Corte di Cassazione – Ordinanza n. 710 del 12 gennaio 2018

ORDINANZA

sul ricorso 16991-2016 proposto da:

(OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– controricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3581/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/10/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

FATTO E DIRITTO

RILEVATO CHE:

1. – Con sentenza del 6 giugno 2016 la Corte d’appello di Roma ha respinto il reclamo proposto da (OMISSIS), socio di (OMISSIS) S.r.l., nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. nonche’ della creditrice istante (OMISSIS), contro la sentenza che aveva dichiarato il fallimento della societa’.

Per la cassazione della sentenza (OMISSIS), in qualita’ di ultimo liquidatore della societa’, ha proposto ricorso affidato ad un solo motivo.

2. – (OMISSIS) ha resistito con controricorso, mentre il Fallimento non ha spiegato attivita’.

CONSIDERATO CHE:

3. -L’unico motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., articolo 15, comma 3, L. Fall., in combinato disposto con l’articolo 2697 c.c. e in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, nonche’ numero 5 per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”.

Sostiene il ricorrente che la societa’ non avrebbe avuto notizia della fissazione dell’udienza prefallimentare, perche’ il decreto di fissazione di essa sarebbe stato notificato a mezzo PEC ad un indirizzo che il gestore del servizio aveva attribuito a due diverse societa’, quella poi dichiarata fallita ed un’altra con sede in Pescara, di guisa che ricorrerebbe un’ipotesi di incertezza sul perfezionamento della notificazione. Nella seconda s parte del motivo si sostiene che, in effetti; gli indirizzi PEC non erano identici (quello della fallita (OMISSIS); quello dell’altra societa’ (OMISSIS), senza apostrofo), e che la notificazione era stata eseguita al secondo indirizzo, ossia all’altra societa’.

RITENUTO CHE:

4. – Il Collegio ha disposto l’adozione della modalita’ di motivazione semplificata.

5. -Il ricorso va accolto nei termini che seguono.

La Corte territoriale ha ritenuto in fatto che il gestore del servizio avesse effettivamente attribuito il medesimo indirizzo ((OMISSIS)) ad entrambe le societa’, ma ha aggiunto che “tale circostanza non appare sufficiente per superare le risultanze dell’attestazione telematica della cancelleria e della ricevuta di avvenuta consegna che vale come relata di notifica, giacche’ il fatto che anche altro soggetto abbia una PEC con uguale denominazione, di per se’ non importa che la fallita non abbia ricevuto la notifica (che al contrario potrebbe, in ipotesi, essere stata ricevuta da entrambi i titolari del medesimo indirizzo PEC). Il reclamante bene avrebbe potuto invece provare la circostanza lamentata, richiedendo al proprio gestore PEC idonea documentazione relativa ai messaggi di posta elettronica ricevuti nella data in cui e’ stata inviata la notifica della cancelleria, si’ da dimostrare che tra i messaggi ricevuti non v’era quello del tribunale”.

A fronte di tale accertamento di fatto, non puo’ avere ingresso, anzitutto la diversa ricostruzione di cui si e’ dato conto, secondo cui le due societa’ avrebbero avuto due indirizzi PEC distinti ed il decreto di fissazione dell’udienza pre-fallimentare. sarebbe stato notificato all’altra-societa’, dal momento che il ricorso e’ al riguardo carente sotto il profilo dell’autosufficienza, giacche’ non spiega quali elementi istruttori, dove e come acquisiti, avrebbero dimostrato l’attribuzione di due indirizzi diversi e l’effettuazione della notificazione ad una societa’ diversa da quella poi dichiarata fallita.

Cio’ detto, e’ da ritenere erronea la motivazione addotta dalla Corte territoriale, come emerge dal resto dalla stessa lettura di essa: il giudice di merito, difatti, ha esso stesso riconosciuto che, a fronte dell’attribuzione del medesimo indirizzo a due soggetti, e della notificazione a mezzo PEC a quell’indirizzo, puo’ solo ipotizzarsi che il messaggio sia stato ricevuto ad entrambi gli indirizzi, il che vuol dire che puo’ parimenti solo ipotizzarsi che il messaggio sia stato ricevuto dalla sola societa’ fallita ovvero sia stato ricevuto soltanto dalla societa’ estranea alla vicenda. Sicche’, in buona sostanza, non e’ in alcun modo dato sapere con certezza chi abbia ricevuto l’atto.

E’, questa, l’ipotesi disciplinata dall’articolo 160 c.p.c., il quale sanzione di nullita’ la notificazione se vi e’ incertezza assoluta sulla persona a cui e’ fatta. Ed invero, qualora vi sia incertezza in ordine all’identificazione del soggetto che ha ricevuto la consegna dell’atto ricorre la nullita’ della notificazione ove si versi come in questo caso in ipotesi di incertezza assoluta, sicche’ la nullita’ e’ esclusa soltanto ove l’identita’ del soggetto possa comunque essere ricostruita sulla base dell’analisi complessiva del tenore dell’atto notificato e della relata di notificazione (v. Cass. 27 marzo 2007, n. 7514; Cass. 11 maggio 2005, n. 9928; Cass. 22 gennaio 2004, n. 1079; Cass. 24 marzo 2003, n. 4275, concernenti omissioni o errori nella relata).

6. – La sentenza impugnata va pertanto cassata e va dichiarata la nullita’ di quella di primo grado, sicche’ la causa va rinviata anche per le spese al Tribunale di Roma.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la nullita’ di quella di primo grado, rinviando la causa anche per le spese al Tribunale di Roma.