Corte di Cassazione – Ordinanza n. 28739 del 15 ottobre 2021

RILEVATO

che (OMISSIS) propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Frosinone. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato il ricorso introduttivo del contribuente avverso comunicazione preventiva di fermo amministrativo, emessa dall’allora (OMISSIS) Spa, limitatamente alle cartelle portanti crediti di natura tributaria.

CONSIDERATO

che il ricorso e’ affidato a due motivi;

che, col primo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 53 del 1994, articolo 3 bis, nonche’ dell’articolo 156 c.p.c., ex articolo 360 c.p.c., n. 3: la commissione tributaria avrebbe erroneamente ritenuto inesistente anziche’ meramente irrituale la notifica del ricorso effettuata a mezzo PEC;

che, mediante il secondo motivo, il contribuente deduce violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 18, 21 e 22, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe erroneamente dichiarato d’ufficio l’inammissibilita’ del ricorso, fuori dai casi tassativamente previsti dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992;

che l’Agenzia non si e’ costituita;

che le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione, sono infondate;

che, infatti, secondo il costante insegnamento di questa Corte nel processo tributario e’ inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, l’atto di appello notificato a mezzo pec prima dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 4 agosto 2015, emanato ai sensi della L. n. 53 del 1994, articolo 1, secondo periodo, come modificato dal Decreto Legge n. 90 del 2014, articolo 46, comma 1, lettera a), n. 2 (cosi’ come modificato dalla L. n. 114 del 2014), in virtu’ del principio di specialita’ in base al quale detto processo e’ regolato rispetto a quello civile (Sez. 6-5, n. 17941 del 12/09/2016, Sez. 6-5, n. 18321 del 25/07/17, Sez. 6 – 5, n. 27425 del 29/10/2018);

che, secondo il Decreto Ministeriale 4 agosto 2015, articolo 16, emanato in attuazione del Decreto Ministeriale n. 163 del 2016, articolo 3, comma 3, il processo tributario telematico e’ entrato in vigore nella regione Lazio a far data dal 15 aprile 2017, mentre nella presente vicenda processuale la notifica dell’appello via pec e’ avvenuta precedentemente, e precisamente il 4 novembre 2016, quando tale modalita’ non era contemplata dall’ordinamento, quindi, giuridicamente inesistente e non sanabile con la costituzione dell’appellato, con conseguente inammissibilita’ dell’appello stesso;

che in senso contrario non depone la pronuncia delle Sezioni Unite 20 luglio 2016 n. 14916, richiamata dal ricorrente;

che, infatti, “in ragione della spiegata impossibilita’, in difetto di approvazione delle norme tecniche del processo tributario telematico, avente carattere di specialita’ rispetto al rito civile, di ritenere l’equipollenza della notifica tramite PEC alla tradizionale notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, l’affermazione dell’inesistenza della notifica ciononostante effettuata a mezzo PEC trova conforto anche nei principi di carattere generale espressi da Cass. sez. unite 20 luglio 2016, n. 14916, trattandosi, nella fattispecie, di atto trasmesso da soggetto che non poteva dirsi munito, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ratione temporis, della possibilita’ giuridica di compiere detta attivita’” (Sez. 6-5, n. 24640 del 5/10/2018);

che, dunque, la CTR ha correttamente rilevato l’inammissibilita’ dell’appello ex officio, come tutte le cause di inammissibilita’ dell’impugnazione, nel processo tributario (Sez. 5, n. 11637 del 11/05/2017; Sez. 5, n. 6677 del 1503/2017); che al rigetto del ricorso non segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, in mancanza di attivita’ difensiva da parte di quest’ultima;

che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 dei 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.