Corte di Cassazione – Ordinanza n. 20306 del 23 agosto 2017

ORDINANZA

sul ricorso 14285-2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TERZIGNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1778/34/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 25/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/06/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti il comune impositore non ha spiegato difese scritte, il contribuente impugnava la sentenza della CTR della Campania, relativa all’impugnativa di una cartella esattoriale in tema di Tarsu/Tia, lamentando la violazione delle norme in tema di notifica degli atti impositivi, in quanto, erroneamente la CTR aveva ritenuto l’atto d’appello inammissibile, perche’ notificato a mezzo di agenzia di poste private, in quanto il Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 16, comma 3 prevede anche la possibilita’ di “consegna diretta” dell’atto all’impiegato del Ministero delle Finanze o dell’ente locale che ne rilascia ricevuta sulla copia. Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il ricorso e’ infondato.

Secondo l’orientamento di questa Corte, “In tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato deve ritenersi inesistente, e come tale non suscettibile di sanatoria, atteso che il Decreto Legislativo n. 261 del 1999, articolo 4, comma 1, lettera a), che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine pubblico sono comunque affidati in via esclusiva alle (OMISSIS) s.p.a. le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla L. n. 890 del 1982, tra cui vanno annoverate quelle degli atti tributari sostanziali e processuali” (Cass. ord. n. 19467/16, Cass. sez. un. 13452/17, 15347/15, 27021/14, ord. n. 2262/13, 3932/11, 11095/08, 20440/06, contra Cass. n. 2922/15, non condivisa dal Collegio, in quanto del tutto marginale nel panorama giurisprudenziale; in proposito, a conferma dell’orientamento consolidato, v. Cass. sez. un. 13453/17).

Nel caso di specie, poiche’ il procedimento di notificazione del ricorso introduttivo del giudizio tributario e’ stato eseguito tramite agenzia privata, quindi, con modalita’ non contemplate dall’ordinamento, va confermata la sentenza impugnata che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto sopra enunciato.

La mancata costituzione del concessionario della riscossione, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE:

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 – bis.