO, in persona del Dirigente pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 554/2014 del TRIBUNALE di FERRARA, depositata il 15/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

con sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c. in data 15 maggio 2014 il tribunale di Ferrara in composizione monocratica ha respinto appello proposto da (OMISSIS) s.p.a. avverso decisione con cui il giudice di pace di Copparo aveva accolto opposizione proposta da (OMISSIS) nei confronti dell’agente per la riscossione predetto e del comune di Copparo in ordine a cartella di pagamento per sanzioni amministrative pecuniarie;

a supporto di detta decisione il tribunale ha ritenuto, condividendo la decisione del giudice di pace, “l’inesistenza della notifica” “attuata direttamente dal concessionario” Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ex articolo 26 comma 1, mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; secondo il tribunale, la norma predetta, nel suo esordio, elenca i soggetti abilitati alla notifica (“La cartella e’ notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale”), per cui l’espressione che segue (“La notifica puo’ essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”) – dopo la soppressione delle parole “da parte dell’esattore” originariamente in essa contenute (ad opera del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, articolo 12, comma 1, con testo poi mantenuto dall’ulteriore novellazione di cui al Decreto Legislativo 27 aprile 2001, n. 193, articolo 1, comma 1, lettera c)) assumerebbe un significato da mettere in “raccordo con la prima parte della norma sui soggetti abilitati a notificare, non potendo essere oggetto di autonoma lettura” stante il “venir meno del previgente esplicito riferimento alla figura dell’esattore quale soggetto ulteriore rispetto agli altri tassativamente indicati”, per cui “solo loro” potrebbero procedere a tale “ulteriore forma di notifica”; neppure avrebbe “valore dirimente quanto sancito dall’u.c. dell’articolo 26 per cui “l’esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” poiche’ cio’ non incide(rebbe) per cosi’ dire a monte sui soggetti che possono essere esclusivi autori diretti della forma di notificazione a mezzo del servizio postale”;

avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) s.p.a. su un unico motivo, rispetto al quale (OMISSIS) e il comune di Copparo non hanno svolto difese;

con le proprie conclusioni scritte il p.g. Dott. Gianfranco Servello ha sollecitato l’accoglimento del ricorso;

CONSIDERATO CHE

e’ fondato l’unico motivo con cui l’agente per la riscossione ha denunciato violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26;

invero, l’interpretazione della norma fornita dal tribunale di Ferrara si pone contro la giurisprudenza di questa corte, immutata pur dopo le novellazioni dell’articolo 26 cit., nel senso che la disposizione consente che la notificazione possa essere eseguita “anche mediante invio” diretto dell’atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (oggi anche PEC) da parte dell’agente per la riscossione;

si e’ specificato che in tal “caso la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessita’ di redigere un’apposita relata di notifica… L’accertamento circa la coincidenza tra la persona cui la cartella e’ destinata e quella cui e’ consegnata e’, difatti, di competenza esclusiva dell’ufficiale postale, che vi provvede con un atto (l’avviso di ricevimento della raccomandata) assistito dall’efficacia probatoria di cui all’articolo 2700 c.c., avendo natura di atto pubblico…” (cosi’ Cass. n. 6395 del 19/03/2014 che richiama Cass. n. 11708 del 27/05/2011 e v. anche n. 14327 del 19/06/2009 e di recente n. 4567 del 06/03/2015 e n. 20918 del 17/10/2016). La stessa giurisprudenza ha specificato – in senso diametralmente opposto a quanto sostenuto dal tribunale di Ferrara, che ha svalutato tale dato esegetico – che “non a caso il citato articolo 26, penultimo comma, dispone che il concessionario e’ obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione. In tale ultima ipotesi, pertanto, e’ l’avviso di ricevimento a garantire l’esatta individuazione del destinatario dell’atto, tenendo luogo della notifica di cui alla prima parte del citato articolo 26, ed a fare fede della sua spedizione da parte del soggetto legittimato, che in tal caso e’ direttamente il concessionario, agente della riscossione”; nel senso anzidetto, dunque, non assume specifico significato la soppressione dell’inciso relativo alla menzione espressa della figura dell'”esattore” quale soggetto titolato all’invio diretto, posto che tale soppressione, com’e’ noto, si e’ giustificata soltanto a cagione del passaggio dal sistema di esazione a quello del concessionario – e poi agente – per la riscossione;

accogliendosi il ricorso, deve cassarsi la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Ferrara in composizione monocratica, in persona di diverso magistrato, che provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la corte accoglie il ricorso e rinvia al tribunale di Ferrara in composizione monocratica, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimita’.