Corte di Cassazione – Ordinanza n. 5864 del 03 marzo 2021

ORDINANZA

sul ricorso 27403-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– ricorrente –

contro

(OMISSIS);
– resistente –

avverso la sentenza n. 195/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE, depositata l’11/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI MAURA.

FATTO

Ritenuto che:

La CTR del Piemonte, con sentenza nr. 195/2019, confermava la CTP di Cuneo con cui era stato parzialmente accolto il ricorso del contribuente avverso diverse cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione per mancanza di documentazione idonea a verificare la regolarita’ della notifica.

Osservava che la tesi dell’appellante Agente della riscossione secondo cui la mancata esibizione delle cartelle non pregiudica la validita’ della notifica se pur condivisibile non assumeva rilievo nel caso di specie riguardante una procedura conseguente l’irreperibilita’ del destinatario.

Evidenziava che l’obbligo di conservare la documentazione attinente alla causa (nella specie le cartelle) non si esaurisce nel quinquennio previsto dalla norma. Sottolineava che la sola attestazione di irreperibilita’ peraltro ripetuta nel tempo, in presenza di una specifica contestazione da parte del contribuente sull’assenza del requisito dell’irreperibilita’ fino al 2006 rende incompleta e quindi inattendibile la documentazione prodotta dall’appellante indipendentemente dall’assenza di querela di falso da parte del contribuente.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate Riscossione affidandosi ad un unico motivo e dando nel contempo atto che a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 119 del 2018, articolo 4, comma 1, erano state oggetto di sgravio amministrativo le cartelle di importo inferiore ad Euro 1000,00 e che il contenzioso e’ ora limitato alla cartella (OMISSIS) per la parte relativa all’Ici dovuta per l’anno 1994, la cartella nr. (OMISSIS), la cartella nr. (OMISSIS) e la cartella nr. (OMISSIS).

L’intimato si e’ costituito formalmente senza svolgere difese.

DIRITTO

Considerato che:

La ricorrente si duole della violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Critica in particolare la decisione nella parte in cui ha ritenuto che la contestazione della propria irreperibilita’ da parte del contribuente imponesse all’Agente di produrre le cartelle.

In proposito osserva che tale produzione non ha alcuna attinenza con la correttezza del procedimento di notificazione per gli irreperibili e a maggior ragione ove si consideri che negli avvisi era chiaramente indicato il numero che contrassegnava la cartella di pagamento notificate.

Il motivo e’ fondato.

In primo luogo, va dichiarata inammissibile la memoria dell’intimato e quindi non esaminabile il suo contenuto (neppure ivi prospettandosi questioni altrimenti rilevabili di ufficio diverse da quelle di cui appresso).

Nel giudizio di Cassazione il contraddittorio si instaura – ed al contempo si tutela – grazie alla notifica alla controparte di un controricorso (tra le altre: Cass. ord. 30/09/2015, n. 19570; 2017 nr. 24835), per di piu’ entro il termine rigorosamente stabilito dall’articolo 370 c.p.c., nella specie non depositato, sicche’ la memoria deposita in prossimita’ dell’udienza camerale e’ da ritenere inammissibile.

Cio’ premesso si osserva che la CTR ha ritenuto irrituale la notifica eseguita ai sensi dell’articolo 143 c.p.c. per la mancata produzione delle cartelle.

Giova ricordare che ai fini del perfezionamento della notifica eseguita ai sensi dell’articolo 143 c.p.c. e’ previsto il deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza ove l’ignoranza circa il nuovo recapito non sia superabile con le ricerche e le richieste di informazioni suggerite, nel caso concreto, dalla ordinaria diligenza (Cass. 30 maggio 2005, n. 11360; 5 luglio 2007, n. 15228; 5 luglio 2011, n. 14810) e la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalita’ prescritte.

Cio’ posto nel caso di specie risulta che le cartelle sono state notificate all’indirizzo risultante dall’anagrafe in via (OMISSIS) e gli avvisi di ricevimento che recano in alto a destra il numero identificativo delle cartelle sono state depositati in causa.

In ciascuno di essi il messo ha dato atto che” il contribuente risulta sconosciuto dai vicini da me interrogati”.

Il plico contenente gli avvisi e’ stato depositato presso la casa comunale come emerge dal relativo attestato.

I documenti prodotti dall’Agente della riscossione sono idonei a dimostrare l’avvenuto perfezionamento della procedura notificaria eseguita ai sensi dell’articolo 143 c.p.c., per il cui perfezionamento non e’ richiesta la produzione delle cartelle a torto ritenuta necessaria dalla CTR.

La sentenza va cassata e rinviata alla CTR del Piemonte che in diversa composizione provvedera’ all’esame dei motivi rimasti assorbiti ed alla liquidazione delle spese della presente fase di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR del Piemonte che in diversa composizione provvedera’ all’esame dei motivi e alla liquidazione delle spese di legittimita’.