Corte di Cassazione – Sentenza n. 1615 del 28 gennaio 2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Comune di Troina;
– ricorrente –

nei confronti di:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e domiciliata presso i suoi uffici in (OMISSIS);
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 105/2010 della Corte d’appello di Caltanissetta, emessa in data 5 maggio 2010 e depositata il 3 giugno 2010, R.G. n. 331/06;

sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. PRATIS Pierluigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate ha convenuto davanti al Tribunale di Caltanissetta il Comune di Troina chiedendo il risarcimento dei danni subiti dall’erario per effetto della notifica eseguita invalidamente dal Comune, cui l’Agenzia delle Entrate l’aveva affidata, degli avvisi di accertamento ai contribuenti (OMISSIS) e (OMISSIS) relativi a cartelle di pagamento IRPEF e ILOR. I contribuenti avevano infatti impugnato davanti alla competente Commissione tributaria le cartelle di pagamento deducendo la invalidità della notifica degli avvisi di accertamento e avevano ottenuto l’accoglimento del ricorso, confermato in appello dalla Commissione tributaria regionale. In particolare ha dedotto l’Agenzia delle Entrate che l’amministrazione comunale aveva illegittimamente affidato la notifica degli avvisi di accertamento a un soggetto che aveva svolto le funzioni di messo comunale per un periodo di sei mesi in forza di una delibera comunale non più efficace al momento della notifica degli avvisi di accertamento. L’inesistenza delle notifichi così eseguite, attribuibile alla responsabilità del Comune di Troina, aveva prodotto un danno quantificabile nella somma equivalente alla pretesa fiscale dalla quale l’amministrazione era nel frattempo decaduta.

2. Si è costituito il Comune di Troina e ha contestato la domanda rilevando che la estrema negligenza dell’Agenzia delle entrate nella conduzione della sua difesa, nel corso della controversia tributaria, escludeva qualsiasi responsabilità a suo carico. Difatti, nonostante la nullità della notificazione degli avvisi di accertamento, era stato raggiunto lo scopo di portarli a conoscenza dei contribuenti e questi ultimi, proprio per averne avuto conoscenza, avevano potuto impugnare tempestivamente gli atti dell’amministrazione finanziaria. Cosicchè l’Agenzia dell’Entrate avrebbe dovuto eccepire la sanatoria della nullità della notificazione o comunque chiederne la rinnovazione impedendo quindi la decadenza dalla pretesa fiscale. Ha rilevato altresì il Comune che la negligenza dell’Amministrazione finanziaria era consistita nell’aver richiesto tardivamente al Comune la notificazione degli atti, nel non aver eccepito la interruzione della prescrizione per effetto della notifica invalida e nel non aver proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della C.T.R. che aveva confermato la decisione favorevole ai contribuenti. In via subordinata il Comune ha chiesto che nella liquidazione dei danni si tenesse conto dei condoni di cui i contribuenti avrebbero potuto fruire.

3. Il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza n. 514/2006, ha accolto la domanda e condannato il Comune di Troina al pagamento a titolo di risarcimento dei danni delle somme di euro 34.746,25, quanto alla pretesa fiscale relativa a (OMISSIS), e di euro 2.405,09, quanto alla pretesa fiscale relativa a (OMISSIS), con interessi legali dal 22 novembre 1996 al saldo.

4. Ha proposto appello il Comune di Troina riproponendo le difese già svolte in primo grado e chiedendo una diversa regolazione del carico delle spese processuali.

5. La Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la decisione impugnata ma ha compensato interamente le spese di entrambi i gradi di giudizio.

6. Ricorre per cassazione il Comune di Troina affidandosi a tre motivi di impugnazione illustrati con memoria difensiva.

7. Si difende con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Ritenuto che:

8. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto: articolo 360 codice procedura civile, n. 3, articolo 156 codice procedura civile, articoli 160 e 162 codice procedura civile, Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 60. Il Comune ricorrente richiama la giurisprudenza che circoscrive le ipotesi di inesistenza della notifica alle sole circostanze in cui manchi qualsiasi collegamento fra il destinatario della notifica e la persona a cui l’atto è stato consegnato, di guisa che l’intervento del giudice ex articolo 291 codice procedura civile, sarebbe lesivo della sua terzietà cosicchè in ogni altro caso deve ritenersi ricorrere una ipotesi di nullità sanabile della notifica (Cass. civ. S. U. n. 22642 del 29 ottobre 2007).

9. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto: articolo 360 codice procedura civile, n. 3, articolo 156 codice procedura civile, articolo 162 codice procedura civile. Afferma il Comune ricorrente che, come conseguenza della nullità, e non della ritenuta inesistenza della notifica, la Commissione tributaria avrebbe dovuto acclarare e ritenerne, ex articolo 156 codice procedura civile, l’avvenuta sanatoria perchè l’atto aveva raggiunto lo scopo cui era destinato consentendo ai (OMISSIS) di presentare ricorso alla Commissione tributaria.

In ogni caso la Commissione tributaria avrebbe dovuto disporre, ex articolo 162 codice procedura civile, la rinnovazione della notifica e l’Agenzia delle Entrate non può non ritenersi responsabile per non aver fatto valere tali principi di diritto nel corso del contenzioso tributario, omettendo la proposizione del ricorso per cassazione.

10. Con il terzo motivo di ricorso si deduce insufficiente e contraddittoria motivazione nonchè omessa motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio. Il Comune contesta come illogica e contraddittoria la motivazione laddove esclude l’efficacia della notifica al fine di interrompere il decorso della prescrizione ovvero di escludere il verificarsi della decadenza ai danni della Amministrazione finanziaria. Se è vero, infatti, come ha ritenuto la Corte di appello, che è rilevante e decisiva, ai fini dell’esercizio del potere impositivo da parte dell’Amministrazione finanziaria, la prova della conoscenza dell’atto di accertamento da parte dei contribuenti è privo di logica ritenere tale prova inesistente sulla base della mera di difesa di rito dei contribuenti in sede di ricorso alla Commissione tributaria, come se la irregolarità della notifica degli avvisi di accertamento avesse determinato una loro conoscenza parziale. Secondo il Comune ricorrente la Corte di appello ha inoltre omesso nella sua motivazione un rilievo decisivo: per entrambi i contribuenti si sarebbe dovuto riscontrare che l’Amministrazione finanziaria ha potuto rinotificare gli avvisi quanto agli anni 1987, 1988, 1989 mentre per gli anni 1984, 1985, 1986 nel momento della notifica dei relativi avvisi di accertamento il termine quinquennale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 43, era già scaduto con conseguente venir meno della pretesa da parte dell’amministrazione finanziaria per causa non addebitatale alla irregolare notifica degli avvisi di accertamento.

11. Va rilevata in primo luogo la sanatoria della irregolarità della notifica del ricorso eseguita dal Comune di Troina all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Caltanissetta anzichè all’Avvocatura generale dello Stato a seguito della proposizione del controricorso da parte dell’Agenzia delle Entrate difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato.

12. I tre motivi di ricorso possono essere esaminati unitariamente per la loro stretta connessione e devono ritenersi fondati.

13. La giurisprudenza, in tema di inesistenza della notifica, richiamata dall’Amministrazione controricorrente e sulla quale la Corte di appello ha fondato la propria decisione, non appare pertinente perchè l’atto, la cui notifica viene controversamente ritenuta inesistente o nulla, non è un atto giudiziario rispetto al quale non potrebbe che registrarsi la incompetenza in radice del messo comunale a effettuarne la notifica. È invece un atto amministrativo rispetto al quale la competenza alla notifica da parte del messo comunale esisterebbe in astratto ma non esisteva in concreto in seguito alla scadenza dell’incarico conferito al soggetto notificatore dall’amministrazione comunale.

14. La fattispecie in esame però, sia se rapportata alla giurisprudenza che delinea in generale i caratteri distintivi della inesistenza della notifica (Cass. civ. Sezioni unite n. 22641 del 29 ottobre 2007 secondo cui l’area di inesistenza della notificazione è ristretta a quelle sole ipotesi nelle quali non possa ragionevolmente ritenersi conseguito lo scopo prefissato e cioè il raggiungimento della sfera di conoscibilità del destinatario con la conseguente possibilità per quest’ultimo di esercitare effettivamente il diritto di difesa) sia se confrontata con fattispecie specifiche riguardanti casi assimilabili a quello per cui si controverte (Cass. civ. sezione 5, n. 27375 del 18 novembre 2008 secondo cui la notificazione di un atto tributario effettuato dal messo comunale, il cui provvedimento di nomina sia illegittimo, non è inesistente ma è affetta da nullità, sanabile non solo a seguito di costituzione in giudizio della parte, ma anche in ogni altro caso in cui sia raggiunta la prova dell’avvenuta comunicazione dell’atto notificato; Cass. civ. sez. 5 n. 8374 del 24 aprile 2015 secondo cui, in tema di atti d’imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d’efficacia, sicchè la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere all’Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio nonchè Cass. civ. sezione 5 n. 654 del 15 gennaio 2014 secondo cui la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell’atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicchè il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante ove l’atto abbia raggiunto lo scopo) non solo conduce a non ritenere l’inesistenza ma piuttosto la nullità della notifica degli avvisi di accertamento ma anche ad affermare la intervenuta sanatoria di tale nullità.

15. Deve rilevarsi infatti che è stata realizzata la finalità della comunicazione degli atti e la tempestiva conoscenza, da parte dei contribuenti, dei titoli costituenti la pretesa tributaria.

Conoscenza che ha consentito la loro impugnazione.

16. Allo stesso tempo deve rilevarsi che la condotta processuale dell’Amministrazione finanziaria è stata negligente perchè la sua difesa non ha insistito per l’accertamento della sanatoria della notifica degli avvisi di accertamento anche in sede di legittimità e nello stesso tempo non ha fatto valere l’efficacia di tale notifica, sia pure invalida, e della comprovata conoscenza, da parte dei contribuenti, degli atti impugnati, al fine di impedire la decadenza dell’amministrazione dalla pretesa tributaria.

17. Il ricorso va pertanto accolto e la causa decisa nel merito in quanto i citati comportamenti dell’Amministrazione finanziaria, successivi alla notifica, compiuta invalidamente dal messo comunale, ma sanata dalla impugnazione dei contribuenti, sono incontestabilmente sufficienti a escludere il nesso causale fra perdita di efficacia del titolo impositivo e invalidità della notifica degli avvisi di accertamento.

18. La peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese anche relativamente al giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge la domanda proposta dall’Agenzia delle Entrate. Compensa le spese anche del giudizio di cassazione.