Corte di Cassazione – Sentenza n. 19366 del 21 agosto 2013

SENTENZA

sul ricorso 22338-2008 proposto da:

INPS;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A., (gia’ (OMISSIS)S.P.A.);

– intimate –

Nonche’ da:

(OMISSIS);

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) S.P.A., (gia’ (OMISSIS) S.P.A.);

– intimata –

e contro

I.N.P.S.;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 383/2006 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/05/2008 r.g.n. 600/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l’inammissibilita’ o rigetto del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 5.5.08 la Corte d’appello di Bologna, in riforma della pronuncia emessa in prime cure dal Tribunale di Parma, dichiarava non dovuta all’INPS la somma di cui alla cartella esattoriale notificata dalla (OMISSIS) S.p.A. l’8.1.03 nei confronti della opponente (OMISSIS) per il pagamento di contributi relativi agli anni 1994, 1995 e 1996 per la gestione commercianti, oltre somme aggiuntive.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre l’INPS (in proprio e quale mandatario ex lege della (OMISSIS)) affidandosi ad un solo motivo.

La (OMISSIS) resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale basato su tre motivi.

(OMISSIS) S.p.A. (gia’ (OMISSIS) S.p.A.), pure nei cui confronti si sono celebrati i gradi di merito, e’ rimasta intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si riuniscono ex articolo 335 c.p.c. i ricorsi in quanto aventi ad oggetto la medesima sentenza.

Ancora in via preliminare vanno rigettate le eccezioni di inammissibilita’ del ricorso principale sollevate dalla difesa della (OMISSIS).

Sostiene la controricorrente la nullita’ della procura speciale rilasciata al difensore dell’INPS da parte di (OMISSIS) in qualita’ di presidente dell’istituto perche’ sarebbe cessato dalla carica prima della proposizione del ricorso.

Premesso che, per costante giurisprudenza di questa S.C., quando la procura speciale apposta a margine o in calce al ricorso per cassazione sia priva di data (come nel caso di specie) si presume essere stata rilasciata nella stessa data del ricorso (cfr., ex aliis, Cass. 18.4.03 n. 6298; Cass. 25.1.01 n. 1058), e’ onere di chi eccepisca la nullita’ dimostrare il venir meno, in capo al soggetto che abbia rilasciato la procura, dei poteri di rappresentanza dell’ente, dimostrazione che ben puo’ essere fornita depositando idonea documentazione nelle forme e nei termini di cui all’articolo 372 c.p.c., cosa che l’odierna controricorrente non ha fatto.

E’, poi, infondata l’eccezione concernente la mancata indicazione delle fonti del mandato in forza del quale l’istituto ricorre anche per la (OMISSIS), trattandosi di mandato ex lege.

Del pari infondata e’ l’eccezione relativa alla mancata indicazione ex articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 degli atti e dei documenti su cui si fonda il ricorso, dovuta soltanto quando il ricorrente denunci un omesso, inadeguato o travisato esame d’un atto e/o di un documento o lamenti un errore di sussunzione che presupponga l’esatta identificazione del fatto da ricondurre ad una data fattispecie normativa, non anche quando, pacifici il fatto da sussumere e la relativa norma di riferimento nel caso -“notifica avvenuta mediante consegna dell’atto ad una vicina di casa della destinataria ex articolo 139 c.p.c., comma 3 -, la censura riguardi soltanto il significato giudiziario dell’accadimento, vale a dire – sempre nel caso – la valenza da attribuire alla spedizione della raccomandata prevista dal comma 4 della stessa disposizione codicistica.

Il ricorso principale.

Con l’unico motivo di ricorso l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione dell’articolo 139 c.p.c., commi 3 e 4 in relazione al Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo 24, comma 5 per avere l’impugnata sentenza respinto l’eccezione (che invece era stata accolta in primo grado) di tardivita’ dell’opposizione in quanto intervenuta il 25.2.03, oltre il 40 giorno dalla notifica della cartella esattoriale, avvenuta l’8.1.03; in proposito la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che detta notifica si fosse perfezionata non con la consegna dell’atto alla vicina di casa (e cugina non convivente della (OMISSIS)) (OMISSIS), ma con l’invio della successiva raccomandata, mentre – ad avviso dell’istituto ricorrente – il procedimento notificatorio deve intendersi ormai perfezionato con la consegna dell’atto, essendo l’eventuale omissione della raccomandata di cui all’articolo 139 c.p.c., comma 4 causa non di nullita’ della notifica, ma di mera sua irregolarita’.

Il motivo e’ infondato.

Secondo il piu’ recente orientamento di questa S.C. (in contrario avviso alla piu’ remota giurisprudenza invocata nel ricorso dell’INPS) l’omessa spedizione della raccomandata prevista dall’articolo 139 c.p.c., comma 4 non costituisce una mera irregolarita’, ma un vizio dell’attivita’ dell’ufficiale giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto dal notificante all’ufficiale giudiziario medesimo, la nullita’ della notificazione nei riguardi del destinatario (cfr. Cass. n. 7667/09; Cass. n. 17915/08).

A tale ultima giurisprudenza va data continuita’, considerato altresi’ che l’analoga norma contenuta nella Legge 20 novembre 1982, n. 890, articolo 7 e’ stata integrata dall’obbligo di effettuare l’avviso con raccomandata, grazie all’introduzione di un comma 6, ad opera della Legge n. 244 del 2007, articolo 36, commi 2 quater e 2 quinquies con riferimento ai procedimenti di notifica effettuati a mezzo del servizio postale dopo l’entrata in vigore di detta legge.

Per l’effetto, poiche’ non risulta – come rilevato dalla Corte territoriale – se e in che data sia stata spedita la raccomandata prevista dall’articolo 139 c.p.c., comma 4 dopo che la cartella esattoriale era stata consegnata a persona diversa dalla destinataria e non convivente, non si puo’ individuare l’esatto dies a quo per il decorso del termine perentorio di cui al Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo 24.

Ne consegue che l’eccezione di tardivita’ dell’opposizione coltivata dall’INPS e’ stata rettamente disattesa dai giudici d’appello: infatti, il principio secondo cui grava sull’opponente l’onere di provare la tempestivita’ dell’iniziativa giudiziaria intrapresa postula pur sempre che l’atto contro cui l’opposizione e’ rivolta sia stato validamente notificato e lo sia stato in data certa; diversamente, all’opponente risulterebbe impossibile dimostrare di aver agito nei termini (cfr. Cass. 17.9.04 n. 18730).

Ne discende il rigetto del ricorso principale.

Il ricorso incidentale.

Dalla motivazione dell’impugnata sentenza emerge chiaramente che i giudici d’appello hanno considerato prescritti tutti gli importi di cui alla cartella di pagamento opposta, di guisa che, proprio tenuto conto di quanto si afferma nel ricorso incidentale, nel caso in esame ci si troverebbe in presenza di un mero errore materiale nel dispositivo della sentenza, la’ dove si menziona il piu’ ridotto importo di euro 17.074,88 anziche’ quello di euro 19.361,24 oggetto dell’intera cartella.

Cio’ assorbe il primo motivo di ricorso incidentale della (OMISSIS), che deduce, in subordine alla richiesta di correzione di errore materiale, violazione degli articoli 1277 e 1193 c.c., nonche’ dell’articolo 112 c.p.c., per omessa pronuncia su tutta la domanda dell’interessata, nella parte in cui la Corte territoriale ha dichiarato non dovuta la somma di euro 17.074,88 di cui alla cartella esattoriale de qua, il cui importo complessivo era – invece – di euro 19.361,24 (euro 2.286,36 erano stati pagati ante iudicium, senza che pero’ cio’ importasse riduzione dell’opposizione, sempre secondo quanto si legge nel ricorso incidentale).

Nondimeno, la correzione dell’errore materiale della sentenza impugnata non e’ operazione cui possa provvedere questa Corte Suprema.

La speciale disciplina dettata dall’articolo 287 c.p.c. e segg., che attribuisce la competenza all’emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere, se non e’ applicabile quando contro la decisione stessa sia gia’ stato proposto appello dinanzi al giudice del merito (in quanto l’impugnazione assorbe anche la correzione di errori materiali), va – invece – osservata rispetto alle decisioni impugnate con ricorso per cassazione, perche’ la Corte di legittimita’ non puo’ correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice del merito (la Corte territoriale, nel caso di specie), cui dovra’ rivolgersi l’eventuale istanza di correzione (cfr. Cass. 27.7.01 n. 10289; Cass. 6.2.95 n. 1348).

Tale principio e’ ancor piu’ da ribadirsi dopo la pronuncia di parziale illegittimita’ costituzionale dell’articolo 287 c.p.c. ad opera di Corte Cost. n. 335/2004, limitatamente alle parole “contro le quali non sia stato proposto appello”, sicche’ il solo giudice competente alla correzione della sentenza e’ quello che l’ha emessa (cfr. Cass. 12.5.05 n. 9968).

Con il secondo motivo di ricorso la (OMISSIS) lamenta violazione dell’articolo 92 c.p.c. nella parte in cui l’impugnata sentenza ha immotivatamente liquidato spese, diritti e onorari spettanti per i gradi di merito senza tenere conto della nota spese depositata dalla difesa dell’opponente.

Il motivo e’ inammissibile per incongruenza del quesito di diritto formulato ai sensi dell’articolo 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis nel caso di specie), che si limita genericamente a lamentare la mancanza di motivazione della liquidazione delle spese per un importo inferiore a quello richiesto.

Il motivo difetta altresi’ di autosufficienza, in quanto non trascrive la nota spese, ma implicitamente ne rinvia la lettura alla consultazione del fascicolo di parte.

Infine, il rigetto del ricorso principale dell’INPS assorbe il terzo motivo del ricorso incidentale della (OMISSIS) (con il quale si ripropongono ulteriori argomenti difensivi non esaminati dall’impugnata sentenza in quanto assorbiti).

Conclusione e spese.

In conclusione, entrambi i ricorsi sono da rigettarsi, con conseguente compensazione fra INPS e (OMISSIS) delle spese del giudizio di legittimita’.

Non e’ dovuta pronuncia riguardo ad (OMISSIS) S.p.A., rimasta intimata.

P.Q.M.

LA CORTE

riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa fra INPS e (OMISSIS) le spese del giudizio di legittimita’. Nulla spese riguardo ad (OMISSIS) S.p.A.