Corte di Cassazione – Ordinanza n. 21643 del 23 agosto 2019

ORDINANZA

sul ricorso 18451-2015 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS);
– ricorrente –

contro

(OMISSIS);
– controricorrente –

e contro

(OMISSIS), tutti in qualita’ di eredi di (OMISSIS);
– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2500/2014 della CORTE d’APPELLO di NAPOLI, depositata il 4.06.2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 23.1.1996 il geom. (OMISSIS), quale titolare dell’omonima impresa edile, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Avellino il CONDOMINIO di (OMISSIS) per sentire: 1) dichiarare risolto per inadempimento del convenuto Condominio il contratto stipulato inter partes in data 5.3.1992 (con cui il Condominio gli aveva appaltato lavori di ricostruzione post-sismica dei predetti fabbricati; 2) condannare il Condominio al pagamento delle somme specificate, oltre svalutazione e ulteriori interessi; 3) condannare il Condominio al pagamento del corrispettivo dovuto per gli altri lavori eseguiti e non contabilizzati, con relativa rivalutazione e interessi; 4) condannare il Condominio al pagamento della somma dovuta quale percentuale del 50% degli accolli spese dovuti dai condomini ancora morosi, con rivalutazione e ulteriori interessi; 5) condannare il Condominio al risarcimento dei danni derivati, specie per mancato utile, dalla risoluzione del contratto d’appalto, nonche’ dal ritardato pagamento dei lavori eseguiti. Con vittoria di spese di giudizio.

Si costituiva in giudizio il Condominio, il quale contestava la domanda assumendo che l’attore non aveva diritto di sospendere i lavori e di chiedere la risoluzione del contratto; e formulava domanda riconvenzionale, chiedendo di dichiarare risolto il contratto per grave ed esclusiva colpa dell’appaltatore condannandolo al pagamento della penale convenuta, con interessi legali e vittoria di spese di giudizio.

Il Condominio provvedeva a chiamare in causa l’ing. (OMISSIS), il quale, nel costituirsi, eccepiva, in via preliminare, la nullita’ dell’atto di citazione per chiamata in causa per assoluta genericita’ e indeterminatezza dei requisiti previsti nell’articolo 163 c.p.c., nn. 3 e 4; negava di aver eseguito male o in ritardo alcuna attivita’ di sua competenza e concludeva per il rigetto delle domande perche’ inammissibili, infondate e sfornite di prova; con vittoria di spese di giudizio.

Nel corso del giudizio si costituivano quali eredi dell’ing. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS).

Con sentenza n. 1204/2009, depositata in data 6.7.2009, il Tribunale di Avellino dichiarava risolto alla data del 23.3.1994, per grave inadempimento del committente, il contratto d’appalto del 5.3.1992, stipulato tra il medesimo e (OMISSIS); condannava il Condominio al pagamento in favore dell’attore, a titolo di corrispettivo del contratto di appalto e del lavori extracontrattuali eseguiti, della somma di Euro 118.102,09 (Lire 228.667.537), oltre IVA e interessi legali; condannava il Condominio, in solido con ognuno degli eredi di (OMISSIS), al pagamento, a titolo di risarcimento danni per illecito contrattuale, della somma di Euro 168.645,12, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo; condannava il Condominio alla restituzione in favore dell’attore della somma di Euro 10.899,59, oltre interessi legali dal 23.1.1996 fino al soddisfo; rigettava le domande proposte dal Condominio; condannava, in solido tra loro, il Condominio nonche’ gli eredi di (OMISSIS) a rimborsare all’attore le spese di lite e di CTU.

Contro tale sentenza proponeva appello il Condominio chiedendo la revoca della sentenza impugnata.

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) proponevano appello autonomo chiedendo, in via pregiudiziale, di dichiarare la nullita’ dell’atto di chiamata in causa in quanto generico e indeterminato.

(OMISSIS) contestava le avverse impugnazioni e proponeva appello incidentale.

Riuniti i due procedimenti, con sentenza n. 2500/2014, depositata in data 4.6.2014, la Corte d’Appello di Napoli, nel testo successivamente corretto, accoglieva parzialmente l’appello dichiarando la carenza di legittimazione passiva del Condominio in ordine alla domanda di pagamento dei lavori previsti nel contratto di appalto, contabilizzati ed eseguiti, e di quelli non contabilizzati ed eseguiti, ma tutti non pagati, revocando la condanna del Condominio al pagamento dell’importo di Euro 118.102,09, oltre IVA e interessi; rigettava l’appello proposto dagli eredi dell’ing. (OMISSIS), condannandoli in solido con il Condominio al pagamento dei 2/3 delle spese di lite dei due gradi di giudizio.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il Condominio sulla base di 3 motivi; resiste (OMISSIS) nonche’ (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) con rispettivi controricorsi. Il Condominio ha presentato nota di deposito documenti ex articolo 372 c.p.c. e memoria illustrativa; (OMISSIS) ha, a sua volta, depositato memoria difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Pregiudizialmente va esaminata l’eccezione sollevata nel controricorso dall’ (OMISSIS), il quale deduce’ l’inammissibilita’ del ricorso, in quanto la sentenza impugnata era stata notificata al procuratore costituito del Condominio, ex articoli 285 e 326 c.p.c., in data 2.12.2014, presso il domicilio eletto in Napoli nel grado di appello. Di conseguenza il termine per la proposizione del ricorso scadeva il 31.1.2015, mentre il Condominio notificava il ricorso solo il 17.7.2015. E rileva che la sentenza era stata contemporaneamente notificata anche ai difensori dei (OMISSIS)- (OMISSIS) nel domicilio eletto a Napoli.

1.1. – L’eccezione e’ fondata.

1.2. – Va premesso che, nella specie, la notificazione della sentenza impugnata da parte dell’ (OMISSIS), risulta effettivamente eseguita (nella indicata data del 2.12.2014) presso il procuratore domiciliatario del Condominio di (OMISSIS), con la consegna ad opera dell’ufficiale giudiziario di copia dell’atto a mani di soggetto “incaricato alla ricezione degli atti”.

Tale qualificazione del ricevente deve ritenersi assistita da fede pubblica fino a querela di falso (che, peraltro, la parte destinataria non ha inteso proporre) unicamente quanto alla dichiarazione resa, in tal senso, dal consegnatario, e non quanto al contenuto della dichiarazione stessa; non consistendo, nella specie, la qualita’ di “incaricato alla ricezione” come un fatto avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale o da questi compiuto, sicche’ esso giustifica soltanto una presunzione iuris tantum dei rapporti tra ricevente e destinatario (arg. da Cass. n. 6906 del 2001; Cass. n. 21817 del 2012; Cass. n. 8537 del 2018).

Orbene, secondo consolidato orientamento di questa Corte, la notifica2ione presso il prouratore domiciliatario della parte si intende comunque validamente eseguita con la consegna, nello studio, di copia dell’atto ad un soggetto dichiaratosi “incaricato alla ricezione degli atti” ove lo stesso, come nella specie risulta verificatosi, abbia in ogni modo ricevuto l’atto senza riserva alcuna. Cio’ perche’, quando l’articolo 139 c.p.c., comma 2, include, fra i possibili consegnatari, l’addetto all’ufficio del destinatario, richiede unicamente una situazione di comunanza di rapporti, che, faccia presumere che il primo portera’ a conoscenza del secondo l’atto ricevuto, senza comportare necessariamente un vincolo di dipendenza, di subordinazione, di apposita preordinazione o di convivenza (Cass. n. 8537 del 2018, cit.).

1.3. – Spetta, piuttosto, al destinatario della notificazione dimostrare l’inesistenza di qualsivoglia relazione con il soggetto che abbia ritirato la copia e la casualita’ della presenza del consegnatario presso lo studio del medesimo destinatario della notificazione (Cass. sez. un. 14792 del 2005; Cass. n. 24502 del 2013; Cass. n. 4580 del 2014).

A tal fine, ai sensi dell’articolo 372 c.p.c., il difensore del Condominio ha depositato, in data 11.12.2015, copia fax di riscontro dell’avvocato domiciliatario in data 11.11.2015, in cui il professionista gli significava che “il sig. (OMISSIS), nato a (…) il (…) e residente a (…), che ha ricevuto in data 4.12.2014 la notifica della sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2500/2014 non e’ un avvocato, non e’ laureato in legge non e’ delegato alla ricezione degli atti del mio studio (…), ne’ ha rapporto di lavoro con il sottoscritto”.

Ma (anche a prescindere dalla ammissibilita’ della allegazione di un siffatto documento e della sua valenza probatoria, in quanto contenente una mera e informale dichiarazione da parte del domiciliatario), va ritenuto che tali affermazioni (come anche relativamente agli altri due documenti depositati) siano comunque inidonee a superare le suddette citate presunzioni di ritualita’ della notifica, non emergendo alcun riferimento – pur essendo dimostrata la consoscenza del soggetto in questione – alla ragione per cui lo stesso fosse presente nello studio professionale ed avesse ricevuto la notifica nella affermata qualita’, senza farne partecipe il professionista domiciliatario.

2. – Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa altresi’ la dichiarazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il Condominio ricorrente al pagamento in favore delle parti controricorrenti delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per ciascuna di esse in complessivi Euro 3.900,00 di cui Euro 200,00 per rimborso delle spese vive, oltre, sempre per ciascuna, al rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.