Consegna all’ufficiale giudiziario atto da notificare, tempestività provata dal timbro

La tempestività della consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, laddove non venga esibita la ricevuta di cui al R.D n. 1229/1959, art. 109, può essere provata e desunta dal timbro apposto sull’atto recante il numero cronologico e la data.

E’ quanto ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 15687 del 23 giugno 2017, di cui al principio già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 14294 del 20 giugno 2007.

La Suprema Corte ha infatti precisato che il timbro apposto sul documento da notificare fa fede fino a querela di falso della veridicità di quanto dallo stesso rappresentato e, quindi, nello specifico, della data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario e quindi della tempestività dell’impugnativa.

LEGGI LA SENTENZA N. 15687 DEL 23 GIUGNO 2017

LEGGI LA SENTENZA N. 14294 DEL 20 GIUGNO 2007