Corte di Cassazione – Ordinanza n. 6268 del 05 marzo 2021

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal Decreto Legge n. 168 del 2016, articolo 1 – bis, comma 1, lettera e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

L’Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo, cui replica l’intimato (OMISSIS) con controricorso e ricorso incidentale, nonche’ memoria, per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione di un avviso di accertamento catastale emesso ai sensi della L. n. 311 del 2004, articolo 1, comma 335, con riferimento ad una unita’ immobiliare sita in (OMISSIS), di proprieta’ del predetto contribuente, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sfavorevole sentenza della CTP di Roma, depositata il 19/09/2016, in quanto spedito tramite servizio di posta privata.

Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 261 del 1999, articoli 1, 2, 3, 4 e 5, come modificato dal Decreto Legislativo n. 58 del 2011, 16 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 1, commi 57 e 58, della L. n. 124 del 2017, nonche’ della L. n. 890 del 1982 e dell’articolo 149 c.p.c., sostenendo che, a seguito della liberalizzazione dei servizi postali, realizzata con il citato Decreto Legislativo n. 58 del 2011, entrato in vigore il 30 aprile 2011, che aveva modificato il Decreto Legislativo n. 261 del 1999, articolo 4 – successivamente abrogato, con decorrenza dal 2017, dalla L. n. 124 del 2017, articolo 1, comma 57, lettera b), che riguardava pero’ le sole notifiche effettuate a mezzo ufficiale giudiziario e non anche, come nella specie, quelle dirette a mezzo posta -, la notifica diretta degli atti impositivi effettuata tramite licenziatario privato doveva ritenersi legittima.

Con il motivo di ricorso incidentale il controricorrente deduce la violazione dell’articolo 24 c.p.c., comma 2, degli articoli 101 e 149 c.p.c., lamentando la mancata rilevazione da parte dei giudici di appello dell’inammissibilita’ dell’appello in quanto mai notificato ad essa parte appellante, rimasta contumace nel giudizio di secondo grado.

Il motivo, cha va esaminato preliminarmente sul rilievo che la verifica della tempestivita’ della notifica del ricorso d’appello e’ fatto che precede quello dell’esito di questa, e’ infondato e va rigettato.

Pare opportuno preliminarmente premettere che in tema di notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta effettuata da operatore privato, la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto, in relazione al regime normativo successivo al Decreto Legislativo n. 58 del 2011, la legittimita’ della notificazione a mezzo operatore di posta privata esclusivamente degli atti di natura amministrativa (cfr. Cass., Sez. U., n. 8416 del 2019). A diversa soluzione e’ invece approdata con riferimento alla notificazione di atto processuale, qual e’ nella specie l’atto di appello. Le Sezioni unite di questa Corte con la citata sentenza hanno infatti riconosciuto in capo al servizio di posta universale (Ente Poste, poi (OMISSIS) s.p.a.), la riserva esclusiva di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni al Codice della strada, fino alla data di liberalizzazione dei servizi operata con la L. n. 124 del 2017, entrata in vigore il 29 agosto 2017. Cio’ in quanto, nel regime nazionale successivo alla Dir. unionale n. 2008/6/CE e anteriore a quello introdotto dalla novella del 2011 – cosi’ come nel regime successivo a tale novella e antecedente alla L. n. 124 del 2017 – la riserva in via esclusiva a (OMISSIS) s.p.a. del servizio della notificazione a mezzo posta degli atti processuali e’ correlata all’esclusivo riconoscimento del diritto speciale, in virtu’ del quale la veridicita’ dell’apposizione della data mediante proprio timbro e’ presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, giacche’ la si riferisce all’attestazione di attivita’ compiute da un pubblico agente nell’esercizio delle proprie funzioni (cfr., ex multis, Cass. n. 14163 del 2018 e n. 19547 del 2019).

Orbene, sulla questione della inesistenza/nullita’ della notifica degli atti giudiziari a mezzo di agenzia di recapito privata le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 299 del 2020, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 e’ prevista la possibilita’ per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, e’ nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017”, e cio’ in quanto l’astratta compatibilita’ dell’attivita’ notificatoria col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare d’inesistenza (come in precedenza ritenuto anche dalla giurisprudenza di questa Corte).

Il citato principio si attaglia perfettamente al caso in esame, posto che il ricorso d’appello e’ stato spedito per la notificazione in data 16 marzo 2017, ovvero in data antecedente all’entrata in vigore della L. n. 124 del 2017, che non ha efficacia retroattiva (cfr. Cass. n. 299/2020, par. 9.1.)

Ne consegue che la nullita’ della notificazione puo’ essere sanata, ex articolo 156 c.p.c., dalla costituzione della controparte.

Cio’ pero’ non esime dalla preventiva e necessaria verifica della tempestivita’ dell’impugnazione, che va accertata con riferimento non gia’ alla data di spedizione del plico, ma a quella di ricezione dell’atto, rinvenibile dalla cartolina di ricevimento della raccomandata postale utilizzata dall’Ufficio per la notificazione dell’appello. E cio’ perche’ “La sanatoria della nullita’ della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestivita’ del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perche’ sprovvisto di titolo abilitativo” (Cass., Sez. u., 299/2020 cit.).

In senso analogo si e’ recentemente pronunciata anche la Sezione ordinaria che nella sentenza n. 25521 del 2020 ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di notificazioni a mezzo posta, per effetto del Decreto Legislativo n. 261 del 1999 e succ. modif., articolo 4, se pure e’ fidefaciente e valida la notifica di atti amministrativi e tributari – nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il Decreto Legislativo n. 58 del 2011 e quella portata a compimento dalla L. n. 124 del 2017 – tramite operatore postale privato in possesso del titolo abilitativo minore, costituito dalla “licenza individuale” di cui al Decreto Legislativo n. 261 del 1999, articolo 5, comma 1, non si configura, invece, analoga fidefacienza e validita’ per la notificazione con la medesima “licenza individuale” di atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, la’ dove, per ragioni di ordine pubblico correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilita’ dell’agente notificatore, tale genere di notificazioni postali e’ riservate al solo gestore del “servizio postale universale”, nel regime del Decreto Legislativo n. 58 del 2011, cosi’ come ai soli titolari di “licenza individuale speciale”, nel successivo regime della L. n. 124 del 2017″.

S’impone dunque preliminarmente, a prescindere dalla circostanza che la parte appellata si sia costituita o meno in appello (giacche’, secondo costante insegnamento della giurisprudenza di legittimita’, l’inammissibilita’ dell’impugnazione derivante dall’inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza e’ correlata alla tutela d’interessi indisponibili e, come tale, e’ rilevabile d’ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell’appellato – cfr. Cass., Sez. U., n. 6983 del 2005; Cass. n. 23907 del 2009; Cass. n. 11666 del 2015; Cass. n. 4206 del 2020), la verifica relativa alla tempestivita’ o meno dell’appello (che va proposto, in mancanza di notifica della sentenza di primo grado, entro sei mesi dal deposito della stessa: cfr. articolo 327 c.p.c. nonche’ Cass. n. 33168 del 2018 e n. 30850 del 2019) che prenda naturalmente in considerazione come termine a quo il giorno del deposito della sentenza della Commissione tributaria provinciale (Cass., Sez. U., n. 18569 del 2016; Cass. n. 4206 del 2020), ma che consideri quale termine ad quem non gia’ – in ossequio al principio affermato dalle citate pronunce giurisprudenziali – il momento della spedizione da parte dell’appellante (ossia quello della consegna del plico da notificare all’operatore della posta privata) bensi’ il momento in cui si abbia la certezza legale che l’appello sia stato ricevuto dall’appellato.

Tale accertamento, verificabile anche d’ufficio (cfr. ex plurimis, da ultimo Cass., Sez. U., n. 19769 del 2019 e Cass. n. 1654 del 2020, secondo cui la mancata prospettazione, nel giudizio di secondo grado, della questione della tempestivita’ o meno dell’appello incidentale, non determina una preclusione processuale nella deduzione della stessa con il ricorso per cassazione, potendo essere eccepita o rilevata d’ufficio per la prima volta anche in sede di legittimita’), attraverso l’esame diretto degli atti processuali (cui la Corte ha accesso diretto trattandosi di error in procedendo – cfr. Cass. n. 19410 del 2015, n. 8069 del 2016 e n. 26799 del 2017), ha consentito nel caso di specie di accertare il mancato raggiungimento della prova della tempestivita’ dell’appello. Infatti, nel caso di specie, l’appello e’ stato spedito in data 16/03/2017, quindi entro il termine semestrale, scadente in data 19/03/2017, decorrente dalla data del 19/09/2016, di pubblicazione della sentenza della CTP di Roma, ma la consegna e’ sicuramente successiva a quella scadenza, avendo la stessa ricorrente affermato (pag. 2 del ricorso) che il plico, “pur essendo stato notificato all’indirizzo eletto dell’avvocato difensore, nei termini previsti di legge, non e’ stato ritirato da quest’ultimo ed e’ stato reso a codesto Ufficio in data 26/04/2017 con causale: compiuta giacenza”, che si verifica decorso il decimo giorno dalla spedizione della raccomandata informativa.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Resta assorbito il motivo di ricorso incidentale.

Le spese processuali vanno compensate in ragione dell’applicazione di principi giurisprudenziali successivi alla proposizione del ricorso.

P.Q.M.

rigetta il motivo di ricorso principale, assorbito quello incidentale, e compensa le spese processuali.