Corte di Cassazione – Ordinanza n. 644 del 15 gennaio 2021

ORDINANZA

sul ricorso n. 13464/2015 proposto da:

Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –

contro

(OMISSIS) s.r.l.;
– intimato –

avverso la sentenza n. 2552/2015 della Corte d’appello di Roma, depositata il 23/4/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/11/2020 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 734/2010, dichiarava inammissibile, perche’ tardiva, l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Ministero dello Sviluppo Economico avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti e in favore dell’ (OMISSIS) s.r.l. (a titolo di rimborso del maggior canone asseritamente corrisposto per gli anni 1997, 1998 e 1999 per la concessione di ponti radio).

2. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 23 aprile 2015, rigettava l’appello presentato dal Ministero dello Sviluppo economico, rilevando da un lato che la notifica dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo risultava tardivamente effettuata in data 31 gennaio 2006 e non il giorno precedente, dall’altro che la produzione documentale (avente per oggetto un certificato dell’U.N.E.P.) effettuata dall’amministrazione era inammissibile, ai sensi dell’articolo 345 c.p.c..

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Ministero dello Sviluppo Economico prospettando due motivi di doglianza.

L’intimato (OMISSIS) s.r.l. non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Il primo motivo di ricorso denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’articolo 345 c.p.c. e Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, poiche’ la Corte d’appello avrebbe ritenuto inammissibile il documento prodotto in sede di impugnazione malgrado la riforma dell’articolo 345 c.p.c., comma 3, introdotta dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, trovi applicazione agli appelli notificati dal trentesimo giorno successivo all’11 agosto 2012 e dunque non riguardi i giudizi avviati in epoca antecedente.

Nel caso di specie il giudizio di appello, avviato nell’anno 2010, rimaneva percio’ regolato dalla disciplina precedentemente in vigore, che imponeva la valutazione del carattere di indispensabilita’ del nuovo documento prodotto in sede di impugnazione.

5. Il motivo e’ fondato.

Il tenore del terzo capoverso dell’articolo 345 c.p.c., e’ stato modificato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera Ob), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha soppresso le parole “che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione”.

La modifica, di tenore restrittivo rispetto alla produzione documentale in appello, trova applicazione – mancando una disciplina transitoria rispetto a questa specifica disposizione dell’articolo 54 sopra citato, commi 3 e 3-bis e dovendosi ricorrere al principio tempus regit actum, a mente del quale occorre fare riferimento alla legge temporalmente in vigore all’epoca della proposizione dell’impugnazione – solo se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, di conv. del Decreto Legge n. 83 cit. e, cioe’, dal giorno 11 settembre 2012 (v. Cass. 6590/2017, Cass. 26654/2014).

Nel caso di specie la sentenza di primo grado era stata pubblicata, come indica la stessa decisione gravata, in data 14 gennaio 2010, di modo che la relativa impugnazione rimaneva regolata dalla legge temporalmente in vigore all’epoca della sua proposizione, che ammetteva la produzione in appello di documenti, ove gli stessi fossero ritenuti dal collegio indispensabili ai fini della decisione.

A fronte della produzione documentale operata dall’appellante la Corte distrettuale, quindi, non poteva limitarsi a rilevarne l’inammissibilita’, ma era chiamata a valutare se il documento prodotto fosse o meno indispensabile ai fini della decisione.

6. Il secondo motivo di ricorso lamenta, a mente dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo, costituito dall’avvenuta tempestiva consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto di citazione in opposizione per la notifica.

7. Il motivo e’ fondato.

La decisione impugnata si sofferma sulla verifica della data in cui la notifica venne perfezionata nei confronti del destinatario, ma tralascia del tutto di considerare l’epoca in cui la consegna dell’atto di opposizione all’ufficiale giudiziario era avvenuta, malgrado l’amministrazione appellante avesse espressamente dedotto questa circostanza di fatto all’interno del proprio gravame.

Tale data era di certo decisiva ai fini della verifica della tempestivita’ dell’opposizione.

In vero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte risulta ormai acquisito dall’ordinamento, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 69 del 1994, n. 358 del 1996, n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004, il principio secondo il quale – relativamente alla funzione che sul piano processuale la notificazione e’ destinata a svolgere – il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario; la regola generale della distinzione dei due momenti deve essere desunta da quella espressamente prevista dall’articolo 149 c.p.c., per la notificazione a mezzo posta e conseguentemente applicata anche alla notificazione eseguita direttamente dall’ufficiale giudiziario, sicche’ anche quest’ultima notifica si perfeziona, per il notificante, al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario (v. Cass. 11995/2004, Cass. 12618/2006).

La Corte di merito doveva quindi tenere conto, al fine di valutare la tempestivita’ dell’opposizione, dell’epoca in cui il notificante aveva consegnato l’atto all’ufficiale giudiziario.

8. La sentenza impugnata andra’ dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterra’ ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.