Corte di Cassazione – Sentenza n. 19795 del 9 agosto 2017

SENTENZA

sul ricorso 5240-2012 proposto da:

(OMISSIS);
– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA (OMISSIS);
– intimato –

avverso la sentenza n. 7/2011 della COMM.TRIB.REG. del Lazio, depositata il 21/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;

udito per la ricorrente l’Avvocato CHIRICO che si riporta al ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato PALATIELLO che si riporta al controricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE SERGIO che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza emessa in data 23.09.2010, in accoglimento dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 28/60/2008 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, ha rigettato il ricorso con cui la contribuente (OMISSIS) aveva impugnato la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti per la riscossione di imposta di registro; la sentenza di primo grado aveva ritenuto tardiva la costituzione in giudizio dell’Ufficio, omettendo – su tale presupposto di valutare le relative produzioni documentali; la sentenza d’appello motivava la riforma della decisione di prime cure sulla natura ordinatoria del termine di costituzione, valorizzando la – documentata – regolarita’ della notificazione dell’avviso di accertamento a suo tempo effettuata alla contribuente in materia di imposta di registro, e rilevando che la mancata impugnazione del relativo atto impositivo precludeva la (successiva) contestazione della legittimita’ della cartella di pagamento oggetto di ricorso.

2. Ricorre per cassazione (OMISSIS), deducendo quattro motivi di doglianza, a mezzo dei quali chiede l’annullamento della sentenza impugnata. Il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 23, comma 1 e articolo 32, comma 2; la ricorrente non contesta la natura ordinatoria del termine per la costituzione in giudizio dell’Ufficio, ma deduce la perentorieta’, invece, del termine previsto dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 32, comma 1 per la produzione di documenti, che e’ quello di 20 giorni liberi prima dell’udienza; il relativo termine scadeva il 9.01.2008 e l’Agenzia delle Entrate si era costituita il 15.01.2008, con conseguente tardivita’ e inammissibilita’ della produzione documentale (avvenuta 15 giorni prima dell’udienza) destinata a provare la rituale notificazione dell’avviso di accertamento prodromico all’emissione della cartella di pagamento, tale da comportare la soccombenza dell’Ufficio sull’onere della prova.

Il secondo motivo deduce la nullita’ della sentenza impugnata per violazione dell’articolo 112 cod.proc.civ., lamentando l’omesso esame del motivo dell’appello incidentale del contribuente che deduceva la nullita’ della cartella di pagamento conseguente alla nullita’ della notifica dell’avviso di accertamento, eseguita nelle forme dell’articolo 139 del codice di rito civile a mani del portiere senza l’attestazione nella relata del mancato rinvenimento delle persone indicate dalla norma.

Il terzo motivo deduce omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo, lamentando la natura apodittica dell’affermazione della sentenza impugnata relativa alla regolarita’ della notifica dell’avviso di accertamento.

Il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, articoli 137 e 139 cod. proc. civ., sollecitando questa Corte a decidere nel merito sul punto, dichiarando la nullita’ della notificazione eseguita al portiere dello stabile senza la preventiva attestazione dell’inutile esperimento del tentativo di consegna dell’atto alle persone abilitate alla sua ricezione; deduce l’irrilevanza dell’invio dell’avviso raccomandato ricevuto dal destinatario, del quale la ricorrente aveva disconosciuto la sottoscrizione e che presuppone il corretto adempimento delle precedenti formalita’, senza alcun effetto sanante della prodotta nullita’; rileva l’inidoneita’ della notifica della cartella di pagamento a sanare la nullita’ della notifica dell’atto presupposto, stante la reciproca autonomia dei due atti.

3. Resiste l’Agenzia delle Entrate, col patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, mediante controricorso col quale replica ai motivi di ricorso, rilevandone l’inammissibilita’ e/o l’infondatezza; deduce che l’Ufficio aveva rinnovato la produzione documentale nel giudizio d’appello, come era legittimato a fare a norma del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 58 e rileva la natura di mera difesa della produzione dell’avviso di accertamento notificato; deduce la regolarita’ della notificazione dell’atto impositivo effettuata a mani del portiere, con successivo invio della raccomandata a/r ricevuta dal contribuente, che consentiva di ritenere raggiunta la prova della conoscenza dell’atto in data 7.12.2005.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ complessivamente infondato e deve essere rigettato.

2. Il primo motivo di doglianza e’ privo di fondamento, alla stregua dell’orientamento consolidato di questa Corte Suprema – col quale la ricorrente omette completamente di confrontarsi – secondo cui in tema di contenzioso tributario il giudice d’appello puo’ legittimamente fondare la propria decisione sui documenti tardivamente prodotti in primo grado, purche’ acquisiti al fascicolo processuale mediante tempestiva e rituale produzione in sede di gravame entro il termine perentorio stabilito dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 32, comma 1 di venti giorni liberi prima dell’udienza, applicabile nel giudizio di secondo grado stante il richiamo, operato dall’articolo 61 del citato D.Lgs., alle norme del giudizio di primo grado (Sez. 5 n. 3661 del 24/02/2015, Rv. 634467-01; Sez. 5 n. 20109 del 16/11/2012, Rv. 624170-01); nel rispetto di tale termine, il Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 58, comma 2 consente, infatti, la produzione nel giudizio tributario d’appello di qualsiasi documento (pur se gia’ in precedenza disponibile per la parte: Sez. 6-5 n. 22776 del 6/11/2015, Rv. 637175-01), anche al di fuori degli stretti limiti fissati dall’articolo 345 cod. proc. civ..

Nel caso di specie, risulta che l’Ufficio ha ritualmente rinnovato in grado d’appello la produzione documentale tardivamente effettuata nel giudizio di primo grado in particolare mediante il deposito dell’avviso di accertamento definitivo dell’imposta di registro dovuta dalla (OMISSIS) per la cui riscossione e’ stata emessa la cartella di pagamento impugnata nel presente giudizio, con la prova della relativa notifica – con relativo effetto sanante, che legittimava comunque l’esame e la valutazione dell’atto impositivo presupposto, ai fini della decisione della controversia, da parte della Commissione Regionale.

3. Anche il secondo motivo di ricorso e’ infondato, avendo la sentenza impugnata dato atto della regolarita’ della notifica dell’avviso di accertamento dell’imposta di registro che costituisce il presupposto dell’emissione della cartella di pagamento, che non e’ stata impugnata dalla ricorrente per vizi propri, ma solo per i vizi destinati in tesi difensiva a travolgerla – che inficerebbero il precedente atto impositivo, la cui natura definitiva e’ stata ritenuta dalla Commissione Regionale preclusiva della contestazione della legittimita’ derivata della cartella: sul punto non sussiste dunque alcun vizio di omessa pronuncia.

4. Il terzo e il quarto motivo di doglianza, che possono essere esaminati in modo congiunto, sono parimenti infondati.

La questione di nullita’ della notificazione dell’atto presupposto eseguita nelle forme dell’articolo 139 c.p.c., commi 3 e 4, richiamate dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60 (la cui dedotta invalidita’, preclusiva della definitivita’ dell’avviso di accertamento, legittimerebbe – se accertata – la contribuente a far valere in questa sede le contestazioni sul merito della pretesa tributaria), sollevata dalla (OMISSIS) sotto il profilo della carenza, nella relata di notifica, dell’attestazione relativa a(l’assenza nel domicilio del destinatario delle persone indicate nel predetto articolo 139, primi due commi, idonea a legittimare la consegna dell’atto al portiere dello stabile, e’ superata dall’effetto sanante che deve comunque riconoscersi alla ricezione della raccomandata contenente la notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto, inviata al destinatario ai sensi del comma 4 della norma, cosi’ da assicurare il raggiungimento dello scopo dell’atto agli effetti dell’articolo 156 terzo comma del codice di rito civile.

Sul punto devono trovare applicazione i principi affermati da questa Corte sul tema speculare della notificazione degli atti impositivi che sia stata effettuata ai sensi dell’articolo 140 cod. proc. civ. senza il compimento di tutti gli adempimenti formali previsti dalla norma, con specifico riguardo alla sanatoria che e’ destinata a prodursi – per conseguimento della scopo – qualora il destinatario della notifica abbia comunque ricevuto la raccomandata di conferma dell’avvenuto deposito del piego (Sez. 5 n. 19522 del 30/09/2016, Rv. 641241-01; Sez. 5 n. 11713 del 27/05/2011, Rv. 618289-01); con l’ulteriore precisazione per cui, avendo la raccomandata finalita’ informativa e non tenendo luogo dell’atto da notificare, essa non e’ soggetta alle disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta ma solo al regolamento postale, cosi’ che e’ sufficiente che il plico sia consegnato al (domicilio del destinatario e il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall’ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualita’ del consegnatario o la sua relazione con il destinatario.

La circostanza relativa all’avvenuta ricezione della raccomandata contenente la notizia dell’eseguita notificazione dell’avviso di accertamento emerge dal testo stesso del ricorso, nel quale la ricorrente si e’ limitata a contestare l’efficacia sanante del relativo adempimento, allegando un disconoscimento della sottoscrizione dell’avviso di ricevimento che si rivela del tutto inconferente, sia perche’ non formalizzato mediante apposita querela di falso (Sez. 1 n. 24852 del 22/11/2006, Rv. 593225-01), sia perche’ la relativa sottoscrizione risulta essere stata apposta da persona diversa dalla (OMISSIS) (il portiere dello stabile).

Il perfezionamento, a suo tempo, della notificazione dell’atto impositivo preclude dunque la riproposizione nel presente giudizio di questioni sul merito della pretesa fiscale, cosi’ come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata.

5. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla Agenzia delle Entrate le spese di lite che si liquidano in Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.