Corte di Cassazione, Sez. VI TRI civile – Ordinanza n. 25795 del 30 ottobre 2017

ORDINANZA

sul ricorso 18017-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SCARL, IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona dei commissari liquidatori, (OMISSIS) SCARI. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINITRATIVA, in persona dei commissari liquidatori, (OMISSIS) SCARL IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del commissari liquidatori, elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentate e difese dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 655/38/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di TORINO, depositata il 16/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. MANZON ENRICO.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del Presidente e del Relatore.

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 15 maggio 2015 la Commissione tributaria regionale del Piemonte dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 2/2/13 della Commissione tributaria provinciale di Cuneo che aveva accolto i ricorsi della (OMISSIS) societa’ cooperativa a r.l. in liquidazione coatta amministrativa, della (OMISSIS) societa’ cooperativa a.r.l. in liquidazione coatta amministrativa e della (OMISSIS) TRE societa’ cooperativa a r.l. in liquidazione coatta amministrativa contro le cartelle di pagamento IVA ed altro 1998-1999-2000-2001-2002. La CTR osservava in particolare che l’appello doveva considerarsi tardivo, poiche’ ricevuto dal destinatario difensore domiciliatario delle societa’ contribuenti il 7 marzo 2014, scadendone il termine finale di proposizione il 5 marzo 2014.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

Resistono con controricorso le societa’ contribuenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con l’unico mezzo dedotto – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’agenzia fiscale ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, articoli 3 e 14, Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 16, commi 2, 3, 4 e 5, articolo 149 c.p.c., poiche’ la CTR non ha considerato che il plico in busta chiusa contente l’atto di appello era stato consegnato al messo notificatore speciale in data 5 marzo 2014 e quindi tempestivamente.

La censura e’ fondata.

Va infatti ribadito che:

“In tema di contenzioso tributario, il Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 16, ha natura di norma generale e regola le modalita’ delle notificazioni degli atti del processo tributario, dettando una disciplina speciale sia per il contribuente sia per gli organi dell’Amministrazione tributaria; il comma quarto della cit. disposizione ha per oggetto solo atti dell’Amministrazione tributaria, prevedendo un’ulteriore modalita’ di notificazione a disposizione degli uffici pubblici, che consiste nella possibilita’ di avvalersi di messi comunali o di messi autorizzati. Tale regola, per ragioni, non tanto letterali, quanto logiche e sistematiche, si applica anche alla notificazione del ricorso in appello” (Sez. 5, Sentenza n. 26053 del 30/12/2015, Rv. 638459 – 01);

“In tema di notificazioni degli atti processuali, il Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 16, comma 4, nel concedere all’ufficio o all’ente locale la facolta’ di provvedere “alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall’amministrazione finanziaria”, equiparata la figura del messo notificatore autorizzato a quella del messo comunale, il quale, nello svolgimento dell’incarico di notificazione svolge una funzione indipendente rispetto a quella dell’amministrazione di appartenenza, restando pertanto ad esso applicabili i principi generali con riferimento al momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario” (Sez. 5, Sentenza n. 4517 del 22/02/2013, Rv. 626388 01);

“In tema di contenzioso tributario, ai fini della regolare proposizione dell’appello, la notifica tramite il messo, ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 16, comma 4, equivale integralmente a quella effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario, sicche’, in caso di omesso deposito della copia dell’appello presso la segreteria della commissione tributaria provinciale, non opera la comminatoria d’inammissibilita’ di cui al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 53, comma 2, che si riferisce alle semplici raccomandate previste dall’articolo 16, comma 3, del citato decreto, trovando applicazione la regola di cui all’articolo 123 disp. att. c.p.c., comma 1, in virtu’ della quale l’ufficiale giudiziario, e quindi anche il messo notificatore, e’ onerato di dare immediato avviso scritto dell’avvenuta notificazione dell’appello al cancelliere del giudice che ha reso la sentenza impugnata” (Sez. 5, Sentenza n. 14273 del 13/07/2016, Rv. 640538 – 01).

Pacifico in fatto che l’atto di appello e’ stato consegnato dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, appellante al messo notificatore l’ultimo giorno utile per la proposizione dell’appello stesso (5 marzo 2014), la sentenza impugnata contrasta con i principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali e va dunque cassata in relazione al motivo dedotto, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione Semplificata.